Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 luglio 2007
Modalita' di controllo dei versamenti relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39-bis, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 84 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con appositi provvedimenti le modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti;
Visto l'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che fissa nel 12% delle somme giocate per apparecchio la misura dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal 1° gennaio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 marzo 2005, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005, concernente la variazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. fissati dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 515 del 2004;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, commi da 82 ad 84, ha demandato ad AAMS l'emanazione della disciplina di dettaglio delle attivita' di determinazione e liquidazione del prelievo erariale unico;
Considerato che sulla base delle caratteristiche tecniche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonche' delle modalita' di avvio del sistema di gestione degli apparecchi stessi, l'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 ed il relativo decreto attuativo 8 aprile 2004, n. 515, hanno previsto, in via transitoria per l'anno 2004, il versamento del prelievo erariale unico tramite acconti ed un saldo, determinato successivamente alla data di effettivo collegamento alla rete telematica;
Considerato che il contatore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, denominato CNTTOTIN, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione ed utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile, si incrementa progressivamente in funzione delle somme giocate;
Considerato che l'unico contatore di gioco che rimane memorizzato nell'apparecchio da divertimento ed intrattenimento fino al 31 dicembre dell'anno successivo, e' il contatore annuale il quale indica il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta e che, pertanto, attualmente non e' piu' possibile estrarre i contatori annuali relativi ai periodi 2004 e 2005;
Tenuto conto che, in ragione della complessita' tecnologica di attivazione della rete telematica e delle caratteristiche tecniche dei primi apparecchi collegati alla predetta rete, i contatori annuali al 31 dicembre 2004 non sono stati correttamente estratti e comunicati ad AAMS per la maggioranza degli apparecchi di gioco;
Considerato che l'art. 39-septies, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, contiene una disciplina transitoria e unitaria per la liquidazione del prelievo erariale unico dovuto per gli anni 2004 e 2005, stabilendo un termine comune per l'iscrizione a ruolo e per la notifica della relativa cartella di pagamento, nonche' l'attribuzione ad AAMS della delega per la definizione dei dati che devono essere comunicati dai concessionari ai fini della liquidazione del PREU per le annualita' 2004 e 2005;
Ritenuto che sulla base dei contatori acquisiti tramite la rete telematica e delle esigenze di semplificazione, trasparenza e certezza nella determinazione del prelievo erariale unico, la liquidazione relativa agli anni solari 2004 e 2005 debba, in attuazione del predetto art. 39-septies, essere disciplinata in modo unitario;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, definisce le modalita' di liquidazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del prelievo erariale unico dovuto dai soggetti passivi di imposta sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., nonche' le modalita' per il controllo dei versamenti effettuati dagli stessi soggetti passivi a titolo di prelievo.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
c) base imponibile, il valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e nell'anno solare;
d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
e) contatore, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione;
f) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta;
g) decreto 8 aprile 2004, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004 concernente i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
h) decreto 14 luglio 2004, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 luglio 2004, n. 1074, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, concernente le modalita' di determinazione della base imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. nonche' dei criteri di determinazione del saldo di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 515 del 2004;
i) decreto 9 marzo 2005, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 marzo 2005, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005, concernente la variazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. fissati dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 515 del 2004;
l) decreto 12 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90 concernente le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
m) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
n) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
 
Art. 2.
Liquidazione del PREU

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS procede a liquidare il PREU dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso e' suddiviso sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario in applicazione del decreto 23 aprile 2007.
2. Per la determinazione della base imponibile e del PREU, AAMS applica le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.
3. AAMS determina l'eventuale credito maturato dal concessionario nell'anno solare applicando le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto 12 aprile 2007. Qualora il concessionario abbia scelto di utilizzare l'eventuale credito in compensazione, AAMS, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del predetto decreto, tiene conto del relativo importo in diminuzione dei versamenti effettuati dal concessionario a titolo di PREU dovuto per l'anno solare successivo.
 
Art. 3. Controllo automatizzato dei versamenti PREU e comunicazione al
concessionario

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS controlla per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso e' suddiviso che il PREU liquidato, secondo i criteri di cui al precedente art. 2, sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalita' individuati dall'art. 6 del decreto 12 aprile 2007.
2. Qualora risultino versamenti omessi, carenti o tardivi, AAMS comunica l'esito del controllo automatizzato al concessionario, indicando gli importi da versare costituiti dal PREU, ove dovuto, dai relativi interessi e dalla sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per ritardato, omesso o carente versamento.
3. Ai versamenti degli importi dovuti dal concessionario a seguito delle comunicazioni di irregolarita' previste dal comma 2, si applica l'art. 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 
Art. 4. Liquidazione e controllo dei versamenti PREU relativamente all'anno
2007

1. Per la determinazione del PREU dovuto per i periodi contabili dell'anno solare 2007 antecedenti all'entrata in vigore del decreto 12 aprile 2007 e per il controllo dei relativi versamenti, AAMS applica le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004, nel decreto 14 luglio 2004 e nel decreto 9 marzo 2005.
2. Per la determinazione del PREU relativo al saldo annuale ed ai periodi contabili dell'anno 2007 successivi all'entrata in vigore del decreto 12 aprile 2007 e per il controllo dei relativi versamenti, AAMS applica le disposizioni nel decreto stesso contenute.
3. Resta fermo per l'anno 2007 quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto.
 
Art. 5. Liquidazione del prelievo erariale unico relativo agli anni 2004,
2005 e 2006

1. AAMS provvede a liquidare unitariamente il PREU dovuto per gli anni solari 2004 e 2005 sulla base dei dati di gioco correttamente trasmessi dai concessionari e acquisiti nella banca dati di AAMS entro il giorno successivo alla scadenza del periodo contabile di riferimento, nonche' dei dati comunicati in applicazione dell'art. 39-septies, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicando le seguenti modalita':
a) per gli apparecchi muniti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2005, AAMS liquida il PREU dovuto sulla base del contatore annuale relativo all'anno 2005 o, in assenza dello stesso, secondo le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004 e nel decreto 14 luglio 2004;
b) per gli apparecchi i cui nulla osta risultano cessati o sospesi entro il 31 dicembre 2005, AAMS liquida il PREU dovuto secondo le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004 e nel decreto 14 luglio 2004.
2. AAMS provvede a liquidare il PREU dovuto per l'anno solare 2006 applicando le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.
3. AAMS procede al controllo dei versamenti sulla base del PREU dovuto per i periodi contabili relativi agli anni solari 2004, 2005 e 2006 e dei dati di gioco correttamente trasmessi dai concessionari e acquisiti nella banca dati di AAMS entro il giorno successivo alla fine del periodo contabile di riferimento, nonche' dei dati comunicati in applicazione dell'art. 39-septies, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicando le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004, nel decreto 14 luglio 2004 e nel decreto 9 marzo 2005.
4. Resta fermo per gli anni 2004, 2005 e 2006 quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2007
p. Il direttore generale: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 245
 
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