Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 giugno 2007, n. 98 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto l'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ed in particolare il comma 5, con il quale si rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, recante la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria; Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, concernente la competenza degli uffici preposti a ricevere l'istanza di interpello; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, secondo il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' le funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 febbraio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4775 del 22 marzo 2007;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello e' presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi; per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione per le accise, fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i quali l'istanza e' presentata all'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo in cui e' stato commesso l'illecito". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 giugno 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 142
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il testo del comma 5 dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177, e' il seguente: "5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 (Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128, come modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Competenza degli uffici). - 1. L'istanza di interpello e' presentata alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. 2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonche' i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire, presentano l'istanza di interpelto alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate. 3. Per i tributi la cui gestione e' attribuita all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. 4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione compartimentale territorialmente competente oer la soluzione del caso particolare. 4-bis. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello e' presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi; per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione per le accise, fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i quali l'istanza e' presentata all'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo in cui e' stato commesso l'illecito.". - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, e' il seguente: "Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) alla lettera b), in fine, dopo la parola: "ordinamento", sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;"". - Il testo dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2 del decreto n. 209 del 2001, si vedano le note alle premesse.
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