Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2007
Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, di seguito denominato decreto-legge n. 181/2006, ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 10;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 424;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Fabio Gobbo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 giugno 2007, recante modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
Vista la deliberazione del CIPE 5 agosto 1998, n. 98, recante regolamento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1. Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica
1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito denominato Dipartimento, e' la struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attivita' del Dipartimento di cui cura altresi' l'organizzazione e il funzionamento.
2. Al Dipartimento si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla figura del vice capo Dipartimento.
3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano il Servizio di segretariato di cui all'art. 4 e il Servizio per gli affari generali e del personale di cui all'art. 5. Il Capo del Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo della Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, con il CIPE e con gli uffici del Dipartimento.
4. Il capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico coadiuvato da consulenti ed esperti individuati a valere sul contingente di cui al comma 5.
5. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale di un contingente di consulenti ed esperti definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 3.
Organizzazione interna del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:
- Ufficio centrale di segreteria del CIPE, articolato in cinque servizi;
- Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici, articolato in tre servizi;
- Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica che opera in posizione di raccordo funzionale con il capo del Dipartimento, articolato in due servizi.
 
Art. 4.
Servizio di segretariato
1. Il Servizio di segretariato svolge le attivita' amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE. In particolare, cura gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del CIPE e alla relativa documentazione; cura gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonche' quelli relativi all'inoltro delle deliberazioni, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'invio per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Supporta il capo del Dipartimento ai fini del coordinamento dei Servizi competenti nella definizione del calendario dei lavori delle commissioni e dei comitati costituiti nell'ambito del CIPE; assegna le questioni attinenti i rapporti pregressi del Servizio centrale di Segreteria del CIPE all'Ufficio centrale di segreteria del CIPE e all'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici, nelle materie di rispettiva competenza.
 
Art. 5.
Servizio per gli affari generali e del personale
1. Il Servizio per gli affari generali e del personale provvede agli affari generali, ai servizi centralizzati e alla segreteria del capo del Dipartimento; supporta il capo del Dipartimento nelle attivita' di controllo gestionale, di valutazione della dirigenza e di predisposizione degli obiettivi di direttiva annuale, curando a tal fine i rapporti con l'Ufficio di controllo interno; cura l'attivita' inerente la contabilita' del centro di responsabilita' afferente al Dipartimento; predispone gli atti relativi alla programmazione del Dipartimento ed alla sua rendicontazione; provvede alle procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento; cura l'organizzazione interna; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse strumentali del Dipartimento, ivi comprese quelle relative all'attivita' propria del consegnatario del Dipartimento medesimo; assicura il servizio di segretariato e la gestione amministrativa e contabile del contingente degli esperti del Dipartimento di cui all'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e degli esperti delle strutture afferenti al Dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007; gestisce il Protocollo dipartimentale e quello riservato, cura la distribuzione del flusso documentale in entrata tra gli Uffici del Dipartimento ed assicura, sotto il profilo formale, l'inoltro in uscita degli atti del Dipartimento; cura l'aggiornamento del sito internet del CIPE e delle istituzioni afferenti al Dipartimento avvalendosi del supporto informativo degli altri Servizi e cura inoltre la connessione con la rete intranet della Presidenza Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni; cura la gestione amministrativa e logistica della formazione e dei percorsi di aggiornamento del personale del Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento assicurando il raccordo con i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 6.
Ufficio centrale di segreteria del CIPE
1. L'Ufficio centrale di segreteria del CIPE esercita le attivita' di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che comprendono l'esecuzione di compiti operativi, di amministrazione, coordinamento e supporto per il CIPE e per le Commissioni e i Comitati che operano in tale ambito. A tal fine svolge attivita' di raccordo con le altre Amministrazioni.
L'Ufficio si articola nei seguenti cinque servizi:
- Servizio I per le risorse per le aree sottoutilizzate e per le iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale;
- Servizio II per le attivita' produttive, la ricerca, la sanita' e le politiche sociali;
- Servizio III per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e lo sviluppo della montagna;
- Servizio IV per le infrastrutture e le reti;
- Servizio V per il contenzioso del CIPE e gli affari legali.
2. Presso l'Ufficio opera l'UTFP, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007.
3. Il Servizio I per le risorse per le aree sottoutilizzate e per le iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di: programmazione e riparto per l'assegnazione delle risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate e la programmazione di iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale.
Verifica l'attuazione dei programmi finanziati con le predette risorse al fine di fornire al CIPE l'ausilio informativo eventualmente richiesto.
Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla prima e alla quinta Commissione, fornendo ad esse il supporto necessario.
4. Il Servizio II per le attivita' produttive, la ricerca, la sanita' e le politiche sociali fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di direttive, strumenti di agevolazione, piani e programmi di sviluppo negli ambiti di competenza: attivita' produttive (agricoltura, industria, turismo, altri servizi), lavoro, istruzione e formazione professionale, ricerca e innovazione tecnologica, sanita' e politiche sociali, attivita' culturali e sportive.
Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla seconda, alla quarta e alla settima Commissione, fornendo ad esse il supporto necessario.
5. Il Servizio III per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e lo sviluppo della montagna fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE per le materie attinenti lo sviluppo sostenibile: l'energia, la tutela ambientale, la difesa del suolo e le bonifiche. Svolge l'attivita' per lo sviluppo dei territori montani, predispone la relazione annuale sullo stato della montagna e fornisce supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM). Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla sesta Commissione, fornendo ad essa il supporto necessario.
6. Il Servizio IV per le infrastrutture e le reti fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di direttive, piani e programmi nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti anche con riferimento alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla terza Commissione, fornendo ad essa il supporto necessario.
7. Il Servizio V per il contenzioso del CIPE e gli affari legali, assicura il necessario supporto, nelle materie di competenza del Dipartimento, alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attivita' del contenzioso e mantengono i rapporti con l'Avvocatura dello Stato. Assicura la coerenza dei provvedimenti e degli atti adottati dal CIPE con gli orientamenti delle autorita' giurisdizionali nazionali e comunitarie. Consolida, organizza e diffonde, all'interno del Dipartimento, le conoscenze in ordine agli esiti dell'attivita' giurisdizionale sui provvedimenti del CIPE. Fornisce la consulenza giuridica di carattere generale al Dipartimento. Svolge attivita' di studio e approfondimento su aspetti giuridici attinenti le materie di competenza del Dipartimento. Su richiesta degli Uffici, formula pareri e svolge ricerche e analisi su specifiche questioni giuridico-amministrative.
 
Art. 7. Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per il
coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici
1. L'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici svolge le attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' non regolamentati da una specifica autorita' di settore; di coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici; di gestione e cura dei rapporti istituzionali.
L'Ufficio si articola nei seguenti tre servizi:
- Servizio I per la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
- Servizio II per il coordinamento ed il monitoraggio degli investimenti pubblici;
- Servizio III per i rapporti istituzionali.
2. Presso l'Ufficio opera la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e il NARS di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, nonche' le relative strutture di supporto di cui ai punti 2.3 e 2.4 della deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 81.
3. Il Servizio I per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di: linee guida per i servizi di pubblica utilita' e provvedimenti volti ad attuare la politica tariffaria, compresi i contratti di programma e di servizio che prevedono servizi soggetti a tariffazione o oneri di servizio pubblico.
Svolge l'analisi di impatto e monitoraggio della politica tariffaria; valuta in collaborazione con le amministrazioni competenti la sostenibilita' economico-finanziaria degli investimenti soggetti a tariffazione; cura i rapporti tra il CIPE e il NARS.
Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE.
4. Il Servizio II per il coordinamento ed il monitoraggio degli investimenti pubblici fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE ai fini dell'attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, in merito a: la definizione dei criteri di riparto del Fondo di cui al comma 7 del medesimo articolo, acquisendo le informazioni necessarie per la verifica di quanto attuato con le predette risorse; la predisposizione delle relazioni che il CIPE trasmette al Parlamento; la cura dei rapporti tra il CIPE e i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Imposta e gestisce le attivita' necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; elabora proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordina le attivita' di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, sviluppando in particolare analisi e proposte per il CIPE in merito agli aspetti di complessiva efficienza ed efficacia dell'insieme di tali sistemi di monitoraggio.
Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE.
5. Il Servizio III per i rapporti istituzionali cura le relazioni con le istituzioni nazionali, sovranazionali e internazionali nelle materia di competenza del Dipartimento; assicura il monitoraggio della normativa nazionale e comunitaria nonche' degli schemi dei provvedimenti oggetto di esame nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dei quali segue il successivo iter, per le materie di competenza del Dipartimento; gestisce i rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di: curare la comunicazione esterna delle attivita' del Dipartimento e del CIPE; organizzare ovvero curare la partecipazione del Dipartimento e del CIPE a manifestazioni e convegni. Redige i comunicati relativi ai lavori delle sedute del CIPE, provvedendo ai conseguenti adempimenti, e dispone per la diffusione degli stessi agli organi di informazione, coordinandosi con gli altri Servizi del Dipartimento.
 
Art. 8.
Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica
1. L'Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica cura le attivita' di analisi e valutazione in materia di andamenti micro-economici, macro-economici e relativi interventi di politica economica e finanziaria, a livello nazionale comunitario e internazionale e di monitoraggio degli sviluppi economici correnti e prospettici del Paese, nonche' di specifici settori produttivi e mercati.
L'Ufficio e' articolato in due servizi:
- Servizio I per il monitoraggio e l'analisi economica;
- Servizio II per la valutazione della politica economica.
2. Il Servizio I per il monitoraggio e l'analisi economica svolge le attivita' di: monitoraggio congiunturale e analisi degli andamenti economici in Italia, incluse le previsioni dei principali istituti italiani e esteri; monitoraggio dei mercati dei fattori di produzione e di singoli mercati di beni e servizi; monitoraggio degli andamenti economici nelle principali aree industrializzate e nei maggiori Paesi emergenti; analisi del mercato dei cambi e di temi di stabilita' finanziaria internazionale; impostazione e gestione di schede periodiche di monitoraggio e della connessa banca dati; elaborazione di schede di approfondimento su mercati e settori; predisposizione di fascicoli per riunioni internazionali, convegni e audizioni su temi di natura economico-finanziaria.
3. Servizio II per la valutazione della politica economica svolge le attivita' di: monitoraggio delle politiche generali e dei singoli interventi di politica economica in Italia, inclusi la spesa pubblica, in conto corrente e in conto capitale, il debito pubblico, le misure di incentivo e per lo sviluppo territoriale e settoriale, la ricerca scientifica e tecnologica, le infrastrutture, la regolamentazione e gli interventi su singoli settori e/o mercati; valutazione preventiva delle politiche economiche e dei loro potenziali effetti; valutazione successiva sull'efficacia delle politiche economiche e la loro rispondenza rispetto agli obiettivi; valutazione degli indirizzi di politica economica in termini di coerenza con le linee e le priorita' dell'azione di Governo; predisposizione di pareri, raccomandazioni e proposte su temi di politica economica; predisposizione di fascicoli per convegni e audizioni.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data e a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti.

Roma, 21 giugno 2007

Il Sottosegretario di Stato Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 334
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone