Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 103 |
Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, commi 6 e 19; Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451; Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta dei Ministri della solidarieta' sociale e delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. E' confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451. 2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali. 3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche' venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorita' e le azioni previste dal piano stesso. 4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a: a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza; b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. 5. Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta' sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto. 6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonche' lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York. 7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni. 8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo. |
| Art. 2.
Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza
1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarieta' sociale, e' composto da: a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia; 2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili; 3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunita'; 4) Ministero della solidarieta' sociale; 5) Ministero della pubblica istruzione; 6) Ministero della salute; 7) Ministero degli affari esteri; 8) Ministero dell'interno; 9) Ministero della giustizia; 10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 11) Ministero dell'economia e delle finanze; 12) Ministero delle comunicazioni; b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze; c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia; f) un rappresentante dell'Unione province italiane; g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunita' montane; h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF; i) un rappresentante della Societa' italiana di pediatria; l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL; m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni; n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS); o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali; p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi; q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori; r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti; t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali; u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto; v) esperti individuati con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto; z) il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3, di seguito denominato: «Centro di documentazione e analisi», ed il coordinatore delle attivita' scientifiche di cui all'articolo 7. 2. Alle attivita' di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarieta' sociale. 3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato. |
| Art. 3.
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarieta' sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attivita' del Centro e ne definisce le priorita'. 2. Il Centro ha i seguenti compiti: a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori; d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia; e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva; g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile. 3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.
Nota all'art. 3: - La legge 19 luglio 1988, n. 312, «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1988, n. 182, S.O.
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| Art. 4.
Organi del Centro di documentazione e analisi
1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e analisi sono: il presidente, il coordinatore delle attivita' scientifiche e il comitato tecnico-scientifico. 2. Il supporto allo svolgimento delle attivita' degli organi di cui al comma 1 e' assicurato dal Dipartimento delle politiche per la famiglia e dal Ministero della solidarieta' sociale. |
| Art. 5.
Presidente
1. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarieta' sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalita' nel settore dell'infanzia. 2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal vicepresidente di cui all'articolo 7. 3. Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, sulla base del programma e delle priorita' definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia. 4. Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede. |
| Art. 6.
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto dal presidente, dal coordinatore delle attivita' scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. 2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attivita' del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarieta' sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attivita'. 3. Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico. 4. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessita', i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, senza oneri a carico dell'amministrazione. |
| Art. 7.
Coordinatore delle attivita' scientifiche
1. Il coordinatore delle attivita' scientifiche e' nominato con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche per l'infanzia. 2. Il coordinatore delle attivita' scientifiche assume la funzione di vicepresidente del Centro. Esso coadiuva il presidente nella realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 3 e ne garantisce l'attuazione scientifica. 3. A tale fine, il coordinatore delle attivita' scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene i rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. |
| Art. 8.
Pari opportunita'
1. I componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 e del Centro di cui all'articolo 3 sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne. |
| Art. 9.
Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 1, comma 2, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
Nota all'art. 9: - Il testo vigente del comma 6 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, e' il seguente: «6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalita' di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».
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| Art. 10.
Durata e relazione di fine mandato
1. L'Osservatorio e il Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio e il Centro di documentazione presentano una relazione sull'attivita' svolta ai Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarieta' sociale, che le trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli organismi e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarieta' sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'Osservatorio e quelli del Comitato tecnico-scientifico del Centro di documentazione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei rispettivi organismi e possono essere confermati nel caso di proroga della durata degli organismi.
Note all'art. 10: - Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 451 del 1997, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Osservatorio nazionale per l'infanzia», «Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.», «Organizzazione» e «Copertura finanziaria». b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. 4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'art. 3. 5. Copertura finanziaria. - 1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Al fine di sostenere l'avvio delle attivita' previste dall'art. 4, comma 3, e' corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, «Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza», a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 abrogato del presente decreto. e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, e' il seguente: Visto l'art. 87 della Costituzione. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284, «Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia», ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2004, n. 281.
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| Art. 11.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) gli articoli 2, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369; c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284. |
| Art. 12.
Copertura finanziaria e spese di funzionamento
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento a carico del Ministero della solidarieta' sociale, relativi agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e ai compensi attualmente spettanti ai componenti del Centro di documentazione, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta dal medesimo Ministero nell'esercizio finanziario 2005 a valere sul capitolo 3271. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge. 2. Il Ministro della solidarieta' sociale concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio nella misura di cui al comma 1. Il Ministro delle politiche per la famiglia concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio e del Centro di documentazione a norma dell'articolo 1, commi 1250 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale Bindi, Ministro delle politiche per la famiglia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 10
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il testo vigente dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrare e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e' il seguente: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e' comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». - Il testo vigente dei commi 6 e 19 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164, e' il seguente: «6. E' istituito il Ministero della solidarieta' sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi' trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu¨.». «19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche' le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione; d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani; e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarieta' sociale della relativa attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarieta' sociale, fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.». - La legge 23 dicembre 1997, n. 451, «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. - La legge 28 agosto 1997, n. 285, «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, «Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza», a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284, «Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia», ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2004, n. 281. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1991, n. 176, «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O. - Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1997, n. 451, e' il seguente: «Art.1 (Commissione parlamentare per l'infanzia). - 1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva. 2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. 4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva. 5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. 6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalita' di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».
Note all'art. 12: - Il testo vigente dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. e il seguente: «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.». - Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. e' il seguente: «1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.». «1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.».
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