Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 giugno 2007 |
Riconoscimento, al sig. Maselli Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Maselli Luigi, nato a Bari il 23 ottobre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale nicaraguense di psicologo, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Psicologia», conseguito presso l'«Universidad Paulo Freire» in data 20 novembre 2005; Considerato che da quanto risulta dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Nicaragua datata 22 gennaio 2007 il sig. Maselli e' in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa nicaraguese ai fini dell'esercizio della professione di psicologo in Nicaragua, non essendo necessaria alcuna iscrizione all'albo professionale; Vista la documentazione professionale prodotta; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 12 aprile 2007; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo sez. A e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa orale, nelle seguenti materie: 1) psicologia di comunita'; 2) deontologia professionale; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta:
Art. 1. Al sig. Maselli Luigi, nato a Bari il 23 ottobre 1967, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) psicologia di comunita'; 2) deontologia professionale; oltre che su ordinamento e deontologia professionale. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 26 giugno 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. c) L'esame orale consiste nella discussione sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez A. |
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