Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 12 luglio 2007, n. 3
Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele - Miele di bosco.

Alle associazioni ed organizzazioni
della filiera miele
Alle regioni e province autonome
assessorati agricoltura
All'Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari
Al Ministero dello sviluppo
economico
Al Ministero della salute
Al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura

Le organizzazioni professionali del settore hanno rappresentato l'esigenza di facilitare gli scambi di miele all'interno dell'Unione europea, anche attraverso l'utilizzo della denominazione «miele di bosco» da apporre sulle etichette previste dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, in alternativa alla denominazione «miele di melata».
Al riguardo si premette che il decreto ministeriale 19 giugno 2007 relativo a «Settima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2007) riporta, per due Regioni, tra i prodotti agroalimentari tradizionali, mieli riconducibili all'origine «bosco», ma che, peraltro, tali stessi prodotti sono denominati rispettivamente «miele di melata di abete calabrese» per la Calabria e «miele di melata del bosco del Carso» per il Friuli-Venezia Giulia, sottolineando cosi' l'equazione miele di bosco = miele di melata.
Inoltre occorre prendere atto che la denominazione «miele di bosco» risulta diffusa in altri Paesi europei, proprio per indicare un miele di melata, con termini quali «miel de bois», «wall honey» «forest honey» e simili.
D'altronde il c.d. «miele di bosco» rappresenta una denominazione che viene ormai utilizzata anche Italia per indicare un miele di melata di bosco.
In tal senso, da un lato non e' possibile frapporre ostacoli alla commercializzazione nel nostro Paese dei sopra citati mieli europei e, dall'altro, e' opportuno garantire tale commercializzazione anche a favore dei produttori italiani.
Peraltro tale denominazione si riferisce, oltre che all'origine topografica e territoriale, ad una fonte botanica e quindi deve anche possedere le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche di detta origine. In particolare, un «miele di bosco» deve consistere essenzialmente in «miele di melata».
Anche in questo caso, dal momento che le aree succitate non fanno riferimento a distretti amministrativi, non e' essenziale che le origini indicate in etichetta siano aree amministrative. Quindi non e' obbligatorio indicare il bosco da cui il miele proviene.
Se si rivendica, comunque, un'origine territoriale ben precisa, bisogna indicare la localizzazione regionale, territoriale o topografica del bosco.
Qualora infine si intende indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale e' opportuno riferirsi a «miele di fiori di bosco».
Non e' invece possibile utilizzare la denominazione «miele di bosco» per indicare un miele di melata di origine vegetale proveniente non da essenze boschive, bensi' essenzialmente da piante erbacee. Di conseguenza tale miele dovra' continuare ad essere denominato esclusivamente come «miele di melata».
Roma, 12 luglio 2007

Il capo Dipartimento
delle politiche di sviluppo
Ambrosio
 
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