Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 luglio 2007
Modalita' di comunicazione dei dati relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico 2004-2005, dovuto sugli apparecchi di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39-septies, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con apposito decreto i dati relativi alle annualita' 2004 e 2005 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione;
Visto l'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza di AAMS;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Considerato che l'invio dei dati per la determinazione del prelievo erariale unico relativamente agli anni solari 2004 e 2005 rende necessario il differimento del termine per il versamento del predetto prelievo a titolo di saldo per l'anno 2006;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-septies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce i dati relativi alle annualita' 2004 e 2005 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalita' di trasmissione della comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonche' degli altri dati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto per gli anni 2004 e 2005;
c) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;
d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
e) contatore, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione;
f) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta;
g) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco;
l) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.
 
Art. 2.
Termini e modalita' di comunicazione delle somme giocate

1. Ai fini della liquidazione, ai sensi dell'art. 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, del PREU dovuto per gli anni 2004 e 2005, il concessionario comunica entro il 24 agosto 2007 ad AAMS per ciascun apparecchio di gioco il contatore annuale relativo all'anno 2005.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata, tramite la rete telematica, con le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico.
3. La comunicazione di cui al comma 1 non deve essere effettuata per gli apparecchi per i quali il concessionario abbia in precedenza gia' inviato ad AAMS, tramite la rete telematica, il contatore annuale relativo all'anno 2005.
 
Art. 3. Termini e modalita' di comunicazione dei dati relativi agli
apparecchi

1. Nel caso in cui il concessionario non abbia comunicato o abbia comunicato in modo non corretto gli eventi, indicati nel paragrafo 2 dell'allegato tecnico, che hanno determinato nel corso degli anni 2004 e 2005 la cessazione o la sospensione di efficacia del nulla osta dell'apparecchio, il concessionario stesso puo' entro il 24 agosto 2007 provvedere alla loro comunicazione ad AAMS nei soli casi in cui l'evento abbia data certa o risulti da atto di data certa. In tale ultimo caso, ai fini della liquidazione del PREU dovuto, si considera come data dell'evento quella dell'atto.
2. La comunicazione degli eventi di cui al comma 1 e' effettuata, tramite la rete telematica, con le modalita' indicate nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.
3. Il concessionario e' tenuto a presentare all'ufficio di AAMS competente per territorio, entro il termine di cui al comma 1, idonea documentazione probatoria della data certa dell'evento ovvero l'atto di data certa da cui risulti che l'evento si e' verificato.
 
Art. 4. Differimento dei termini per il versamento delle somme dovute a
titolo di saldo per l'anno 2006

1. Il termine di cui all'art. 8 del decreto 12 aprile 2007 e' differito alla data del 31 ottobre 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2007
p. Il direttore generale: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 244
 
Allegato

ALLEGATO TECNICO CONTENENTE LE MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DEI
DATI RELATIVI ALLE SOMME GIOCATE NONCHE' DEGLI ALTRI DATI RELATIVI
AGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'Art. 110, COMMA 6,
LETTERA a) DEL T.U.L.P.S., DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEL
PRELIEVO ERARIALE UNICO DOVUTO PER GLI ANNI 2004 E 2005

1. Modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 2.
Con riferimento all'art. 2, comma 2, del presente decreto, il contatore annuale estratto dall'apparecchio di gioco e' comunicato tramite il messaggio codice 603 previsto nelle «Specifiche di comunicazione», trasmesso dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS.
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».
2. Eventi di cui all'art. 3, comma 1.
Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto:
furto;
incendio;
sequestro;
confisca penale.
3. Modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 3.
Con riferimento all'art. 3, comma 2, del presente decreto, gli eventi di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto sono comunicati tramite il messaggio codice 915 previsto nelle «Specifiche di comunicazione», trasmesso dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS.
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».
L'ufficio di AAMS all'atto dell'acquisizione nella banca dati del sistema centrale di AAMS della dichiarazione relativa agli eventi di cui prima presentata dal concessionario, provvede all'invio dal sistema centrale di AAMS al sistema di elaborazione del concessionario del messaggio codice 009 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
 
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