Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 luglio 2007
Approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD).

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire, per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o piu' severe;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 17 aprile 2007, concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 marzo 2007, l'attivita' di controllo da parte del soggetto autorizzato e' effettuata nel rispetto dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario da approvare con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome;
Considerato altresi' che, rispettivamente ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 9, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 marzo 2007, con il predetto decreto dirigenziale devono essere fissati i criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola regionale, effettivamente rappresentativa della denominazione di origine interessata, nonche' le caratteristiche della fascetta identificativa e le relative modalita' di applicazione;
Ritenuta la necessita' di approvare lo schema di piano dei controlli per i VQPRD, il prospetto tariffario e le relative istruzioni, ai quali i soggetti incaricati a svolgere l'attivita' di controllo devono conformarsi;
Ritenuto inoltre di dover stabilire i criteri per la verifica della rappresentativita' della citata filiera vitivinicola regionale, le caratteristiche della fascetta identificativa e le relative modalita' applicative;
Esperita la procedura di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007 e visto il parere espresso dalla Commissione politiche agricole della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome nella seduta del 28 giugno 2007;
Decreta:
Art. 1. Approvazione dello schema di piano dei controlli e del prospetto
tariffario
1. E' approvato lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei VQPRD e le relative istruzioni di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. E' approvato il prospetto tariffario e le relative istruzioni di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2. Criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera
vitivinicola regionale
1. La filiera vitivinicola regionale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 29 marzo 2007 e' costituita dai viticoltori, dai vinificatori e dagli imbottigliatori della denominazione di origine interessata.
2. Al fine della presentazione alla competente regione o provincia autonoma la proposta per l'individuazione del soggetto da autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, deve essere assicurato, nei confronti della intera denominazione interessata, il seguente livello di rappresentativita' della filiera di cui al comma 1:
a) nel caso di individuazione di un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto ministeriale 29 marzo 2007:
a. viticoltori: almeno il 50,1% delle produzioni oggetto di rivendicazione della D.O.;
b. vinificatori: almeno il 50,1% del vino atto a diventare D.O. elaborato;
c. imbottigliatori: almeno il 50,1% del vino certificato D.O. imbottigliato.
b) nel caso di individuazione di un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) ed e) del decreto ministeriale 29 marzo 2007 le percentuali di rappresentativita' sono almeno nella misura del 75% ai sensi dell'art. 3 decreto ministeriale 29 marzo 2007.
3. Il livello di rappresentativita' e' riferito alla produzione rivendicata o certificata nell'anno immediatamente precedente la presentazione della proposta.
4. La proposta deve essere sottoscritta dai soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, con l'indicazione dell'entita' della produzione che ciascun soggetto rappresenta. Qualora il soggetto avente diritto svolga contemporaneamente due o tre attivita' produttive (viticoltore e/o vinificatore e/o imbottigliatore) la rappresentativita' e' riferita a ciascuna delle attivita' svolte. Al fine di agevolare il relativo procedimento la raccolta delle sottoscrizioni puo' essere effettuata dalle organizzazioni rappresentative dei soggetti di cui al comma 2, lettere Aa), Ab) e Ac).
5. Il livello di rappresentativita' di cui al comma 2 e' certificato dalla Camera di commercio competente per territorio di produzione delle uve della D.O. interessata. Nel caso di D.O. il cui territorio di produzione ricade in piu' province, la certificazione e' rilasciata dalla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ricade la maggiore superficie vitata, acquisite le certificazioni delle altre Camere di commercio interessate. Tale certificazione deve essere rilasciata sulla base dell'elenco sottoscritto dai produttori appartenenti alle componenti della filiera vitivinicola identificate al comma 1. A tal fine, per gli imbottigliatori iscritti a Camere di commercio diverse da quelle della zona di produzione, la Camera di commercio competente per territorio di produzione delle uve della D.O. interessata acquisisce i dati relativi alla produzione imbottigliata nell'anno precedente per la relativa D.O.
6. Qualora il livello di rappresentativita' di cui al comma 2 non sia rispettato, o il soggetto proposto non sia in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2007, ovvero nessuna proposta sia stata inoltrata dalla filiera della D.O. interessata, la regione competente, sentite le principali organizzazioni rappresentative a livello regionale dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottigliatori, individua un soggetto cui affidare l'attivita' di controllo. Ai fini di cui al presente comma non rientrano tra le organizzazioni rappresentative i soggetti che hanno i requisiti per poter essere autorizzati a svolgere l'attivita' di controllo ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
 
Art. 3.
Disposizioni particolari
1. Il soggetto autorizzato all'attivita' di controllo per la specifica D.O. con il decreto di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007, nonche' il Consorzio autorizzato ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto, nell'espletare i controlli, conformemente allo schema di piano dei controlli ed alle istruzioni di cui all'allegato 1 e al prospetto tariffario di cui all'allegato 2, e' obbligato a garantire la riservatezza dei dati che acquisisce nell'attivita' di controllo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il soggetto autorizzato adotta, preliminarmente all'avvio dell'attivita' di controllo, apposito protocollo con il quale si consente ai soli operatori incaricati la raccolta, il trattamento e l'accesso ai dati sui sistemi informatici e cartacei, nel rispetto degli articoli 33, 34, 35 e 36 e dell'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dell'adozione di detto protocollo sono informati gli utilizzatori della D.O. conformemente alle disposizioni di cui al citato decreto n. 196/2003.
3. Il soggetto incaricato a svolgere l'attivita' di controllo per la specifica D.O., conformemente alle prescrizioni dei relativi piano dei controlli e prospetto tariffario, e' autorizzato ad accedere, anche per via telematica, ai dati relativi alle iscrizioni all'albo dei vigneti, alle iscrizioni all'albo degli imbottigliatori, alle denunce delle uve, alle dichiarazioni di giacenza dei vini, ai documenti di trasporto ed a tutta la restante documentazione prevista dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di VQPRD utile ai fini del controllo, detenuti dagli enti competenti.
4. Il soggetto incaricato a svolgere l'attivita' di controllo - ferma restando la sua responsabilita' - puo' avvalersi di controlli effettuati da altri soggetti. A tal fine nel piano dei controlli devono essere indicati soggetto ed attivita' relativa all'avvalimento.
 
Art. 4. Caratteristiche della fascetta identificativa per i vini DOC e
modalita' di applicazione
1. La fascetta identificativa di cui all'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, di seguito denominata fascetta, per tutti i vini DOC italiani e' stampata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., utilizzando particolari sistemi di sicurezza, conformemente al modello di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La fascetta e' di formato rettangolare, di dimensioni di mm 140\times 17 ed e' numerata progressivamente. Essa e' di colore giallo chiaro e contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltanti sul fondo:
a) l'emblema dello Stato;
b) la dicitura «Denominazione di Origine Controllata»;
c) il nome della DOC ed eventualmente le tipologie e le menzioni aggiuntive previste dal disciplinare di produzione;
d) il numero progressivo e la serie alfabetica;
e) il volume nominale del prodotto contenuto espresso in litri.
3. La fascetta deve essere applicata sulle chiusure dei recipienti in cui sono contenuti i vini DOC, con esclusione della categoria dei vini liquorosi, in modo tale da evitare che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione della fascetta stessa ed in maniera che le indicazioni di cui al comma 2 siano interamente leggibili.
4. Con successivo provvedimento ministeriale saranno emanate le disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette, nonche' le disposizioni per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2007

Il capo Dipartimento: Ambrosio
 
Allegato 1

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
A. Introduzione.
Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d'ora in avanti Piano) secondo le modalita' descritte dallo schema di controllo per i vini a D.O. (d'ora in avanti Schema).
Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema. Ogni qual volta un controllo previsto per una determinata fase o requisito non risulta inserito nel piano oppure sia presente in forma e/o quantita' differenti, occorre specificarne le ragioni e riportare comunque nel Piano la riga interessata.
Seguire la struttura dello Schema significa personalizzare il Piano con i soggetti, le fasi, i requisiti e l'autocontrollo tipici della filiera controllata, salvaguardando i contenuti comunque descritti in esso.
Le istruzioni sono suddivise, per semplicita' descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema.
Per tutte le attivita' si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i V.Q.P.R.D., in particolare alle seguenti norme:
legge n. 82 del 20 febbraio 2006;
legge n. 164 del 10 febbraio 1992;
decreto n. 256 del 4 giugno 1997;
decreto di approvazione del disciplinare di produzione.
Il Piano dovra' prevedere due tipologie di attivita', strettamente collegate e conseguenti:
a) attivita' di conoscenza della denominazione, basata sulle seguenti azioni obbligatorie:
acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della DOCG/DOC, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla denominazione;
tali dati consentiranno di conoscere in ogni momento la situazione reale della denominazione: vigneto, produzione di uva, giacenze, prodotto imbottigliato;
questa conoscenza permettera' di attuare il controllo di rispondenza quantitativa tra produzione e commercializzazione di ogni singola azienda e dell'intera denominazione;
su questi dati si baseranno inoltre le attivita' relative alle verifiche di conformita';
b) attivita' di verifica di conformita' delle azioni degli utilizzatori della DOCG/DOC alle disposizioni dei disciplinari di produzione, esplicate attraverso:
verifica della rispondenza quantitativa delle denunce di produzione, delle richieste di certificazione di idoneita' (con parere di conformita' obbligatorio), delle partite imbottigliate;
verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione delle uve, presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% della produzione rivendicata dell'anno precedente, con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva ad ettaro, del 10%. A partire dal secondo anno, verra' sorteggiato un numero di aziende gia' sottoposte a ispezione da riproporre a verifica che rappresentino almeno il 3% della produzione complessiva;
il controllo del 10% sulla resa massima di uva ad ettaro fa parte del campione del 15%;
limitatamente alle visite ispettive viticole, a partire dall'ottavo anno il campione da controllare sara' costituito da almeno il 8% delle aziende;
la scelta delle aziende da sottoporre a controllo e' effettuata con metodo di estrazione casuale. Tuttavia possono essere previsti controlli aggiuntivi, su indicazione della competente regione o degli altri organismi preposti ai controlli ed alla vigilanza nel settore vitivinicolo.
B. Elementi del piano dei controlli. 1. Soggetti.
Devono essere individuati i soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. controllato, partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.
Nel piano andranno riportati solo i soggetti - e quindi le relative righe - effettivamente presenti nella filiera. 2. Fase di processo.
Per ciascun soggetto precedentemente identificato occorre definire le fasi di processo «controllate» che devono essere adattate alla specifica realta', prevedendo quelle effettivamente svolte dagli operatori. 3. Requisiti.
Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata devono essere «esplicitati» i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal disciplinare di produzione in ogni fase del processo produttivo.
Ciascun soggetto deve dimostrare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e, ove previsto, in materia di contratti collettivi di lavoro. 4. Acquisizione documentazione.
Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attivita' di controllo. 5. Attivita' di controllo.
Per ciascun requisito individuato occorre definire le attivita' di controllo per le verifiche di conformita'. 6. Tipo ed entita' del controllo.
Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entita' minima di esso.
La tipologia del controllo e' stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:
un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D);
un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso puo' comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;
un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A). 7. Entita' del controllo per anno.
Per entita' del controllo per anno (in %) s'intende la percentuale della produzione rivendicata dalle aziende controllate sul totale della denominazione, con le modalita' indicate alla sezione A, lettera b; ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'Organismo di controllo puo' effettuare controlli anche su % piu' elevate. 8. Comunicazione del parere di conformita'.
E' la trasmissione dei pareri di conformita' derivanti dalle attivita' di controllo documentale, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo. In particolare le CCIAA non potranno avviare le procedure di prelievo campioni per la certificazione di idoneita' alla D.O. delle partite di vino senza il parere positivo di conformita' del soggetto incaricato. Allo stesso modo le aziende imbottigliatrici non potranno procedere all'imbottigliamento senza il parere positivo di conformita' (e il ricevimento dei contrassegni identificativi per le D.O.). 9. Comunicazione della documentazione.
In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'Organismo in seguito all'attivita' di controllo, devono essere comunicati secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007. 10. Non conformita'.
E' l'elencazione delle non conformita' possibili per ciascun requisito individuato. Lo Schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare evidenziate con la dicitura «di vario tipo». Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata. 11. Gravita' della non conformita'.
Per ogni non conformita' identificata specificare se lieve o grave. Per non conformita' lieve s'intende la irregolarita' che non ingenera presupposti di non conformita' per la materia e per il prodotto, risolvibile con azioni correttive. Per non conformita' grave si intendono le irregolarita' che ingenerano presupposti di non conformita' per la materia prima e per il prodotto ed irregolarita' gia' considerate lievi, ma non risolte con azioni correttive. Nello Schema viene riportata l'indicazione «grave» quale conseguenza del non soddisfacimento del requisito. Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata. 12. Trattamento della non conformita'.
E' l'insieme delle azioni atte a ristabilire le conformita' della situazione verificata. Entro 15 giorni dalla data del rilievo deve essere comunicato al soggetto verificato ed agli Organi competenti (regione, CCIAA, ICQ, provincia a seconda del caso). 13. Azione correttiva.
Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformita' esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella e' evidenziata con la dicitura «di vario tipo») gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:
a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive;
b) intensificazione temporanea dei controlli analitici;
c) intensificazione temporanea dei controlli documentali;
d) informazioni tecniche e legislative.
Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformita'.
C. Incompatibilita'.
Il personale, responsabile o incaricato direttamente o per convenzione di una fase di controllo non puo' svolgere consulenze e altre attivita' incompatibili con l'esercizio delle funzioni di controllo previste dal piano.

----> Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 25 della G.U. <----
 
Allegato 2

PROSPETTO TARIFFARIO
Il pagamento sara' effettuato direttamente al soggetto incaricato da parte degli utilizzatori della denominazione: produttori di uve, vinificatori, imbottigliatori, per ognuna delle funzioni svolte.
La fatturazione potra' avere cadenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale con scelta del soggetto incaricato e sara' effettuata per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a D.O., per i vinificatori sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione di idoneita' per la DOCG/DOC e per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto imbottigliato.
Gli utilizzatori della denominazione dovranno aver assolto ai propri obblighi nei confronti del soggetto incaricato per la sua attivita' di controllo, al fine di poter ottenere rispettivamente il rilascio delle ricevute frazionate (viticoltori), delle certificazioni di idoneita' (trasformatori) e del parere di conformita' (imbottigliatori).
Nel piano dei controlli e' proposta la tariffa con l'indicazione analitica dei costi relativi a ciascuna delle funzioni svolte rispettivamente per i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori. La tariffa suddetta e' determinata con il provvedimento di autorizzazione adottato ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
Il soggetto incaricato puo' richiedere ogni due anni l'aggiornamento della tariffa con la medesima procedura di cui al punto precedente
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato a pag. 26 della G.U. <----
 
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