Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 giugno 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Guevara Escobar Luisa Fernanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig.ra Guevara Escobar Luisa Fernanda, nata a Bogota' (Colombia) il 19 agosto 1973, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di «Psicologa» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologa;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Titulo de psicologa», conseguito presso la «Pontificia Universidad Javeriana» in data 24 ottobre 1996;
Considerato inoltre che e' iscritta presso la «Secretala Distrital de Salud de Santa Fe' de Bogota» dall'11 luglio 1997;
Vista la documentazione presentata dall'istante relativa ad attivita' professionale di psicologa presso l'«Istituzione Leonardo da Vinci» di Bogota' dal 1° settembre 1999 al 6 settembre 1996;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 12 aprile 2007;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) psicologia dinamica, 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tets; 4) psicologia clinica; 5) deontologia professionale;
Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Torino, come da quest'ultima confermato in data 19 agosto 2005;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Guevara Escobar Luisa Fernanda nata a Bogota' (Colombia) il 19 agosto 1973, cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi» sez. A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie (orali): 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) teoria e tecnica dei tets; 4) psicologia clinica; 5) deontologia professionale.
Roma, 26 giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A.
 
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