Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 101
Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e l'articolo 10, comma 6, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonche' l'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2 il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunita' al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini;
Ritenuto di dover provvedere al riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Nomina e composizione del Comitato per l'imprenditoria femminile

1. Il Comitato per l'imprenditoria femminile, gia' istituito ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, opera presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'.
2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', di seguito denominato "Ministro", o da un suo delegato, ed e' composto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia o da loro delegati, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', tra i quali il Ministro designa un Vice Presidente, da un rappresentante del settore bancario designato dalle associazioni bancarie italiane di intesa fra loro nonche' da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni operanti a livello nazionale nella cooperazione, nella piccola industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura, nel turismo e nei servizi.
4. I membri del Comitato operano a titolo gratuito.
5. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il membro supplente appartiene ad un genere diverso da quello del membro titolare.
6. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'; al personale del Dipartimento non spettano ulteriori compensi per le attivita' prestate per il Comitato.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna), abrogati dal presente decreto, recavano,
rispettivamente: «Comitato per l'imprenditoria femminile.».
«Attivita' del Comitato per l'imprenditoria
femminile.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Imprenditoria femminile). - 1. Il fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'
integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20
miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni
di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.
2. (Abrogato).
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato rende nota la data dell'accertato
esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla stessa data non possono essere presentate
dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della
medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori
risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto,
stabilire nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni e domande».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n.
198 del 2006 si vedano le note alle premesse.
Nota agli articoli 2 e 3:

- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248
del 2006 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Attivita' del Comitato per l'imprenditoria femminile

1. Il Comitato ha compiti di indirizzo, di coordinamento, di concertazione, di programmazione generale in ordine agli interventi previsti in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile. Il Comitato promuove altresi' lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialita' femminile.
2. Il Comitato puo' procedere ad audizioni di rappresentanti di associazioni, di esperti e tecnici.
3. Le spese relative al funzionamento del Comitato gravano su apposito capitolo iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui risorse saranno individuate in modo da assicurare la riduzione complessiva del 30 per cento delle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2005 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto.
 
Art. 3.
Relazione finale e proroga del Comitato

1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.
 
Art. 4.
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 6 dell'articolo 10 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pollastrini, Ministro per i diritti e
le pari opportunita'
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Bindi, Ministro delle politiche per la
famiglia
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 124



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 266 del 1997
si veda nelle note alle premesse.
- La legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive
per l'imprenditoria femminile) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56.



 
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