Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 luglio 2007
Revoca della concessione n. 258/02, del 1° ottobre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Jolly Bin S.r.l., in Castrovillari.

IL DIRIGENTE
dell'ufficio 11° dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione i quali stabiliscono, rispettivamente, che il concessionario e' obbligato «a garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno», e che nel caso in cui la sospensione non autorizzata dell'attivita' «perduri per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione» nonche' l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, il quale stabilisce che «la concessione e' inoltre revocata in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore»;
Vista la convenzione di concessione n. 258/2002, stipulata in data 1° ottobre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Jolly Bin S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Castrovillari, via Padre Pio da Pietralcina, snc;
Vista la lettera del 28 marzo 2006, prot. n. 2006/10345/giochi/BNG, con la quale in riscontro all'istanza trasmessa a mezzo fax il 7 marzo 2006, e' stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5, lettera h) della vigente convenzione di concessione, la sospensione dell'attivita' nella salabingo sita in Castrovillari, via Padre Pio da Pietralcina, snc, per un Periodo massimo di 45 giorni, facendo presente che trascorso tale periodo la Jolly Bin S.r.l. e' tenuta ad assicurare la continuita' del servizio ai sensi della citata norma convenzionale.
Vista la lettera del 18 dicembre 2006, prot. n. 2006/42866/giochi/BNG, con la quale e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio dei procedimenti di revoca della concessione n. 258/02, dell'ottobre 2002 e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in quanto, successivamente alla scadenza del sopraindicato termine di sospensione dell'attivita', la Jolly Bin S.r.l. non ha ripreso l'attivita', non avendo trasmesso dati di gioco al Centro di controllo, non avendo dato riscontro alle numerose contestazioni inoltrate al riguardo dalla scrivente e non avendo provveduto all'acquisto di cartelle presso il competente Ufficio regionale, configurando la violazione dell'obbligo convenzionale di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione nonche' la fattispecie di sospensione non autorizzata dell'attivita', la quale e' sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11, ultimo periodo, della vigente convenzione e dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ed e', inoltre, pregiudizievole dell'interesse erariale;
Considerato che neanche a seguito del ricevimento, in data 27 dicembre 2006, della sopraindicata lettera del 18 dicembre 2006, prot. n. 2006/42866/giochi/BNG, la Jolly Bin S.r.l. ha ripreso l'attivita' nella sala-bingo di Castrovillari, via Padre Pio da Pietralcina, snc, ne' ha partecipato ai procedimenti avviati;
Considerato che la violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio, stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione, comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Jolly Bin S.r.l., a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 258/2002, stipulata in data 1° ottobre 2002, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 30 settembre 2008 e che la Jolly Bin S.r.l. ha cessato l'attivita' fin dal mese di ottobre 2005;
Considerato che il danno derivante dal comportamento della Jolly Bin S.r.l. e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal mese di ottobre 2005 al mese di settembre 2008, e cioe' per un periodo di 36 mesi, pari, al netto del periodo di sospensione autorizzata dell'attivita', a 34,5 mesi;
Considerato che la Jolly Bin S.r.l., nell'anno 2004, ha venduto n. 739.647 cartelle, per un valore pari a Euro 848.424,50 e nell'anno 2005 ha esercitato l'attivita' soltanto per otto mesi, vendendo n. 332.182,00 cartelle, per un valore pari a Euro 449.763,50 e che, pertanto, in tale periodo di 20 mesi ha venduto cartelle per un valore complessivo di Euro 1.298.188,00;
Considerato che negli anni 2004 e 2005 la Jolly Bin ha effettuato vendite di cartelle per un valore medio mensile pari a Euro 64.909,40 (Euro 1.298.188,00/20 mesi) corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile pari a Euro 15.448,44 (Euro 64.909,40 x 0,238) e che il danno erariale complessivo ammonta a Euro 532.971,08 (Euro 15.448,44 x 34,5 mesi) che rende escutibile l'intero importo di 516.456,90 della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
Visti gli ulteriori atti istruttori;
Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione e dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Jolly Bin S.r.l., la concessione n. 258/02, del 1° ottobre 2002, per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Castrovillari, via Padre Pio da Pietralcina, snc;
2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione, per l'intero importo di Euro 516.456,90, dell'atto di fideiussione n. 20365 rilasciato dalla IFINC S.p.a. in data 25 maggio 2004, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Jolly Bin S.r.l.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 6 luglio 2007
Il dirigente: Zarrilli
 
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