Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 luglio 2007
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;
Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state attribuite al Ministero della solidarieta' sociale con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Considerato che la benzilpiperazina, una molecola con anello piperazinico, presenta un'attivita' sul sistema nervoso centrale amfetamino-simile con effetti farmacotossicologici sovrapponibili a quelli della destroamfetamina;
Considerato che in data 22 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha ricevuto una relazione congiunta dell'Europol e dell'OEDT (Osservatorio europeo sulle droghe) riguardante la benzilpiperazina in conformita' all'art. 5 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze di abuso;
Considerato che l'Italia e' tra gli Stati membri favorevoli alla valutazione dei rischi e a sottoporre la benzilpiperazina alle misure di controllo internazionali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Considerato che la benzilpiperazina non risulta essere usata in terapia ed in Italia non esistono medicinali contenenti benzilpiperazina autorizzati all'immissione in commercio;
Preso atto che in Italia le Forze dell'ordine hanno sequestrato ingenti quantita' di compresse contenenti benzilpiperazina destinate alla vendita come sostanza ad uso ricreazionale analogamente all'ecstasy (MDMA);
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 5 aprile 2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento della benzilpiperazina nella tabella I allegata al testo unico;
Sentito il Ministero della solidarieta' sociale, che, con la nota prot. n. 04S/0001899/DRI in data 26 giugno 2007, ha fornito parere favorevole all'inserimento della benzilpiperazina nella tabella I allegata al testo unico;
Decreta:

Art. 1.
1. Nella tabella I allegata al testo unico e' aggiunta la seguente sostanza:

=====================================================================
Denominazione comune | Denominazione chimica |Altra denominazione ===================================================================== Benzilpiperazina (BZP) |N-Benzylpiperazina |l-Benzilpiperazina

2. La sostanza di cui al comma 1 e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze benzilmorfina e benzitramide;
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2007
Il Ministro: Turco
 
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