Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 giugno 2006 |
Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trapani. |
|
|
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112; Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005); Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006); Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonche' del relativo contenzioso e' affidata a alla Societa' alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarita' in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi; Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti; Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trapani; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio; Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 198.140,31; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trapani e' chiusa a tutti gli effetti. |
| Art. 2. E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di Euro 198.140,31. |
| Art. 3. L'avanzo finale di liquidazione di Euro 198.140,31 e' devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368. Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2006 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |
| ----> Vedere Allegato da pag. 87 a pag. 88 del S.O. <---- |
|
|
|