Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 luglio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 14 novembre 2006, con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Inginer in profilul chimic - Specializarea tehnologia chimica a produselor textile, pielii si inlocuitorilor» conseguito dalla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, nata il 4 aprile 1964 a Birlad (Romania), cittadina italiana, presso l'«Istitutul Politehnic Gh. Asachi» di Iasi (Romania) nella sessione di giugno 1988 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamantului» rumeno in data 15 ottobre 1988, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che nel decreto di cui sopra si applicavano misure compensative consistenti in una prova attitudinale;
Vista l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Galatanu in data 20 marzo 2007, successivamente all'entrata della Romania nella Comunita' europea, con la quale chiedeva di poter usufruire della scelta anche del tirocinio in alternativa alla prova;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;
Considerato il parere scritto espresso dal rappresentante di categoria;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, nata il 4 aprile 1964 a Birlad (Romania), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
1) costruzione di macchine;
2) impianti elettrici.
Roma, 9 luglio 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
 
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