Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 102
Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visti gli articoli 25, commi 2 e 3, e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visti gli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 10 maggio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta,
violenza e grave sfruttamento

1. La Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico», istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' ridenominata: «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» di seguito denominata: «Commissione».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
1. Quando, nel corso di operazioni di Polizia, di indagini
o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art.
3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di
grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed
emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o
del giudizio, il questore, anche su proposta del
procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole
della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una
situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.».
-Il testo degli articoli 25, commi 2 e 3, e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286), e' il seguente:
«Art. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione
sociale) 2. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le pari opportunita', e'
istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'art. 18 del testo unico, composta dai rappresentanti
dei Ministri per le pari opportunita', per la solidarieta'
sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali
designano i rispettivi supplenti. La Commissione puo'
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro
per le pari opportunita', d'intesa con gli altri Ministri
interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo,
controllo e di programmazione delle risorse in ordine al
programmi previsti dal presente capo. In particolare
provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione
nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 52,
comma 1, lettera c);
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di
convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti
privati che intendono realizzare i programmi di assistenza
e di integrazione sociale di cui all'art. 26;
c) selezionare i programmi di assistenza e di
integrazione sociale da finanziare a valere sul fondo di
cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalita'
stabiliti con decreto del Ministro per le pari
opportunita', di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e
la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati
devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una
relazione sulla base dei rapporti di cui all'art. 96,
comma 4, lettera c).».
«Art. 26 (Convenzioni con soggetti privati). - 1. I
soggetti privati che intendono svolgere attivita' di
assistenza ed integrazione sociale per le finalita' di cui
all'art. 18 del testo unico debbono essere iscritti
nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 42,
comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli
articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e
stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli
enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o piu'
soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro
di cui all'art. 42, comma 2, del testo unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di
assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto
intende realizzare, ai criteri ed alle modalita' stabiliti
con il decreto di cui all'art. 25, comma 3, lettera c),
tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente
locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali,
organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione
dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo
stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed
eventualmente concorda modifiche che lo rendano piu'
adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali
che attuano programmi di assistenza e di integrazione
sociale sono tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano
l'inizio del programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere
amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a
norma dell'art. 18, comma 3, del testo unico, qualora
impossibilitati, per la richiesta del permesso di
soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
ogni altro adempimento volto alla effettivita' dei diritti
riconosciuti ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un
rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma
e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei
dati personali nonche' di riservatezza e sicurezza degli
stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del
programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore
che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale
interruzione, da parte dello straniero interessato, della
partecipazione al programma.».
- Il testo degli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto
2003, n. 228, (Misure contro la tratta di persone), e' il
seguente:
«Art. 12 (Fondo per le misure anti-tratta). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi
di assistenza e di integrazione sociale in favore delle
vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione
sociale previste dall'art. 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme
stanziate dall'art. 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi
della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o
di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno
dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600,
601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca
ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo
articolo.
4. All'art. 80, comma 17, lettera m), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziate
dall'art. 18".
5. Il comma 2 dell'art. 58 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' abrogato».
«Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli
articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei
limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale
programma di assistenza che garantisce, in via transitoria,
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza
sanitaria. Il programma e' definito con regolamento da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le
pari opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati
articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera
restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237
(Regolamento di attuazione dell'art. 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di
persone), e' il seguente:
«Art. 3 (Valutazione dei progetti). - 1. I progetti di
fattibilita' sono valutati, ai fini dell'ammissione al
finanziamento di cui all'art. 2, dalla Commissione di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da
due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1:
a) esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni
stipulate tra le regioni o gli enti locali e gli enti
privati che intendono realizzare i progetti;
b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla
base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale
dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla
Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio
predisposta dalla Commissione medesima.».
«Art. 4 (Indicatori per la valutazione dei progetti di
fattibilita). - 1. La presentazione dei progetti di
fattibilita' di cui all'art. 1, comma 2, deve essere
corredata da:
a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la
natura degli interventi con le indicazioni circa:
1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di
realizzazione e le varie fasi in cui si articola il
progetto;
2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle
azioni;
3) i destinatari dei progetti e la rete dei
soggetti pubblici e privati coinvolti;
4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli
immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;
b) una analisi costi-benefici relativa alla finalita'
da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:
1) numero di persone destinatarie;
2) effetto moltiplicatore;
3) trasferibilita' dei risultati;
4) promozione delle buone pratiche;
c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla
natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore se
diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze
maturate.
2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di
cui all'art. 1, comma 3, valuta i progetti mediante i
seguenti indicatori:
a) esperienza e capacita' organizzativa del
proponente;
b) articolazione e consistenza delle strutture
logistiche di accoglienza;
c) previsione di forme di partenariato o di
collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano
nella materia;
d) localizzazione del progetto in zone a piu' alta
diffusione del fenomeno;
e) carattere innovativo del progetto;
f) ottimale rapporto costi/benefici.
3. La Commissione provvede alla valutazione dei
progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine
per la loro presentazione».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001 n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998
e l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394 del 1999 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Composizione e nomina della Commissione

1. Il Presidente della Commissione e' designato dal Ministro per i diritti e le pari opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. La Commissione e' inoltre composta da un rappresentante designato dal Ministro della solidarieta' sociale, un rappresentante designato dal Ministro dell'interno, un rappresentante designato dal Ministro della giustizia, da un rappresentante designato dal Ministro delle politiche per la famiglia, da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Sono altresi' designati, dai Ministri e dalla Conferenza unificata di cui al comma 1, un componente supplente per ciascun titolare, di genere diverso rispetto al titolare.
3. Ai componenti della Commissione che hanno una sede di servizio diversa dal luogo di svolgimento delle riunioni della Commissione sono rimborsate le spese di viaggio; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.
4. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita' che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita'. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
6. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997
e per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 3.
Competenze della Commissione

1. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico ed ai programmi speciali di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
2. In particolare la Commissione provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, dei soggetti privati che intendano realizzare i programmi di cui al comma 1;
b) valutare i programmi da finanziare, previa individuazione annualmente, delle strategie di intervento e prevenzione sulla base delle risorse previste dagli articoli 12 e 13, legge 11 agosto 2003, n. 228, in conformita' ai criteri e alle modalita' stabiliti con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, dell'interno, delle politiche per la famiglia e della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
c) verificare lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 e la loro efficacia. A tale fine i soggetti pubblici e privati che realizzano i programmi fanno pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione.
3. La Commissione assume ogni iniziativa per acquisire elementi necessari per le attivita' di competenza, nonche' per lo sviluppo di campagne promozionali e formative.



Note all'art. 3:
- Per l'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998
e gli articoli 12 e 13 della legge n. 228 del 2003 si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 52, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286), e' il seguente:
«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a
favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
Il registro e' diviso in due sezioni:
a) (omissis);
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo
unico.».



 
Art. 4.
Funzionamento della Commissione

1. La Commissione, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. Al personale della segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attivita' prestata per la Commissione.
2. Il Presidente puo' chiamare a far parte della segreteria, o a collaborare, in ogni caso gratuitamente con esso, esperti, borsisti e tirocinanti esterni sulla base di convenzioni da Centri universitari ed accademici.
3. La Commissione puo' avvalersi di consulenti ed esperti, con comprovata esperienza professionale nella materia di competenza della Commissione, designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con gli altri Ministri interessati. Il compenso di esperti e consulenti e' determinato nel decreto ministeriale di nomina, tenuto conto della riduzione di spesa di cui all'articolo 5.
4. La partecipazione alle riunioni della Commissione non determina la corresponsione di compensi o indennita'.
5. Le modalita' di convocazione e di svolgimento delle riunioni sono determinate dalla Commissione nella prima riunione.
 
Art. 5.
Contenimento della spesa

1. Le spese complessive per la Commissione sono ridotte del trenta per cento rispetto a quelle sostenute nel 2005 con particolare riferimento alle spese per esperti e consulenti e per missioni. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pollastrini, Ministro per i diritti e
le pari opportunita'
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolas, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Bindi, Ministro delle politiche per la
famiglia

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 126



Nota all'art. 5:
- Per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 si
vedano le note alle premesse.



 
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