Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 giugno 2007, n. 98
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto l'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ed in particolare il comma 5, con il quale si rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, recante la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria;
Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, concernente la competenza degli uffici preposti a ricevere l'istanza di interpello;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, secondo il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' le funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 febbraio
2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4775 del 22 marzo 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello e' presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi; per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione per le accise, fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i quali l'istanza e' presentata all'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo in cui e' stato commesso l'illecito".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 giugno 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 142



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- Il testo del comma 5 dell'art. 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177, e' il seguente:
"5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle
materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e
dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione
finanziaria.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 (Regolamento
concernente la determinazione degli organi, delle procedure
e delle modalita' di esercizio dell'interpello e
dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione
finanziaria, di cui all'art. 11, comma 5, della legge n.
212 del 2000), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
2001, n. 128, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2 (Competenza degli uffici). - 1. L'istanza di
interpello e' presentata alla direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al
domicilio fiscale del contribuente.
2. In deroga alla disposizione del comma 1, le
amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a
rilevanza nazionale, nonche' i contribuenti che hanno
conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un
ammontare superiore a 500 miliardi di lire, presentano
l'istanza di interpelto alla Direzione centrale normativa e
contenzioso dell'Agenzia delle entrate.
3. Per i tributi la cui gestione e' attribuita
all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello e'
presentata alla Direzione compartimentale nel cui ambito
opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria
oggetto di interpello.
4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle
dogane, l'istanza di interpello e' presentata alla
Direzione compartimentale territorialmente competente oer
la soluzione del caso particolare.
4-bis. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello e'
presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale
competente in base al domicilio fiscale del contribuente,
fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel
precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate
non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a
presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi;
per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di
interpello e' presentata alla Direzione per le accise,
fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per
contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i
quali l'istanza e' presentata all'Ufficio regionale
competente per territorio in relazione al luogo in cui e'
stato commesso l'illecito.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie
fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003,
n. 161, e' il seguente:
"Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (omissis);
b) alla lettera b), in fine, dopo la parola:
"ordinamento", sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese
le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della
normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;"".
- Il testo dell'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto
legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle
riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le
imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
materia di amministrazione, riscossione e contenzioso
concernenti le accise sui tabacchi lavorati.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto n. 209 del 2001,
si vedano le note alle premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone