Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 luglio 2007
Riconoscimento, al sig. Shkreli Enis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza del sig. Shkreli Enis, nato il 28 novembre 1976 a Scutari (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, al sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui e' in possesso dal 28 gennaio 2004, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il sig. Shkreli ha conseguito il titolo di Dottore in giurisprudenza in data 21 febbraio 2003, presso 1'Universita' degli studi di Siena;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo «Master of Laws in Banking and Financial Law» rilasciato dalla «Boston University» - Massachusetts (USA) in data 18 maggio 2003;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, rilasciato con nota scritta agli atti;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il sig. Shkreli possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 23 novembre 2000 dalla questura di Siena a tempo indeterminato;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Shkreli Enis, nato il 28 novembre 1976 a Scutari (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 5 luglio 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato tra le seguenti:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
4) diritto processuale civile;
5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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