Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 giugno 2007
Non iscrizione della sostanza attiva fenitrotion, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/379/CE del 25 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;
Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
Vista la decisione della Commissione 2007/379/CE del 25 maggio 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva fenitrotion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico;
Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che la presente decisione lascia impregiudicata la facolta' della Commissione di avviare, in merito alla sostanza attiva in questione, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive;
Considerato inoltre che tale decisione di non inclusione non esclude la possibilita' di poter presentare, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva fenitrotion;
Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/379/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;
Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenitrotion, deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.
1. La sostanza attiva fenitrotion non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenitrotion, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2007/379/CE della Commissione a partire dal 2 giugno 2007.
2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 25 novembre 2007.
 
Art. 3.
1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 25 novembre 2008.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2007
Il direttore generale: Borrello
 
----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 33 <----
 
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