Al Consiglio di Stato - Segretario generale Alla Corte dei conti - Segretario generale All'Avvocatura generale dello Stato Segretario generale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale Dipartimento per le risorse umane e i servizi informatici All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direttore generale - Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse A tutti i Ministeri - Capi di Gabinetto - Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione Alle agenzie ex decreto legislativo n. 300 del 1999 - Direttore generale - Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione A tutti gli enti pubblici non economici - Presidente - Direttore generale Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione Agli istituti ed enti di ricerca - Presidente - Direttore generale - Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione Alle istituzioni universitarie - Direzione amministrativa Alle scuole di ogni ordine e grado Dirigenza scolastica Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direttore generale Agli istituti di alta formazione artistica e musicale - Direzione amministrativa Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n. 286/1999 Agli uffici centrali del bilancio e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica Segretariato generale A tutte le regioni A tutte le province A tutti i comuni A tutte le ASL All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. Alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane Alle consigliere di parita' nazionali, regionali e provinciali Al Formez - Direzione generale All'A.R.A.N.
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA'
Visti gli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento; Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Attuazione della direttiva 96/34/CE "Congedi parentali"»; Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita», a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche; Vista la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che istituisce l'anno europeo per le pari opportunita'; Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; e in particolare l'art. 19, il quale prevede che «gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parita' tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita' nei settori di cui alla presente direttiva»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunita' nonche' la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminalita' tra gli individui al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;
Emanano la seguente direttiva:
1. Premessa.
La modifica degli assetti istituzionali, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la ridefinizione delle strutture organizzative, dei meccanismi operativi e delle stesse relazioni sindacali, l'innovazione tecnologica, la pervasivita' degli strumenti digitali stanno modificando profondamente le amministrazioni pubbliche. La valorizzazione delle persone, donne e uomini, e' un elemento fondamentale per la realizzazione di questo cambiamento e richiede politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane articolate e complesse, coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualita' dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. Occorre, pertanto, migliorare la qualita' del lavoro, fornire nuove opportunita' di sviluppo professionale e rimuovere tutti gli ostacoli che ancora si frappongono alla valorizzazione professionale e allo sviluppo di pari opportunita' di carriera per i lavoratori e le lavoratrici. Valorizzare le differenze e' un fattore di qualita' dell'azione amministrativa: attuare le pari opportunita' significa, quindi, innalzare il livello dei servizi con la finalita' di rispondere con piu' efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. Con la emanazione della presente direttiva, coerentemente con gli obiettivi dell'«Anno europeo delle pari opportunita' per tutti» 1) si intende contribuire a realizzare politiche per il lavoro pubblico in linea con gli obiettivi posti dalla normativa in materia.
1) L'anno sara' incentrato su quattro grandi obiettivi; i diritti, il riconoscimento, la rappresentanza, il rispetto. L'iniziativa sara' finalizzata ad informare gli europei dei loro diritti ad essere protetti contro le discriminazioni, garantiti dalle legislazioni europea e nazionale, a celebrare la diversita' in quanto patrimonio dell'Unione europea, a promuovere le pari opportunita' per tutti nella vita economica, sociale, politica e culturale
L'attuazione di queste politiche rappresenta ormai un'esigenza imprescindibile, considerata anche l'attenzione che a livello comunitario si sta dedicando all'argomento e gli impegni che ne derivano per l'ordinamento italiano: recentemente il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato una nuova direttiva in materia (2006/54/CE) il cui termine di recepimento e' fissato al 15 agosto 2008, anche se molte disposizioni in essa contenute appaiono immediatamente precettive. Pur in presenza di un quadro normativo articolato permangono, anche nella pubblica amministrazione ostacoli al raggiungimento delle pari opportunita' tra uomini e donne. Gli strumenti previsti dal legislatore non hanno ancora prodotto i dovuti risultati, come si evince dai dati disponibili al riguardo. Nonostante la componente femminile del lavoro pubblico sfiori il 54% del totale (con punte del 76% nel comparto scuola), le dirigenti di seconda fascia sono il 25% e le dirigenti di prima circa il 15%. A livello di amministrazione centrale (Ministeri ed enti pubblici non economici), gli ultimi dati mostrano una presenza delle donne nelle fasce dirigenziali un po' piu' alta: le dirigenti di seconda fascia sono il 35% e le dirigenti generali di prima fascia sono il 20%. Tutto questo avviene malgrado un elevato tasso di scolarizzazione e specializzazione delle donne: le lavoratrici laureate sono circa il 60% del totale 2).
2) Fonte: elaborazione Dipartimento funzione pubblica su dati conto annuale anni 2001-2005.
Un divario significativo si rileva anche rispetto agli incarichi aggiuntivi: agli uomini e' attribuito il 56% del totale degli incarichi e alle donne il 44%. Ma la differenza, a favore degli uomini, aumenta considerando i compensi: le donne, infatti, percepiscono solo il 29% dei compensi e gli uomini il 71% del totale. Cio' significa che le donne sono sfavorite sia nell'attribuzione sia nella remunerazione degli incarichi aggiuntivi 3).
3) Fonte: elaborazione Dipartimento funzione pubblica su dati Anagrafe delle prestazioni anno 2004.
2. Finalita' della direttiva.
Le amministrazioni pubbliche debbono svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunita' e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. In tal senso questa direttiva ha l'obiettivo di promuovere e diffondere la piena attuazione delle disposizioni vigenti, aumentare la presenza delle donne in posizioni apicali, sviluppare politiche per il lavoro pubblico, pratiche lavorative e, di conseguenza, culture organizzative di qualita' tese a valorizzare l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche. La direttiva e' destinata ai vertici delle amministrazioni ed in particolare ai/alle responsabili del personale che dovranno orientare le politiche di gestione delle risorse umane e l'organizzazione del lavoro - sia a livello centrale che a livello decentrato - secondo le linee di azione delineate.
3. Le azioni da seguire per attuare pari opportunita' nelle amministrazioni pubbliche.
Si indicano di seguito le linee di azione a cui si devono attenere le amministrazioni pubbliche per raggiungere gli obiettivi che la direttiva si propone. Gli interventi indicati devono basarsi su attivita' di analisi o autovalutazione, finalizzate innanzi tutto all'individuazione, attraverso indagini, studi e attivita' di monitoraggio, delle eventuali discriminazioni dirette e indirette da rimuovere con azioni positive. I. Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni. Le pari opportunita' sono principio fondamentale e ineludibile nella gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni. Tale principio e' espressamente enunciato nell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in cui si prevede che «le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro». Il presupposto per l'attuazione di una politica di promozione delle pari opportunita' e' rappresentato dall'eliminazione delle discriminazioni esistenti e da un'attivita' di prevenzione contro il loro verificarsi. Le amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere l'osservanza delle norme che, in attuazione dei ben noti principi costituzionali, vietano qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta (articoli 25 e 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) in riferimento ad ogni fase ed aspetto della vita lavorativa. Si rammentano in questa sede gli espressi divieti di discriminazione relativi all'accesso al lavoro (art. 15, della legge n. 300 del 1970 e articoli 27 e 31-33 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006), al trattamento giuridico, alla carriera e al trattamento economico (articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 198 del 2006), all'accesso alle prestazioni previdenziali (art. 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006), nonche' i divieti di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso (art. 15, legge n. 300 del 1970), sul matrimonio (art. 35 del decreto legislativo n. 198 del 2006), sulla maternita' - anche in caso di adozione o affidamento - e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino (art. 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001). Come noto, la violazione di questi divieti, ribaditi recentemente dalla normativa comunitaria (articoli 4, 5 e 14 direttiva 2006/54/CE), comporta la nullita' degli atti, l'applicazione di sanzioni amministrative, l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, oltre naturalmente alle conseguenze risarcitorie nel caso di danno. II. Adozione dei piani triennali di azioni positive. Le iniziative generali, da adottare per promuovere le pari opportunita' nelle pubbliche amministrazioni, debbono costituire oggetto di pianificazione, la quale rappresenta ormai uno strumento comune per l'azione amministrativa (si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza che tale principio riveste anche nella programmazione dei fabbisogni del personale e nella programmazione della formazione). Si rammenta che l'art. 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 («Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni») prevede che le pubbliche amministrazioni predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro. Tra le finalita' esplicite che i piani perseguono riveste importanza prioritaria la promozione dell'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate favorendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi. Si richiamano quindi le amministrazioni a dare attuazione alla previsione normativa sopra indicata, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale e di consultazione previste dalla normativa, ivi compresa la consultazione delle consigliere di parita', segnalando che la medesima disposizione introduce quale sanzione per il caso di mancato adempimento il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. III. Organizzazione del lavoro. E' necessario che l'organizzazione del lavoro sia progettata e strutturata con modalita' che favoriscano, per i lavoratori e per le lavoratrici, la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Inoltre, e' necessario valorizzare le competenze delle lavoratrici che rappresentano la maggioranza del personale delle amministrazioni pubbliche, ma non sono proporzionalmente presenti nelle posizioni di vertice. A questo scopo le amministrazioni pubbliche, in particolare, devono: a) attuare le previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro flessibile, attribuendo criteri di priorita' - compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro - a favore di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei/delle dipendenti impegnati/e in attivita' di volontariato (art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001); b) favorire la diffusione del telelavoro, attraverso la progettazione e la relativa sperimentazione, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, evitando che lo strumento si traduca in fattore di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte; c) attivare progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze attraverso, ad esempio, la mappatura delle competenze professionali, strumento indispensabile per conoscere e valorizzare appieno gli apporti delle lavoratrici e dei lavoratori; d) favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi (maternita', congedi parentali ecc.) mediante l'adozione di misure di accompagnamento (ad esempio istituzionalizzare/migliorare i flussi informativi tra amministrazione e lavoratore o lavoratrice durante l'assenza) che assicurino il mantenimento delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici, il loro accesso alla possibilita' di formazione oltre che la garanzia del proseguimento della carriera; e) rispettare pienamente la normativa in materia di congedi parentali a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. IV. Politiche di reclutamento e gestione del personale. Le politiche di reclutamento e gestione del personale devono rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunita' e promuovere la presenza delle lavoratrici nelle posizioni apicali. Occorre, inoltre, evitare penalizzazioni nell'assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni organizzative, alla preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attivita' rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti. A questo scopo le amministrazioni pubbliche, in particolare, devono: a) rispettare la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con l'osservanza della riserva a favore delle componenti donne (art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994); b) osservare il principio di pari opportunita' nelle procedure di reclutamento (art. 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001) per il personale a tempo determinato e indeterminato ivi comprese le procedure di stabilizzazione del precariato di prossima attuazione; c) curare che i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto del principio di pari opportunita' (art. 19, commi 4-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e art. 42, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 198 del 2006); d) individuare e rimuovere eventuali aspetti discriminatori nei sistemi di valutazione privilegiando i risultati rispetto alla mera presenza; e) monitorare gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, le indennita' e le posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le conseguenti azioni correttive; f) adottare iniziative per favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi (art. 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006). V. Comitati pari opportunita'. Come noto, i contratti collettivi hanno disciplinato la costituzione dei Comitati pari opportunita' (C.P.O.), quali organismi paritetici di confronto e di promozione delle iniziative relative. In proposito le amministrazioni pubbliche devono in particolare: a) adottare le iniziative di competenza per la costituzione dei C.P.O. ove ancora non esistenti; b) favorire l'operativita' dei C.P.O. e garantire tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento secondo le previsioni dei rispettivi contratti collettivi; c) rafforzare il ruolo dei C.P.O. all'interno dell'amministrazione attraverso la nomina, come componenti di parte dell'amministrazione, di dirigenti/funzionari dotati di potere decisionale; d) nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per le diverse materie, tenere in adeguata considerazione le proposte formulate dal C.P.O. per individuare le misure idonee a favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici secondo quanto previsto dai contratti collettivi; e) valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dai C.P.O. VI. Formazione e cultura organizzativa. La cultura organizzativa delle amministrazioni deve essere orientata alla valorizzazione del contributo di donne e uomini. Il rispetto e la valorizzazione delle diversita' sono un fattore di qualita' sia nelle relazioni con i cittadini e le cittadine (front office), sia nelle modalita' lavorative e nelle relazioni interne all'amministrazione (back office). Occorre, pertanto, che le culture organizzative superino gli stereotipi (la «neutralita» non sempre e' sinonimo di equita) e adottino modelli organizzativi che rispettino e valorizzino le donne e gli uomini. La formazione rappresenta una leva essenziale per l'affermazione di questa nuova cultura organizzativa orientata al rispetto e alla valorizzazione delle diversita' e al superamento degli stereotipi nell'ottica di un generale miglioramento dei servizi resi ai cittadini/e alle imprese. A questo scopo le amministrazioni pubbliche devono: a) garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza, adottando le modalita' organizzative idonee a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare (art. 57, comma 1, let-tera d), del decreto legislativo n. 165 del 2001); b) curare che la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, contribuiscano allo sviluppo della «cultura di genere» innanzi tutto attraverso la diffusione della conoscenza della normativa a tutela delle pari opportunita' e sui congedi parentali, inserendo moduli a cio' strumentali in tutti i programmi formativi (art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001); c) avviare azioni di sensibilizzazione e formazione della dirigenza sulle tematiche delle pari opportunita'; d) produrre tutte le statistiche sul personale ripartite per genere. La ripartizione per genere non deve interessare solo alcune voci, ma tutte le variabili considerate (comprese quelle relative ai trattamenti economici e al tempo di permanenza nelle varie posizioni professionali) devono essere declinate su tre componenti: uomini, donne e totale; e) utilizzare in tutti i documenti di lavoro, (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.), un linguaggio non discriminatorio 4) come, ad esempio, usare il piu' possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi (es. persone anziche' uomini, lavoratori e lavoratrici anziche' lavoratori);
4) Si veda al riguardo: «Manuale di stile»: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. A cura di Fioritto. Dipartimento della funzione pubblica edizioni il Mulino 1999 «RACCOMANDAZIONI PER UN USO NON SESSISTA DELLA LINGUA ITALIANA in "Il sessismo nella lingua italiana"» a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, 1987.
f) promuovere analisi di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di una amministrazione siano (in modo diretto o indiretto) indirizzate alle donne, quanta parte agli uomini e quanta parte a entrambi. Questo anche al fine di poter allocare le risorse sui servizi in funzione delle diverse esigenze delle donne e degli uomini del territorio di riferimento (ad esempio redigendo bilancio di genere 5). Si auspica pertanto che i bilanci di genere diventino pratica consolidata nelle attivita' di rendicontazione sociale delle amministrazioni.
5) Il bilancio di genere prevede che all'interno dei programmi, delle azioni e delle politiche di bilancio, entrate e le uscite siano valutate e ristrutturate in modo da prendere in considerazione le priorita' e le necessita' delle donne allo stesso modo che quelle degli uomini, con l'obiettivo finale di realizzare una parita' effettiva. Si veda anche gli atti del convegno «Bilancio di genere»: strumento per la scelta equa e consapevole delle risorse (Roma 5 dicembre 2006) organizzato dalla Corte dei conti.
Inoltre, le scuole di formazione per le amministrazioni pubbliche devono inserire moduli obbligatori sulle pari opportunita' in tutti i corsi di gestione del personale da esse organizzati, ivi compreso nei corsi per la formazione di ingresso alla dirigenza.
4. L'attuazione della direttiva.
Le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all'attuazione della direttiva anche avvalendosi della collaborazione del C.P.O. Entro il 20 febbraio di ogni anno la direzione del personale, in collaborazione con il C.P.O., redige una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso. La relazione dovra' contenere: una descrizione in forma anonima del personale suddiviso per genere; la descrizione delle azioni realizzate nell'anno con l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli si spesa e dell'ammontare delle risorse impiegate; la descrizione delle azioni da realizzare negli anni successivi con l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell'ammontare delle risorse da impegnare. La relazione verra' firmata oltre che dal/dalla responsabile del personale anche dal/dalla presidente del C.P.O. A tal fine, si richiede che le amministrazioni pubbliche evidenzino nei propri bilanci annuali le attivita' e le risorse destinate all'attuazione della presente direttiva. Si ricorda che le attivita' che verranno attuate in base alle indicazioni contenute nella presente direttiva devono essere inserite nei piani triennali di azioni positive (art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 196/2000 e art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001) di cui al punto II. Ogni anno, entro il 20 febbraio, la relazione, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', dovra' essere inviata al seguente indirizzo: Ufficio interventi in materia di parita' e pari opportunita' - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma - e-mail: direttivapariopportunita@governo.it Ogni anno, entro il mese di settembre, sulla base delle relazioni trasmesse, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' elaboreranno un rapporto di sintesi che verra' pubblicato e distribuito a tutte le amministrazioni interessate.
5. Strumenti per l'attuazione della direttiva.
Per supportare operativamente le amministrazioni nell'attuazione della direttiva, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' predisporranno i seguenti strumenti: una area web dedicata alla direttiva e accessibile dalle home page dei Dipartimenti della funzione pubblica, dell'innovazione tecnologica e dei diritti e le pari opportunita'. L'area conterra' il materiale di riferimento (normativa, studi, ricerche e strumenti) sui temi affrontati dalla direttiva; un format per la presentazione delle relazioni in modalita' telematica; l'organizzazione di incontri e riunioni con i direttori generali del personale delle amministrazioni pubbliche, con le organizzazioni sindacali e i comitati pari opportunita' per favorire l'attuazione di questa direttiva nel piu' ampio contesto delle politiche di gestione delle risorse umane; la predisposizione di strumenti di monitoraggio, a partire dalle relazioni annuali, sulle relazioni pervenute dalle amministrazioni. Roma, 23 maggio 2007
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais
Il Ministro per i diritti e le pari opportunità Pollastrini
Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 135 |