Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 18 luglio 2007
Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo - Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo studente

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;
Viste le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno confermato il citato importo rispettivamente anche per gli anni 2000 e 2001, nonche' le leggi 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 29 dicembre 2005, n. 266 che hanno contemplato, anche per i relativi esercizi 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 lo stesso finanziamento annuo di Euro 103.291.000, pari a lire 200 miliardi, per le medesime finalita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/1998;
Viste le leggi 10 marzo 2000, n. 62 e 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2007;
Preso atto che il decreto 29 dicembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ai fini di cui sopra, ha appostato, nel capitolo 7243 del Ministero dell'interno, la medesima somma di Euro 103.291.000 anche per tale esercizio;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2006, n. 135, recante modifiche ed integrazioni ai succitati decreti 5 agosto 1999, n. 320 e 4 luglio 2000, n. 226, emanato a seguito della sentenza n. 419 del 3/21 dicembre 2001, con la quale la Corte costituzionale annullava l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999, con le annesse tabelle e l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226/2000, in precedenza citati, laddove escludevano dal beneficio le province autonome di Trento e Bolzano nonche' le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta;
Tenuto conto, in particolare, del disposto dall'art. 4 del prefato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 211/2006, a fronte del quale gli importi relativi alle singole annualita' 1999, 2000 e 2001 a suo tempo spettanti, rispettivamente, alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ad alle province autonome di Trento e Bolzano - come rimodulati, per ognuna di esse, nelle tabelle A(1) ed A(2) al medesimo allegate - dovranno essere corrisposti con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, utilizzando le risorse rivenienti dall'abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualita', alle altre regioni;
Considerata, pertanto, la necessita' di procedere, col presente decreto, alla ripartizione relativa all'anno 2007 ed al contestuale recupero della seconda delle annualita' suindicate, inerente al decorso anno 2000, secondo le modalita' suindicate;
Preso atto della nota in data 9 luglio 2007 prot. n. 2350/07/coord, con la quale la Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e province autonome - coordinamento della regione Lazio ha comunicato che la IX commissione degli assessori regionali, in data 5 luglio 2007, ha espresso l'orientamento che, anche per l'anno scolastico 2007/2008, siano adottati gli stessi criteri e basi di calcolo adottati nelle precedenti annualita', nelle more di una piu' ampia valutazione dei dati afferenti al disagio economico dei beneficiari posti a fondamento delle ripartizioni disposte ai sensi dei suindicati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999, n. 266/2000 e n. 211/2006, e di possibili aggiornamenti di tali dati eventualmente intervenuti nel contempo;
Ritenuto, a fronte dell'urgenza connaturata all'iniziativa di riferimento ed alla preminente esigenza di assicurare il miglior esercizio del diritto allo studio anche alle fasce piu' deboli della popolazione scolastica, di convenire con la prefata richiesta e di assumere, ai fini del presente riparto, le medesime basi di calcolo utilizzate nelle precorse annualita';
Viste, pertanto, le citate tabelle A(1) ed A(2) allegate al prefato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 211/2006, con le quali sono state rimodulate, con effetto retroattivo, le ripartizioni disposte con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999 e n. 266/2000, inserendovi, con i relativi importi, anche le amministrazioni originariamente preterite;
Considerato che, in ciascuna delle tabelle A ed A/1 allegate al presente decreto, alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di recupero della pregressa annualita' 2000, devono essere assegnate, ad integrazione dell'importo loro puntualmente spettante per il riparto relativo a quella corrente, rispettivamente le seguenti somme aggiuntive: tabella A, Euro 964.834, Euro 107.597, Euro 311.552 ed Euro 340.271; tabella A/1, Euro 358.556, Euro 31.713, Euro 92.837 ed Euro 86.511;
Tenuto conto, altresi', della necessita' che l'importo complessivo di tale ulteriore assegnazione vada recuperato con una corrispondente detrazione a carico delle restanti regioni, tramite l'abbattimento proporzionale delle quote a ciascuna di esse rispettivamente assegnabili;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2007/2008, della somma complessiva di Euro 103.291.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2007, e' definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Gli importi indicati nelle citate tabelle A ed A/1 relativi, rispettivamente, alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono comprensivi anche delle somme a ciascuna di esse spettanti a titolo di recupero dell'annualita' 2000, effettuato con l'abbattimento proporzionale delle corrispondenti risorse assegnate alle restanti amministrazioni regionali.
Roma, 18 luglio 2007
Il direttore generale: Stellacci
 
----> Vedere Allegato alle pagg. 43 - 44 della G.U. <----
 
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