Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 25 giugno 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
Visto nello specifico l'art. 7.5 dello statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;
Viste le deliberazioni assunte, nelle adunanze del 23 febbraio e del 28 marzo 2007, dal senato accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia;
Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'universita' - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti strutturali di ateneo ai fini del controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota del rettore n. 10930 del 5 aprile 2007 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'universita' e della ricerca il testo dello statuto di autonomia, modificato dalle suddette delibere, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 1659 del 18 maggio 2007 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;
Decreta:

L'art. 3.1 dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' cosi' modificato:

«Titolo III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Art. 3.1.
Strutture dell'Universita'

1) Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche e di ricerca scientifica l'Universita' si articola in facolta' e dipartimenti.
2) Per l'erogazione dei servizi di supporto alle attivita' didattiche e scientifiche delle facolta' e dei dipartimenti sono istituiti i centri di servizio interdipartimentali.
Per l'erogazione di servizi di supporto all'intera collettivita' universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal centro residenziale, sono istituiti i centri comuni di servizio.
Per le attivita' scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti piu' dipartimenti, sono istituiti i centri di ricerca interdipartimentali.
Per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici che interessano il territorio regionale e che costituiscono oggetto di studio nell'Ateneo, sono istituiti i centri di sperimentazione e/o documentazione scientifica.
L'elenco delle strutture e' riportato nelle allegate tabelle dalla A alla G.
La proposta di istituzione di nuove strutture, anche se su iniziativa di dipartimenti ed altri organi, e' formulata dal comitato di coordinamento e programmazione.
Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari all'attivita' di nuovi organi didattici e di ricerca devono essere espressamente indicate nei progetti di istituzione presentati al comitato di coordinamento e programmazione. In particolare quelle necessarie all'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali, devono essere garantite dai dipartimenti che ne promuovono la costituzione. Per i centri di ricerca interdipartimentali e' comunque esclusa l'autonomia amministrativa.
Per gli altri centri, la gestione sara' assicurata dal personale dei dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall'istituzione.
Quando l'iniziativa di istituzione venga presa da dipartimenti, questi ne assicureranno anche il finanziamento.
L'attivazione dei centri e' approvata dal comitato di coordinamento e programmazione con almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il regolamento di Ateneo definisce le modalita' di istituzione e di gestione dei differenti tipi di strutture. Lo stesso regolamento indica anche i criteri e le modalita' per la loro eventuale disattivazione.
3) Per lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca di comune interesse l'Universita' puo' stabilire forme di collaborazione con altri atenei e con enti sia pubblici che privati le modalita' per la loro costituzione e gestione sono definite dal regolamento di Ateneo.
In aggiunta a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Universita' della Calabria non affida commesse a titolo oneroso ne' acquista prodotti dei consorzi di cui entra a far parte prima di tre anni dall'adesione.
Le modifiche del regolamento didattico d'Ateneo, concernenti i corsi di studio comportano l'adeguamento della tabella A.
L'aggiornamento delle tabelle dalla A alla G e' demandato al rettore, e non richiede una procedura di modifica di statuto.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavacata di Rende, 25 giugno 2007
Il rettore: Latorre
 
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