Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Terra di Bari» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Terra di Bari», ai sensi del Reg. (CE) 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dalla Coap Cooperative ortofrutticole associate di Puglia con sede in Monopoli (Bari) - via Romualdo 24/26, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 510/06, ai competenti organi comunitari. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP «Ciliegia di Terra di bari»
Art. 1. Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Terra di Bari», e' riservata esclusivamente alle ciliegie che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabili dal presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. Descrizione
La «Ciliegia di Terra di Bari» ad indicazione geografica protetta e' il prodotto della coltivazione della specie Prunus avium L. Le varieta' di ciliegio dolce ammesse alla produzione sono Burlat, Moreau, Giorgia, Ferrevia. All'atto dell'immissione al consumo la «Ciliegia di Terra di Bari» ad indicazione geografica protetta deve possedere le seguenti caratteristiche: Integre; Di aspetto fresco, provviste di peduncolo turgido e di colore verde; Sane e prive di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderle inadatte al consumo; Pulite, cioe' prive di sostanze estranee e visibili; Indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo; Prive di umidita' esterna anormale; Prive di odori e/o sapori estranei; Di colore: Rosso; Con calibro non inferiore a 22 mm; Consistenza della polpa: da semi-soda a soda; Contenuto in solidi solubili: \geq 12° Brix; Acidita' titolabile: \leq 15 g/l; Possono ottenere il riconoscimento IGP «Ciliegia di Terra di Bari» solo le ciliegie di categoria extra e I. |
| Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione della «Ciliegia di Terra di Bari» comprende il territorio dei seguenti comuni della provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Andria, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli,Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Trani, Valenzano. |
| Art. 4. Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e condizionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 5. Metodo di ottenimento
Preparazione del terreno: In caso di suoli di spessore limitato e' consentito lo scasso totale in roccia ad una profondita' di 80 cm seguito dalla macinazione dei primi 50 cm di roccia. E' consentito anche lo scasso parziale a buche di non oltre 1 metro cubo in corrispondenza dei punti di messa a dimora delle piante. Nel caso di impianti su appezzamenti gia' destinati a colture arboree, e' opportuno effettuare uno scasso totale e la raccolta dei residui di radici per garantire l'assenza di marciurni radicali. Al fine di scongiurare i danni da stanchezza e' ammesso il rispetto di adeguato periodo di riposo del terreno mediante messa a coltura di cereali o maggese nudo per almeno 3 - 5 anni. Materiale vivaistico: Per i nuovi impianti e' fatto obbligo di utilizzare materiale di propagazione, portinnesti, innesti e astoni, garantito, per quanto riguarda origine genetica e certificazione sanitaria. Scelta del portinnesto: Il portinnesto ammesso per la produzione della «Ciliegia di Terra di Bari» e' il Prunus mahaleb Mill., comunemente detto Magaleppo o Ciliegio di Santa Lucia o Anera o Nera. Sistemi di conduzione degli impianti: I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. «Ciliegia di Terra di Bari», sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di ciliegio, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con i seguenti metodi: convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della Regione Puglia; integrata, ottenuta nel rispetto delle «Norme Tecniche» previste dal disciplinare della Regione Puglia; biologica, secondo il Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni. Forma di allevamento: Le forme di allevamento da adottare sono il Vaso a media impalcatura o la palmetta regolare. Sono ammesse distanze di piantagione decrescenti comprese tra m 6 \times 4 a m 5 \times 3. La densita' di impianto non puo' comunque essere superiore a 660 piante/ha. Per i vecchi impianti e' consentita la coltivazione consociata con il mandorlo e/o l'olivo, e la forma di allevamento a vaso tradizionale. Impollinazione: Tutte le varieta' di ciliegio ammesse ed elencate all'art. 2 sono autosterili e necessitano pertanto di impollinazione incrociata per produrre frutti. La scelta degli impollinatori dovra' cadere su varieta' a fioritura contemporanea e interfertili. La disposizione in campo degli impollinatori dovra' rispondere ai dettami della tecnica razionale. Sono ammesse altre varieta' di ciliegio con funzioni di impollinazione per un massimo del 15% dell'intero impianto. Tali varieta' non concorrono alla produzione della I.G.P. Ciliegia di Terra di Bari. Per assicurare la massimizzazione del trasporto incrociato del polline e, quindi, l'ottimizzazione delle allegagioni e' ammessa l'introduzione di api durante la fioritura, nella misura di 3-4 alveari/ha, dislocati razionalmente all'interno del ciliegeto. Concimazione: Il piano di concimazione annuale per la produzione della «Ciliegia di Terra di Bari» deve prevedere una quantita' di azoto non superiore a 100 kg/ha, di anidride fosforica pari a 70 kg/ha e di potassio pari a 100 kg/ha. Irrigazione: Per non compromettere la «tenuta» delle ciliegie e' ammessa l'irrigazione con metodi di distribuzione localizzati, a microportata con volumi non superiori a 1500-2000 mc/ha/anno con sospensione degli interventi almeno una settimana prima della data di maturazione. E' ammessa la ripresa dell'irrigazione ad effetto climatizzante in luglio-agosto per favorire il normale compimento della differenziazione a fiore delle gemme evitando cosi' stress idrici con conseguente comparsa di anomalie florali. Difesa: Sono consentiti trattamenti con i soli fitofarmaci a base di principi attivi omologati per il ciliegio ed ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria. Gli interventi effettuati a difesa della coltura dovranno essere trascritti dagli agricoltori su appositi registri dove dovranno essere indicati il principio attivo impiegato, la concentrazione usata e la data dell'intervento. Per ogni principio attivo dovranno essere tassativamente rispettati le dosi minime d'impiego ed i periodi di carenza piu' lunghi indicati in etichetta dalle ditte produttrici. Non e' ammesso l'uso di regolatori di crescita per l'incremento delle allegagioni e del calibro dei frutti. E' ammessa la copertura degli alberi con teli in plastica per proteggere i frutti dal fenomeno dello «spacco» indotto dalle piogge durante la maturazione. Raccolta: Le ciliegie dovranno essere raccolte a mano, provviste di peduncolo, solo quando abbiano raggiunto il giusto grado di maturazione nel periodo compreso tra l'inizio di maggio e la prima settimana di luglio. E' ammesso il ricorso a tecniche di prerefrigerazione e di frigoconservazione per la conservazione del prodotto raccolto. Segue la fase di condizionamento. Le ciliegie devono essere condizionate in modo che sia garantita la protezione adeguata del prodotto. Per la delicatezza dei frutti, le operazioni di manipolazione e trasporto potrebbero causare il loro deterioramento ed in particolare dell'esocarpo e della polpa, con ammaccamenti, spacchi e insorgenza di muffe, che andrebbero ad inficiare la qualita' della prodotto immesso al consumo con la denominazione «Ciliegia di Terra di Bari» IGP. E' dunque necessario, che tali operazioni siano eseguite all'interno dell'areale di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione da personale dotato di specifica professionalita', senza subire alcun trasferimento. |
| Art. 6. Legame
La richiesta di riconoscimento della I.G.P. «Ciliegia di Terra di Bari» e giustificata dalla reputazione e notorieta' del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la consistenza, la croccantezza ed il sapore dolce e fruttato. Numerose sono le manifestazioni, gli eventi ed i convegni organizzati che confermano l'immagine della «Ciliegia di Terra di Bari». Il connubio tra le tipiche terre rosse delle Murge' basse, le condizioni climatiche, il portinnesto P. mahaleb e l'alta specializzazione della mano d'opera tramandata nei secoli, consentono di ottenere una ciliegia di altissimo pregio, dalle qualita' uniche e apprezzate da tutti i mercati, di colore e forma omogenee, ricca di zuccheri e sana. La zona di produzione della «Ciliegia di Terra di Bari», da diversi secoli vocata alla cerasicoltura, e' costituita dall'area del livello piu' alto delle Murge basse, che si estende dai territori tra Castellana Grotte ed Andria, con morfologia da pianeggiante a debolmente ondulata e con quote che possono variare da 200 a 400 m s.l.m., e dall'area del livello piu' basso, pianeggiante e parallela alla linea di costa, che si estende dai territori tra Conversano e Bisceglie, con quote comprese tra 0 e 200 m s.l.m. Il substrato geolitologico e' rappresentato da calcari cretacei, con suoli non calcarei, da sottili a moderatamente profondi e con tessitura argillosa. Il clima, mediterraneo e mite, e' caratterizzato da una discreta piovosita' nel periodo invernale e da scarse precipitazioni in quello primaverile - estivo. La coltivazione della «Ciliegia di Terra di Bari» nei comuni del sud-est barese ha origini molto antiche. All'inizio del XIII secolo, gli abitanti dell'insediamento di Castellana, dopo essere stati costretti ad abbandonare l'originario casale loro assegnato nel 1171 dall'abate Eustasio, per via di un'oscura vicenda che aveva travagliato il monastero di San Benedetto di Conversano, si accinsero a fondare un nuovo insediamento, l'attuale Castellana Grotte, al riparo di una torre di guardia, che sorgeva sulle pendici di una conca carsica, che divenne in seguito la base del campanile della chiesa matrice San Leone Magno. Nelle immediate vicinanze del nuovo e definitivo abitato si apriva una lama dove gli antichi abitanti dovevano aver messo a coltura dei ciliegi, per cui con il trascorrere del tempo l'avvallamento assunse il nome di Lama Cerasa, la lama dei ciliegi. Un altro riferimento alla coltura del Ciliegio nel Sud-Est barese compare nel libro del procuratore generale del capitolo di San Leone in Castellana, oggi Castellana Grotte, dove, a partire dal 1648, per ciascun anno e per oltre un secolo vengono riportati gli acquisti di ciliegie effettuati per fare omaggio alla «Signora Abbatessa» del Monastero di San Benedetto di Conversano. Inoltre, nell'Apprezzo del Territorio di Molfetta, dall'Archivio Comunale, cat. 19, vol. 9-bis, del 1753 si indica che, a seguito della gelata del 1747, le trasformazioni colturali nel territorio di quel comune interessarono circa 404 vigne, pari a 201 ettari, di cui ben 206 vigne furono investite a ciliegi. Peraltro, in un convegno-mostra pomologica tenutosi a Conversano il 22 giugno 1994, nel Castello di Marchione dei Conti Acquaviva d'Aragona,venne illustrata la coltivazione di ciliegio nel Sud-Est barese e le peculiarita' delle produzioni della «Ciliegia di Terra di Bari». Infine, nella rassegna denominata Cerasus, organizzata a Bari il 9-10-11 giugno 2000, dalla Provincia di Bari in collaborazione delle Organizzazioni professionali di categoria, della Camera di Commercio, venne allestita una mostra pomologica della «Ciliegia di Terra di Bari» per rappresentare adeguatamente le produzioni cerasicole del barese, al fine di una maggiore valorizzazione commerciale del comparto. |
| Art. 7. Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare di produzione, e' svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 ed 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. |
| Art. 8. Etichettatura e confezionamento
La I.G.P: «Ciliegia di Terra di Bari» deve essere commercializzata allo stato fresco in confezioni con una capacita' compresa tra 0,5 kg e 5 kg. Le tipologie di confezioni utilizzabili sono vassoi, cestini, cassette e plateaux in cartone, plastica o legno, ricoperti da un film di plastica su cui dovra' essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura del sigillo. Il contenuto d'ogni confezione deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente di ciliegie d'uguale origine, varieta', qualita' e categoria. Nel rispetto delle pezzature minime previste, la grandezza dei frutti deve essere omogenea. Inoltre, le ciliegie devono presentare colore della buccia e maturazione uniformi. La confezione deve recare obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione ed al simbolo grafico comunitario le seguenti diciture: Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice. La categoria commerciale di appartenenza. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. Il logo della denominazione consiste in un disegno stilizzato di due ciliegie profilate di colore blu pantone 2747, le ciliegie sono di colore rosso pantone red 032, i cui peduncoli sono attaccati all'apice e sono sovrastate da due foglie di colore verde pantone 369, il tutto e' incorniciato in un cerchio color oro, profilato di blu nella parte interna. Sotto il disegno l'acronimo «I.G.P» in colore blu pantone 2747 composto con il font «Copperplate» ed a seguire, alla base del cerchio, il testo «Ciliegia di terra di Bari» in negativo su fondo blu composto con il font «Minion condensed». La dimensione del logo nelle varie applicazioni dovra' essere composta fra i 2 cm, (cartellini e stampati vari cartacei) ed i 4 cm. riproduzioni su contenitori. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.
----> Vedere Etichetta a pag. 55 della G.U. <---- |
| Art. 9. Prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la «Ciliegia di Terra di Bari» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica; gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/2006. |
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