Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 luglio 2007 |
Riapertura dei termini per il rilascio del nulla osta di produzione e del nulla osta di esercizio per apparecchi, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza
Visto l'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 110, commi 5 e 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, recante regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, recante modifiche alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica contenute nel decreto del 4 dicembre 2003; Considerato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 22 marzo 2007, e' stato previsto il rilascio dei nulla osta di esercizio fino al 15 settembre 2007; Considerato che elementi sopravvenuti possano determinare la non conformita' di modelli di apparecchi per i quali sia gia' stata rilasciata certificazione di esito positivo della verifica tecnica; Considerato che alcuni modelli di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, risultano presentare caratteristiche tecniche non rispondenti alle prescrizioni previste dal richiamato comma 6 e dalle disposizioni amministrative attuative del predetto art. 110, comma 6, contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003; Considerato il numero particolarmente rilevante di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, appartenenti ai richiamati modelli attualmente in esercizio, superiore alle 105.000 unita'; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 19 settembre 2006, a partire dal 1° gennaio 2007 non sono stati piu' rilasciati nulla osta di distribuzione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Ritenuto obiettivo prioritario evitare che il ritiro di tali apparecchi dagli esercizi commerciali provochi la sostituzione degli stessi con apparecchi illegali, determinando indesiderabili effetti di rischio per la sicurezza pubblica, di riduzione della tutela dei consumatori nonche' di contrazione delle entrate erariali; Ritenuto che l'obiettivo predetto possa essere conseguito esclusivamente attraverso la tempestiva sostituzione di tali apparecchi con ulteriori apparecchi per i quali sia gia' stata rilasciata certificazione di esito positivo della verifica tecnica; Ritenuto, inoltre, che un processo programmato di sostituzione debba preparare le condizioni per la tempestiva messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. predisposti in conformita' alle disposizioni tecniche integrate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006; Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra premesso e considerato, procedere ad un differimento dei termini di cui all'art. 2 del decreto 19 settembre 2006 per il tempo indispensabile ad assicurare una adeguata disponibilita' sul mercato di apparecchi rispondenti alle disposizioni tecniche del decreto del 4 dicembre 2003 e delle successive modificazioni ed integrazioni; Decreta:
Art. 1. 1. Relativamente ad apparecchi di gioco prodotti in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003 e per i quali sia stata rilasciata certificazione dell'esito positivo della verifica tecnica, AAMS, dalla data di efficacia del presente decreto, potra' rilasciare i nulla osta previsti dall'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, fino al 15 dicembre 2007 ed i nulla osta previsti dall'art. 38, comma 5, della medesima legge, fino al 31 dicembre 2007. 2. All'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, le parole «entro il 15 settembre 2007» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2007». Roma, 18 luglio 2007
Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino Il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza Manganelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 266 |
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