Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 luglio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Steinringer Cora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Steinringer Cora, nata il 7 febbraio 1970 a Neuss (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» conseguito in Germania nel dicembre 1997, come documentato dal certificato rilasciato dal Presidente della Corte di appello di Monaco, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati; ed esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che la richiedente ha concluso il percorso formativo accademico tedesco, avendo superato il primo ed il secondo esame di Stato come attestato da certificato rilasciato dal «Landesjustizprufungsamt in Nordrhein-Westfalen»;
Considerato che la sig.ra Steinringer e' stata iscritta, come attestato dai relativi certificati, all'Ordine degli avvocati per la Circoscrizione della Corte di Appello di Monaco, e di Oldenburg a partire dal 1998, e attualmente e' iscritta all'ordine degli avvocati di Monaco dal 17 gennaio 2006;
Considerato altresi' che la richiedente e' iscritta nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati di Milano dal 16 marzo 2006 con il titolo di «Rechtsanwaltin»;
Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 giugno 2007;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Steinringer Cora, nata il 7 febbraio 1970 a Neuss (Germania), cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 5 luglio 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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