Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 giugno 2007 |
Disposizioni transitorie per la gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Commissione europea del 17 febbraio 1996, n. C 45; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, tra cui gli oneri relativi al finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, recante nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003 (di seguito: decreto 8 marzo 2006); Visti in particolare: l'art. 2, comma 1, che prevede la predisposizione da parte del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (di seguito: CERSE) del Piano triennale, contenente i progetti e le priorita' della ricerca di sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonche' la previsione di fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo); l'art. 2, comma 3, che prevede l'approvazione del Piano triennale predisposto dal CERSE e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministero delle attivita' produttive; l'art. 3, comma 1, lettera a), secondo il quale i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti; l'art. 4, comma 1, secondo cui il Ministero delle attivita' produttive puo' stipulare Accordi di programma per lo svolgimento di attivita' di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attivita' di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006 (di seguito: decreto 23 marzo 2006), pubblicato nel supplemento ordinario n. 111, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 maggio 2006, n. 102, recante approvazione del «Piano triennale e Piano operativo annuale per le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo, di cui al decreto 26 gennaio 2000»; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto 23 marzo 2006, con il quale e' disposto che per lo sviluppo delle attivita' di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, il Ministero stipula Accordi di programma con l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la societa' CESI Ricerca S.p.a. e l'Istituzione per la Promozione Industriale (IPI); Viste le proposte di programmi di attivita' presentate ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 23 marzo 2006, rispettivamente da ENEA, CNR e CESI Ricerca Spa; Vista la decisione della Commissione europea - Direzione generale per la concorrenza, del 20 dicembre 2006, n. (2006)6681 def, sull'Aiuto di stato NN.27/05 Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale e' stato espresso parere favorevole circa la compatibilita' con il Trattato del regime di finanziamento alle attivita' di ricerca e sviluppo nel settore elettrico adottato dall'Italia e sono stati valutati positivamente gli strumenti e le condizioni di finanziamento dei progetti di ricerca a carico del Fondo; Vista l'intesa dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas rilasciata con deliberazione 22 febbraio 2007, n. 33/07; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2007, n. 139, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia; Considerato che, in data 30 giugno 2006, e' cessato l'incarico, per decorrenza dei termini, dei componenti del CERSE, costituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio 2003; Considerato che la decisione della Commissione europea, n. (2006)6681 def, sull'Aiuto di stato NN. 27/05, e' stata assunta in data 20 dicembre 2006 e che, solo a decorrere da tale data, il regime che l'Italia intende applicare al finanziamento delle attivita' di ricerca sviluppo nel settore elettrico e' stato dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria in materia di ricerca; Considerata la necessita' di dare operativita' al Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, avviando quanto meno i progetti attivita' di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 8 marzo 2006 (Tipologia «a»); Considerato che ENEA, CESI Ricerca S.p.a. e CNR hanno gia' avviato parte delle attivita' di ricerca oggetto degli Accordi di programma, tenuto conto della valenza strategica dei relativi temi di ricerca e della necessita' di garantire un'adeguata continuita' alle attivita' di ricerca avviate nel triennio 2003-2005, di cui alcuni progetti previsti dagli Accordi di programma costituiscono una necessaria evoluzione, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico; Considerato che nel periodo 2000-2003 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ha amministrato in via transitoria i costi relativi all'attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, in quanto inclusi tra gli oneri afferenti il sistema elettrico; Ritenuto necessario, sulla base delle considerazioni sopra esposte, riconoscere, in via transitoria, i costi sostenuti per il conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti per i progetti di ricerca oggetto degli Accordi di programma, limitatamente alle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al Piano operativo annuale relativo al 2006, previa verifica della pertinenza e congruita' dei medesimi costi; Ritenuto opportuno garantire l'ulteriore continuita' delle attivita' di ricerca e sviluppo a valenza strategica e pluriennale, avviate sulla base del Piano operativo annuale relativo al 2006 nell'ambito degli Accordi di programma, in coerenza con le previsioni di fabbisogno del Piano triennale approvato con decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006; Decreta:
Art. 1. 1. Al fine di garantire il sollecito avvio delle attivita' di ricerca e sviluppo a valenza strategica e a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, le funzioni del CERSE, di cui al decreto 8 marzo 2006, sono attribuite, in via transitoria e fino alla ricostituzione ed alla ripresa di operativita' del suddetto Comitato, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 2. In particolare, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: a) valuta lo stato di avanzamento delle attivita' di ricerca oggetto del Piano operativo annuale 2006, secondo le proposte di programmi di attivita' presentate, ai sensi del decreto 23 marzo 2006, dai soggetti affidatari di Accordi di programma e definisce i costi da ammettere ai contributi del Fondo, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'allegato 1 del citato decreto 23 marzo 2006, previa verifica di pertinenza e congruita' dei medesimi costi; b) aggiorna, a stralcio, il Piano operativo annuale per l'anno 2007, con relativa previsione di fabbisogno, da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle seguenti finalita': 1) prosecuzione dei progetti di ricerca di cui e' necessario il prolungamento al fine di evitare interruzione di programmi di sicuro interesse per il sistema elettrico; 2) mantenimento di impegni assunti dal governo anche in sede di organismi internazionali. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per i provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2007 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 231 |
|
|
|