Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2007, n. 108
Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492;
Visto l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
Visto l'articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'autorizzazione agli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge 4 maggio 1983, n. 184, la tenuta dell'albo e ogni altra modalita' operativa relativa agli stessi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «legge sull'adozione», la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
b) per «Convenzione», la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;
c) per «adozione internazionale», l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;
d) per «Commissione», la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale autorita' centrale per l'Italia;
e) per «autorita' centrali», le autorita' che negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 svolgono i compiti imposti dalla Convenzione medesima in materia di adozione internazionale;
f) per «enti autorizzati», gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) per «servizi», i servizi sociali degli enti locali, singoli e associati, i servizi socio-sanitari e i servizi sanitari competenti in materia di adozione.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al preambolo:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Diritto del
minore ad una famiglia».
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il
29 maggio 1992, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n.
476:
«Art. 6. - 1. Ogni Stato contraente designa
un'Autorita' Centrale incaricata di svolgere i compiti che
le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore
diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti
unita' territoriali autonome sono liberi di designare piu'
di una Autorita' Centrale, specificando l'estensione
territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo
Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' Centrale
designera' l'Autorita' Centrale cui potra' essere
indirizzata ogni comunicazione, per la successiva
remissione all'Autorita' Centrale competente nell'ambito
dello Stato medesimo.».
«Art. 7. - 1. Le Autorita' Centrali debbono cooperare
fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorita'
competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei
minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee
per:
a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro
Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni
generali, come statistiche e formulari-tipo;
b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della
Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli
all'applicazione della medesima.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 492, abrogato dal presente
regolamento, recava: «Regolamento recante norme per la
costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali, a norma
dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.
476».
- Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti
per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186:
«3-quinquies. 1. Nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al
presidente della Commissione per le adozioni internazionali
di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
attribuita un'indennita' nella misura da determinarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A
tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, per l'esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n.
476 del 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 19-quinquies,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233:
«19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della
Commissione di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in
carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali
contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38,
commi 2, 3 e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del
1983».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 novembre 2006, n. 312, reca: «Regolamento concernente il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 38, 39-bis e
39-ter della legge sull'adozione:
«Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della
Convenzione e' costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato
avente esperienza nel settore minorile ovvero di un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica quattro anni e
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica
quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre
amministrazioni pubbliche.».
«Art. 39-bis. 1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in
grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei
servizi che operano nel territorio per l'adozione
internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di
intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi
e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme
stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi
giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione
internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui
all'art. 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al
momento della presentazione della domanda di adozione
internazionale le attivita' di cui all'art. 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al
comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o
provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente
legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative
ai servizi per l'adozione internazionale.».
«Art. 39-ter. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione
prevista dall'art. 39, comma 1, lettera c), e per
conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata
formazione e competenza nel campo dell'adozione
internazionale, e con idonee qualita' morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo
sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo
professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i
coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in
almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e
delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi
stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione
contabile assolutamente trasparente, anche sui costi
necessari per l'espletamento della procedura, ed una
metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali
discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano
all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo
ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di
promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente
attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in
collaborazione con le organizzazioni non governative, e di
attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione
internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.».



 
Art. 2.

Finalita' e sede della Commissione per le adozioni internazionali

1. La Commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione e' l'autorita' centrale italiana per le finalita' dell'articolo 6 della Convenzione.
2. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.



Note all'art. 2:
- Per l'art. 38 della legge sull'adozione, vedi nota
all'art. 1.
- Per gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge
31 dicembre 1998, n. 476, e per l'art. 7 della stessa
legge, vedi nota a preambolo.



 
Art. 3.

Presidenza

1. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia.
2. Il presidente della Commissione, di seguito denominato «presidente», rappresenta la Commissione, ne coordina l'attivita' e vigila sul suo operato.
3. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
 
Art. 4.

Composizione

1. La Commissione e' composta da:
a) un vicepresidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente di prima fascia dell'amministrazione dello Stato o delle amministrazioni regionali avente analoga specifica esperienza, con i compiti di cui al comma 2;
b) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno designato dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e uno dal Ministro per i diritti e le pari opportunita';
c) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
l) quattro rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di criteri indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delle politiche per la famiglia, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari, con eccezione degli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
n) tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, scelti tra persone di comprovata esperienza nella materia oggetto della legge sull'adozione.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che il presidente gli delega; autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Puo' adottare, nei casi di urgenza che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, i provvedimenti di competenza della stessa; tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva.
3. L'indennita' gia' attribuita al presidente dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' attribuita al vicepresidente in relazione ai compiti a lui spettanti in base al presente regolamento. Agli altri componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia delle Amministrazioni dello Stato.



Note all'art. 4:
- Per l'art. 39-ter della legge sull'adozione, vedi
nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art.8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.».
- Per il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, vedi nota a preambolo.



 
Art. 5.

Nomina e durata in carica dei componenti

1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei rispettivi Ministri, per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) ed i); della Conferenza unificata per quanto riguarda il rappresentante di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), e delle associazioni familiari a carattere nazionale per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, lettera m).
2. I rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) sono scelti fra i dirigenti, tratti dai rispettivi ruoli, che per ragione del loro ufficio o servizio hanno acquisito specifica esperienza nel settore dei minori; essi svolgono un ruolo di collegamento e di coordinamento con l'amministrazione di appartenenza, funzionale ad agevolare lo svolgimento dei compiti della Commissione e sono dotati a tale fine dei necessari poteri.
3. Il vicepresidente e i componenti durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. La durata in carica del vicepresidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina. L'incarico del vicepresidente cessa con la fine di ogni legislatura ove non confermato dal Governo entro sei mesi dalla data di conseguimento della fiducia. Il vicepresidente e i componenti scaduti restano in carica fino alla conferma o alla nomina del successore, nel rispetto delle norme vigenti.
4. In deroga al comma 3, l'incarico degli esperti di cui al comma 1, lettera n), dell'articolo 4 e' confermato annualmente.
5. I componenti cessano dalla carica:
a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al presidente;
b) per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilita' e' accertata e dichiarata dal presidente.
 
Art. 6.

Compiti

1. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, ed in particolare:
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attivita' degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione; autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attivita' degli enti medesimi; cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro operato; verifica che gli enti siano accreditati nel paese straniero per il quale e' stata concessa l'autorizzazione; puo' limitare l'attivita' degli enti in relazione a particolari situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione, secondo modalita' concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonche' la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualita';
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal vicepresidente;
i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
m) esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso;
n) provvede ad informare la collettivita' in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore; predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni.
o) promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere nazionale, individuate sulla base dei criteri adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera m);
p) dispone, ove necessario, che gli enti svolgano le attivita' e predispongano i documenti indispensabili per le verifiche post-adozione; a tale fine e' prevista anche la collaborazione dei servizi, secondo modalita' definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
q) stabilisce, anche sulla base dell'attivita' istruttoria svolta da un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita' per coordinare le attivita' di cooperazione nei Paesi stranieri per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonche' le attivita' di formazione degli operatori e di informazione.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31 della legge sull'adozione.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorita' centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, si vedano le note all'art. 4.



 
Art. 7.

Raccolta dei dati

1. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresi', ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.
2. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attivita', si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.
3. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del presente regolamento. I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al completamento delle procedure di adozione e agli adempimenti successivi.
4. L'accesso agli atti e ai documenti e' regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di accesso a dati personali, nonche' le disposizioni che disciplinano specificamente la conoscibilita' di dati, informazioni e notizie in caso di adozioni.
5. La Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che ad essa pervengono ai sensi della legge sull'adozione e del presente regolamento, nel rispetto delle modalita' previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e in relazione alle finalita' di rilevante interesse pubblico da essa perseguite ai sensi degli articoli 64, 67, 68 e 73 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003; in particolare la Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi al minore, alla sua famiglia di origine, ai genitori adottivi. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni della legge sull'adozione, dei dati sensibili e giudiziari possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione anche in forma cartacea, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, nonche' comunicazione ad enti autorizzati, ambasciate italiane all'estero e rappresentanze diplomatiche estere in Italia, tribunali per i minorenni, organi di polizia giudiziaria e questure, amministrazioni centrali italiane e straniere, nonche' cittadini italiani e stranieri interessati alle procedure di adozione internazionale, limitatamente per questi ultimi ai dati indispensabili allo svolgimento delle singole procedure di adozione; la diffusione puo' essere effettuata in forma anonima e per finalita' statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
6. Ai fini del rilascio e della revoca dell'autorizzazione agli enti, la Commissione effettua il trattamento dei dati giudiziari relativi al rappresentante legale, agli organi direttivi e al personale degli stessi nell'ambito della verifica delle idonee qualita' morali e degli altri requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
7. Nelle procedure di adozione e in caso di conseguente conservazione di dati, possono essere trattati solo i dati personali indispensabili, che possono essere utilizzati esclusivamente per finalita' di adozione.
8. Per le operazioni di trattamento di dati, la Commissione puo' avvalersi di sistemi informativi e programmi informatici, configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
9. Nell'ambito delle misure di sicurezza da adottarsi in relazione al trattamento di dati sensibili e giudiziari, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la Commissione cura che ciascun accesso a dati personali contenuti negli archivi resti tracciato tramite registrazione.
10. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia):
«Art.3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si
avvale di un Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni
del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di
ricerca pubblici o privati che abbiano particolare
qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti
di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da
altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente
destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6,
evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili
che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
1. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla
presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali ed in particolare con il Centro di studi e
ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto
dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New
York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge
19 luglio 1988, n. 312.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 64, 67, 68
e 73 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.».
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
«Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero). - 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
applicazione della disciplina in materia di cittadinanza,
di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e
del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 e'
ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello
stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere
umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in
materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e
dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti
di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione
degli accordi e convenzioni di cui all'art. 154, comma 2,
lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita' di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.».
«Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento,
dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche'
della rispondenza di detta attivita' a requisiti di
razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita'
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65,
comma 4.».
«Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della
disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati
dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni
previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla
normativa in materia di usura e di vittime di richieste
estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi
all'invalidita' civile;
e) alla concessione di contributi in materia di
formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti,
elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore
di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o
riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al
rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei
soli casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza
delle attivita' indicate nel presente articolo, in
conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di
controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo
restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.».
«Art. 73 (Altre finalita' in ambito amministrativo e
sociale). - 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare
riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di
formazione in favore di giovani o di altri soggetti che
versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare,
di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in
relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di
adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in
riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalita':
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la
fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello
sport, con particolare riferimento all'organizzazione di
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o
all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo
pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo
quanto previsto dall'art. 53, con particolare riferimento
ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli
in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e
difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al
lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa
locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.».



 
Art. 8.

Modalita' di funzionamento

1. La Commissione e' convocata dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori; puo' essere convocata su domanda motivata di un componente che richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.
2. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza del presidente o del vice presidente, che ne dirige i lavori, e di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto e' sempre palese; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza del vicepresidente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica, designato dal responsabile della stessa.
4. La Commissione puo' disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.
 
Art. 9.

Segreteria tecnica e attivita' di supporto alla Commissione

1. Il presidente, il vicepresidente e la Commissione, per lo svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato: «segreteria tecnica»;
2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia.
3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare:
a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
b) gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della Commissione;
c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;
d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
e) l'assistenza alla Commissione per le attivita' di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), g) e l);
f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita' centrali per le adozioni internazionali, nonche' con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;
i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.
4. Il servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione, nonche' agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attivita' di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali.
5. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, e' quantificata come segue:
a) un dirigente di prima fascia;
b) due dirigenti di seconda fascia;
c) quattordici unita' di area C (nove unita' con posizione economica C1; tre unita' con posizione economica C2; due unita' con posizione economica C3);
d) cinque unita' di area B (tre unita' con posizione economica B2; due unita' con posizione economica B3).
6. La Commissione, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalita' necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.
 
Art. 10.

Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero

1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero per lo svolgimento delle missioni di cui all'articolo 6, comma 4, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' autorizzato dal presidente.
2. Al vicepresidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennita' di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il
29 maggio 1992, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n.
476:
«Art. 6. - 1. Ogni Stato contraente designa
un'Autorita' Centrale incaricata di svolgere i compiti che
le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore
diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti
unita' territoriali autonome sono liberi di designare piu'
di una Autorita' centrale, specificando l'estensione
territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo
Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' centrale
designera' l'Autorita' centrale cui potra' essere
indirizzata ogni comunicazione, per la successiva
remissione all'Autorita' Centrale competente nell'ambito
dello Stato medesimo.».
«Art. 7. - 1. Le Autorita' centrali debbono cooperare
fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorita'
competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei
minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee
per:
a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro
Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni
generali, come statistiche e formulari-tipo;
b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della
Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli
all'applicazione della medesima.».
- Si riporta il testo degli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies del
codice penale:
«Art. 600-bis. Prostituzione minorile.
Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta'
inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta
la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia
commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto
gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due
a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e'
persona minore di anni diciotto si applica la pena della
reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due
terzi.».
«Art. 600-ter. Pornografia minorile.
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto,
realizza esibizioni pornografiche o produce materiale
pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a
partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro
25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del
materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e
al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza
il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai
commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche
a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al
primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantita'.».
«Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale
pornografico realizzato utilizzando minori degli anni
diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena e' aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'.».
«Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla
fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o
comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro
15.493 e euro 154.937
«Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis
chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento
del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con
persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito
con la reclusione da tre a sei anni.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.».
«Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona
minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».



 
Art. 11.

Istanza di autorizzazione

1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
a) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
b) l'elenco e le generalita' delle persone che dirigono l'ente e che operano al suo interno o vi prestano collaborazione, nonche' le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze, le esperienze acquisite nel settore, le qualita' morali possedute. Le qualita' morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di: sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; condanne, ancorche' con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies del codice penale; condanne con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non colposi. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione delle pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
c) l'elenco e le generalita' dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
d) l'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonche' i giorni e gli orari di apertura;
e) l'ambito, nazionale, interregionale o regionale, nel quale l'ente intende operare;
f) i Paesi stranieri nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture personali e organizzative di cui intende avvalersi in ciascuno di essi;
g) le modalita' operative e le attivita' di sostegno e di accompagnamento in favore degli aspiranti all'adozione, comprese quelle concordate con i servizi tramite appositi accordi o protocolli;
h) il costo, per ciascun Paese di operativita' dell'ente, dei servizi resi per l'espletamento delle procedure adottive.
2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresi' allegare:
a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;
b) la dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attivita' svolta, il bilancio consuntivo, nonche' ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;
c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalita' di lucro.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.
 
Art. 12.

Accertamento dei requisiti

1. Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 11, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Se ricorrono particolari necessita' istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarita'.
2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione, tenuto conto delle risorse umane ed organizzative dell'ente:
a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente e' autorizzato ad operare, anche in considerazione del numero di enti gia' accreditati e degli accordi bilaterali esistenti;
b) puo' limitare l'autorizzazione ad operare in ambito nazionale in una o piu' regioni.
 
Art. 13.

Albo degli enti autorizzati

1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). L'albo contiene:
a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;
b) gli estremi dell'atto costitutivo;
c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;
d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
2. La Commissione dispone, altresi', la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione.
3. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
Art. 14.

Modalita' operative dell'ente autorizzato

1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:
a) tiene un registro cronologico degli incarichi conferitigli e li comunica mensilmente alla Commissione;
b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
c) trasmette al tribunale per i minorenni competente e alla Commissione la documentazione inerente la situazione degli aspiranti genitori adottivi e del minore proposto per l'adozione, con particolare riguardo alla sua condizione di abbandono, segnalando successivamente anche ai servizi ogni variazione significativa della situazione personale o familiare degli aspiranti genitori adottivi, ai fini delle valutazioni di competenza;
d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attivita' ed i rappresentanti all'estero;
e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attivita' e ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione, nonche', entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo;
f) segnala alla Commissione eventuali difficolta' incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;
g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;
h) segnala alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari, successive all'adozione, che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, informandone i servizi territorialmente competenti.
2. L'ente autorizzato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attivita' svolta, alle modalita' operative, ai costi dell'attivita' e alle spese per l'adozione.
 
Art. 15.

Verifiche sull'attivita' degli enti

1. La Commissione dispone verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di idoneita' degli enti autorizzati e sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati. Le verifiche sono effettuate a campione in modo che tutti gli enti siano controllati nell'arco di un biennio o sulla base di segnalazioni che la Commissione ritenga rilevanti. A tal fine la Commissione puo' disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per controllare l'attivita' dell'ente autorizzato presso le sedi operative.
2. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalita' di intervento omogenee, nonche' la definizione di uniformi parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione.
 
Art. 16.

Sanzioni

1. A seguito delle verifiche di cui all'articolo 15, ovvero di accertamenti posti in essere in relazione a segnalazioni o eventi particolari, la Commissione puo':
a) censurare l'ente responsabile di irregolarita';
b) prescrivere l'adeguamento delle modalita' operative dell'ente alle previsioni della legge e del presente regolamento;
c) disporre la limitazione dell'assunzione di incarichi in relazione, tra l'altro, al numero di procedure adottive pendenti o a segnalazioni degli aspiranti genitori adottivi sulla qualita' del servizio ricevuto;
d) disporre la modifica della estensione territoriale della operativita' dell'ente autorizzato in ambito nazionale.
2. Nei casi piu' gravi, la Commissione puo' sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarita'; trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attivita' svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del presente regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.
5. In caso di revoca o sospensione dell'attivita', le procedure di adozione in carico all'ente sono proseguite a cura della Commissione, che puo' avvalersi di esperti e consulenti, stipulare apposite convenzioni e concludere accordi con altri enti, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio.
 
Art. 17.

Richieste di riesame

1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:
a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;
b) i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.
2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformita'.
3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, salva l'ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine e' di sessanta giorni complessivi.
 
Art. 18.

Rappresentanza e difesa

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.



Nota all'art. 18:
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 reca:
«Approvazione del Testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato».



 
Art. 19.

Esame dei requisiti e dell'attivita' degli enti autorizzati

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione verifica la rispondenza degli enti autorizzati ai requisiti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e ai criteri di operativita' di cui all'articolo 14 e adotta i provvedimenti conseguenti, anche favorendo la fusione o l'aggregazione degli enti medesimi.



Nota all'art. 19:
- Per l'art. 39-ter della legge sull'adozione, vedi
nota all'art. 1.



 
Art. 20.

Minori stranieri accolti o presenti nello Stato

1. Sono fatte salve le competenze del comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 dicembre 1999, n. 535, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza.
2. La Commissione provvede a comunicare al comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza e' segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.



Nota all'art. 20:
- Si riporta l'art. 33 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero).
«Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31). - 1. Al fine di vigilare
sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate
e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da
un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da
due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al
comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore
un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.».



 
Art. 21.

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dal presente regolamento si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, con imputazione a carico dell'unita' previsionale di base 16.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - politiche per la famiglia.



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge
31 dicembre 1998 n. 476.
«Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000
milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di
minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate
dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche'
dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 22.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bindi, Ministro delle politiche per la
famiglia
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 226



Nota all'art. 22:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, vedi le note al
preambolo.



 
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