Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 97
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 2, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normati nell'Adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'universita' e
della ricerca istituiti con atti normativi

1. Con il presente regolamento sono individuati, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi collegiali ed altri organismi, previsti da leggi o regolamenti, operanti nell'ambito di attivita' del Ministero dell'universita' e della ricerca:
a) la Commissione di monitoraggio del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305;
b) il Comitato per la valutazione delle richieste di ammissione agli interventi di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
c) la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
d) il Comitato nazionale per la valutazione del sistma universitario (CNVSU), di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
e) il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
f) il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
g) la Commissione incaricata di esaminare i progetti di recupero, ristrutturazione e nuove costruzioni di immobili destinati ad alloggi e residenze universitarie, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338;
h) il Comitato tecnico-scientifico per la diffusione della cultura scientifica, di cui all'articolo 2-quater, della legge 28 marzo 1991, n. 113;
i) la Commissione tecnico-consultiva di esperti per la formulazione del parere vincolante in materia di idoneita' degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509;
l) l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
m) la Commissione nazionale per la predisposizione dei quesiti per la prova scritta degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445;
n) la Commissione per la predisposizione dei quesiti per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537;
o) la Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38;
p) la Commissione nazionale con il compito di predisporre un archivio nazionale con almeno cinquemila quesiti a risposta multipla per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99;
q) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce, al comma
secondo, lettera g) ed al comma sesto che lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(omissis);
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
(omissis),
e che la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1, entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge
18 maggio 2006 n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri) convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
164, e' il seguente:
«8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
- Il testo del comma 137 de1l'art. 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, e' il seguente:
«137. Al comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al
comma 8-bis del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, le parole: ", il Ministero dell'universita' e
della ricerca" sono soppresse.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, si vedano la nota alle premesse.
- Il testo del comma 2, dell'art. 2, del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 10 giugno 1998, n. 305 (Regolamento recante
disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali
(PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali
(CIRA S.p.A.), e' il seguente:
«2. Per il monitoraggio del PRORA, per la formulazione
di osservazioni e proposte per gli aggiornamenti del
medesimo, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica istituisce con proprio decreto
un'apposita commissione, composta da tre membri designati
rispettivamente dai Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della difesa e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica tra i dirigenti delle
amministrazioni o tra esperti, da uno designato dalle
associazioni delle industrie del settore aerospaziale, dal
presidente del CIRA o da un suo delegato, dal direttore
generale del competente Dipartimento del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
o da un suo delegato, nonche' da due esperti di nomina del
Ministro medesimo, uno dei quali con funzioni di
presidente. A parita' di voti prevale il voto del
presidente. Il decreto di cui al presente comma determina i
compensi dei componenti la commissione, il cui onere e'
posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
4, comma 2.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori), e' il
seguente:
«22. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST,
nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di
cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove
adottato, ammette agli interventi di sostegno di cui al
presente titolo la richiesta dei soggetti di cui all'art. 2
previo parere, sulla validita' tecnico-scientifica, sulle
ricadute economico-finanziarie, sugli strumenti e sulle
misure dell'agevolazione, di un apposito comitato. Il
comitato e' costituito da un presidente e da dieci esperti,
scelti tra personalita' di alta qualificazione o di
comprovata competenza professionale in materia di
applicazione della ricerca industriale. I componenti sono
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanita', dell'ambiente e delle politiche agricole designano
ciascuno un proprio rappresentante.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), recita:
«3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di
ricerche in Antartide e' autorizzato un ulteriore
contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998
e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del
contributo e' subordinata alla presentazione al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e alle Commissioni parlamentari competenti del conto
economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti.
Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere
entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono rideterminati il soggetto o i
soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture
operative, nonche' i compiti e gli organismi consultivi e
di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del
programma, le modalita' di attuazione e la disciplina
dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al
presente comma. Alla data di entrata in vigore del decreto
sono abrogate la legge 10 giugno 1985, n. 284 e la legge
27 novembre 1991, n. 380.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n.
370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca
scentifica e tecnologica), e' il seguente:
«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario). - 1. E' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione,
scelti in una pluralita' di settori metodologici e
disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
Ministro, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo
principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli
atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle
attivita' delle universita' previa consultazione della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI),
del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove
costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la
diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle
informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli
atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni
dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre
informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
esterne delle universita' o di singole strutture
didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie,
sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in
materia di garanzia della qualita' nell'istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle
attivita' di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa
vigente, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori
attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di
definizione di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle
universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui
all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per
l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla
base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al
presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario e' soppresso
l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2
miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono
abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- Il testo degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59), e' il seguente:
«Art. 3 (Comitati di esperti per la politica della
ricerca). - 1. Il Governo si avvale di un comitato di
esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito
presso il MURST, composto dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede,
nonche' da non piu' di 9 membri, nominati dal Presidente
del Consiglio, su proposta del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra
personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico,
tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali,
assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica sono determinate la durata del mandato e le
norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del
mandato.
2. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o
al comitato nella sua collegialita' compiti di consulenza e
di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca,
nazionale e internazionale.
4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo'
corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al
fine di ottenere notizie e informazioni, nonche' puo'
chiedere collaborazione per specifiche attivita'. Le
amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi
del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di
propria competenza.
5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art.
2, comma 3.».
«Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca). - 1. E' istituito, presso il MURST, il comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR),
composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di
comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una
pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il
comitato, sulla base di un programma annuale da esso
approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e
alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale. A tal fine promuove la
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di
metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della
ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di'
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni,
progetta ed effettua attivita' di valutazione esterna di
enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o
finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita'
svolte e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri
interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia
previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato
incaricato della valutazione dei risultati scientifici e
tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove
ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne
e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del
mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. ...
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
5. ...
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del
comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il
comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art.
2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere,
limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a
societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di appalti di servizi.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge
14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274, e' il
seguente:
«5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi entro tre
mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4.
All'istruttoria dei progetti provvede una commissione
istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del
predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un
importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di
cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
dal medesimo comma. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle
risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi
con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita'
previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita'
di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non
siano state rispettate le scadenze previste nei progetti
presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei
finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.».
- Il testo dell'art. 2-quater della legge 28 marzo
1991, n. 113 (Iniziative per la diffusione della cultura
scientifica), e' il seguente:
«Art. 2-quater. - 1. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' istituito, con decreto del Ministro, un
comitato tecnico-scientifico.
2. Il comitato, presieduto dal Ministro, e' formato da
cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un
rappresentante della Conferenza dei rettori, da un
rappresentante dell'Assemblea della scienza e della
tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale
delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, esperti nella
diffusione della cultura scientifica con particolare
riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla
didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di
coordinamento per le attivita' previste dalla presente
legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono
essere rinnovati una sola volta.
3. L'istituzione e il funzionamento del comitato non
comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
11 dicembre 1998, n. 509 (Regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,
comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1999, n. 37, e' il
seguente:
«Art. 3 (Commissione tecnico-consultiva). - 1. Con
decreto del Ministro e' costituita una commissione
tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere
vincolante in ordine alla idoneita' degli istituti per la
istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in
psicoterapia.
2. La commissione e' composta da non piu' di sedici
membri scientificamente qualificati nel settore della
psicoterapia: di essi cinque sono scelti dal Ministro tra
esperti di specifica e comprovata qualificazione
scientifica nel settore stesso; cinque tra una rosa di
dieci nominativi designati dal Consiglio universitario
nazionale tra docenti universitari afferenti alle aree di
cui all'art. 8, comma 3; sei tra due rose di cinque
nominativi indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale
dell'ordine degli psicologi e dalla Federazione nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con
il decreto di cui al comma 1 e' nominato il presidente.
3. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli
componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Ai lavori della commissione partecipano, con voto
consultivo, un rappresentante del Ministero ed uno del
Ministero della sanita', scelti tra il personale in
servizio con qualifica non inferiore a dirigente, un
rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli
psicologi e un rappresentante della Federazione nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
5. All'atto dell'insediamento la commissione adotta, a
maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di
funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di
pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.
6. La commissione puo' organizzarsi in gruppi
istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni anche su
richiesta degli istituti istanti. A tal fine si avvale di
una segreteria tecnica, costituita con il decreto di cui al
comma 1.
7. Su proposta del presidente ovvero di due terzi dei
componenti, ai lavori della commissione possono
partecipare, in relazione a specifiche questioni ed
argomenti da trattare, qualificati esperti di volta in
volta nominati dal presidente.
8. L'incarico di membro della commissione e'
incompatibile con quello di componente di organi di
direzione amministrativa, consultiva, di controllo e
didattica degli istituti che abbiano prodotto istanza ai
sensi dell'art. 2. I membri della commissione stessa non
possono avere comunque cointeressenze negli istituti. E'
consentita l'assunzione di incarichi di docenza presso gli
istituti stessi, fatto salvo l'obbligo da parte del
componente la commissione di informarne il presidente, di
astenersi dai lavori istruttori concernenti l'esame
dell'istanza prodotta dall'istituto presso il quale sono
stati svolti gli incarichi stessi e di astensione dalle
votazioni.
9. Ai componenti la commissione, oltre al trattamento
di missione ove competa, e' attribuito un gettone di
presenza per la partecipazione alle adunanze della
commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto
interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, della legge
9 maggio 1989, n. 168.».
- Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE
in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250,
supplemento ordinario (Titolo cosi' corretto con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2000, n.
44) e' il seguente:
«Art. 43. - 1. Presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito
l'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica con il compito di determinare gli standard
per l'accreditamento delle strutture universitarie e
ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e
delle singole strutture che le compongono, effettuare il
monitoraggio dei risultati della formazione, nonche'
definire i criteri e le modalita' per assicurare la
qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei
requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
accesso alla lettura professionale nazionale e
internazionale;
b) di un numero e di una varieta' di procedure
pratiche sufficienti per un addestramento completo alla
professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici
collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialita' affini e di
servizi che permettono un approccio formativo
multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di
qualita' delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e
medici in formazione specialistica di cui all'art. 38,
comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture e'
disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1,
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
c) tre presidi della facolta' di medicina e
chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei
rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
di specializzazione con modalita' definite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica
nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle
tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di
specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
fra il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanita' e
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
19 ottobre 2001, n. 445 (Regolamento concernente gli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2001, n 299, e' il seguente:
«Art. 4 (Prova scritta). - 1. La commissione nazionale
per la prova scritta e' nominata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rimane
in carica tre anni ed e' composta, tenendo conto di quanto
previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti
da non meno di dieci anni nell'albo dei medici chirurghi,
di cui:
a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui
uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio
universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta
dalla conferenza dei rettori delle universita' italiane su
indicazioni della conferenza dei presidi della facolta' di
medicina;
b) due professori associati confermati, anche fuori
ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti
dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una
rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle
universita' italiane su indicazione della conferenza dei
presidi della facolta' di medicina;
c) quattro medici chirurghi designati dalla
Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri.
2. Il presidente della commissione e' nominato con il
decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al
comma 1, lettera a). La commissione delibera a maggioranza
dei componenti e in caso di parita' di voto prevale il voto
del presidente.
3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi
formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S
di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2001 e si svolge due volte l'anno; essa e'
suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare:
a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale, con particolare
riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze
riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia;
b) le capacita' del candidato nell'applicare le
conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel
risolvere questioni di deontologia professionale e di etica
medica. La prova include anche una serie di domande
riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della
medicina e della chirurgia, e delle relative specialita',
della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della
diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanita'
pubblica.
4. La commissione predispone almeno cinquemila quesiti
a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli
argomenti di cui al comma 3, lettera a), e per il 50 per
cento relativi agli argomenti di cui al comma 3,
lettera b), prevedendo cinque possibili risposte, di cui
una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la
pubblicita' almeno sessanta giorni prima della data fissata
per la prova scritta. Da questo archivio vengono estratti,
con procedura automatizzata che garantisca la totale
segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte
della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle
lettere a) e b) del precedente comma 3.
Il Ministero provvede alla riproduzione e alla
distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove d'esame,
mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che
garantiscano la totale segretezza del contenuto delle
prove. Con decreto del dirigente responsabile del servizio
competente, sentita l'autorita' per l'informatica nelle
pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e
successive modificazioni, sono stabilite le modalita'
tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.
5. Le due parti della prova d'esame si svolgono in
sequenza in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti,
consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta
multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4.
6. Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente
nelle diverse sedi individuate ai sensi dell'art. 3, con
contenuto identico in tutto il territorio nazionale.
7. Dall'inizio di ciascuna parte della prova i
candidati hanno a disposizione 150 minuti primi. La
correzione avviene in forma anonima mediante lettura
elettronica degli elaborati. La valutazione della prova
scritta consistente in quesiti a risposta multipla
determina l'attribuzione di un punteggio di piu' 1 per ogni
risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno
0,25 per ogni risposta errata.
8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato,
nonche' per la correzione degli elaborati, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo'
avvalersi di consorzi interuniversitari che assicurino
strutture tecnico-strumentali atte a garantire la
tempestivita' di consegna dei quesiti agli atenei, la
totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato
dei candidati in sede di correzione degli elaborati.
9. La prova si intende superata se il candidato
consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di
essa.
10. Durante lo svolgimento della prova i candidati non
possono comunicare tra loro ne' con estranei, ne' possono
consultare alcun testo, pena l'esclusione dall'esame. E'
altresi' vietata l'introduzione nell'aula di esame di
telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.
11. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente
revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante
norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di
specializzazione per le professioni legali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, n. 24, e' il
seguente:
«3. - Per la predisposizione dei quesiti e' nominata,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della
giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La
commissione predispone tre elaborati costituiti da
cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la
conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche
giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonche' le
capacita' logiche dei candidati. I tre elaborati sono
segreti e ne e' vietata la divulgazione. I tre elaborati
appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati
firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti
la commissione e consegnati al responsabile del
procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede
ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei
pieghi e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di
un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione
dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della
disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986,
n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96,
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2002, n. 69, e' il
seguente:
«Art. 3 (Commissione tecnico-consultiva). - 1. Con
decreto del Ministro e' costituita una commissione
tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere
obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle
scuole ai sensi del presente regolamento.
2. La commissione e' composta da:
a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di
otto professori universitari designati dal Consiglio
universitario nazionale, inquadrati nei settori
scientifico-disciplinari di riferimento per le attivita'
formative caratterizzanti individuate nel prospetto
allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto
2000;
b) quattro esperti designati, in ragione
rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione
italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione
internazionale interpreti di conferenza;
c) un esperto in valutazione e programmazione
designato dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario.
3. Ai lavori della commissione partecipa, con voto
consultivo, il dirigente del competente ufficio dei
servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di
cui al comma 1 e' nominato il presidente, il cui voto
prevale in caso di votazioni con esito di parita'.
4. La commissione dura in carica tre anni. I singoli
componenti possono essere confermati una sola volta.
5. All'atto dell'insediamento la commissione adotta, a
maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di
funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di
pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.
6. La commissione puo' organizzarsi in gruppi
istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni anche su
richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una
segreteria tecnica, costituita con provvedimento del
direttore generale del servizio.
7. Su delibera della commissione, in relazione a
questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai
lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti
qualificati convocati di volta in volta dal presidente.
8. L'incarico di membro della commissione e'
incompatibile con quello di componente di organi di
direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici
dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto
istanza ai sensi dell'art. 2. I membri della commissione
stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle
scuole, ne' avere presso le stesse incarichi di
insegnamento in atto.
9. Ai componenti la commissione, oltre al trattamento
di missione ove competa, e' attribuito un gettone di
presenza per la partecipazione alle adunanze della
commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto
interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, della legge
9 maggio 1989, n. 168.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
25 febbraio 2003, n. 99 (Regolamento concernente le
modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103 (Il predetto decreto e'
stato sostituito dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172, che
all'art. 4, comma 2, ripropone la medesima disposizione) e'
il seguente:
«2. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata una
apposita commissione di esperti individuati dal Ministero,
sentito il CUN e il CNSU, tra i professori di ruolo e/o i
ricercatori di ruolo delle universita'. La commissione
predispone un archivio nazionale, entro il 31 dicembre
2005, con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui
al comma 1, suddivisi in due distinti gruppi,
rispettivamente di carattere generale e speciale, e
provvede ad aggiornarli annualmente, sempre che motivi di
necessita' non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR
cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la
pubblicita' entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
bando. Entro la medesima data e' reso pubblico ogni anno
l'archivio aggiornato.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. 22 maggio 1999, n. 118, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.».



 
Art. 2.
Riduzione delle spese di funzionamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per i compensi e per il funzionamento degli organi collegiali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' ridotta a decorrere dall'anno 2007 nella misura del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, i compensi, i gettoni di presenza e le spese di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario e' il
seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Pari opportunita' tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 4.
Durata e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui al presente decreto hanno durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli organismi, ai sensi del comma 4.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato, se inferiore a tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organismi di cui all'articolo 1 presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'universita' e della ricerca, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 9



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.



 
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