Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 giugno 2007
Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale. (Deliberazione n. 158/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2007.
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge n. 73/2007);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/1999;
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/2002, come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/2002 (di seguito: deliberazione n. 207/2002);
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003), come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 65/2006 (di seguito: deliberazione n. 65/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2006, n. 134/2006 (di seguito: deliberazione n. 134/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 205/2006 (di seguito: deliberazione n. 205/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2006, n. 320/2006 (di seguito: deliberazione n. 320/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2007, n. 79/2007 (di seguito: deliberazione n. 79/2007);
la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2007, n. 80/2007 (di seguito: deliberazione n. 80/2007);
le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 giugno 2007 n. 892/2007; n. 893/2007, n. 894/2007, n. 895/2007, n. 896/2007, n. 897/2007, n. 898/2007, n. 899/2007, n. 900/2007, n. 901/2007, n. 902/2007, n. 903/2007;
Considerato che:
l'art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 73/2007 prevede, tra l'altro, che l'Autorita' indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresi' salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorita' «a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta»;
tale previsione conferma l'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorita' con le deliberazioni n. 195/2002, n. 207/2002 e n. 138/2003.
Considerato inoltre che:
con la deliberazione n. 79/2007 l'Autorita':
a) ha rideterminato i criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, riprovvedendo agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007;
b) ha disposto, all'art. 1, commi 1.9 e 1.10, che gli esercenti l'attivita' di vendita recuperino, nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'ammontare relativo ai parziali conguagli a favore dei clienti finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni n. 65/2006, n. 134/2006, n. 205/2006 e n. 320/2006, rinviando a successivo provvedimento la fissazione delle modalita' con le quali gli esercenti effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni di cui alla medesima deliberazione;
rispetto al valore definito nella deliberazione n. 80/2007 l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, del 2,5%.
Ritenuto che sia necessario:
per il trimestre luglio-settembre 2007, in virtu' della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione n. 80/2007, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/2003, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione:

Delibera:
Art. 1.

Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 delle condizioni economiche di fornitura del
gas naturale.

Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2007, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' n. 138/2003, diminuiscono di 0,0239 centesimi di euro/MJ (0,239 euro/GJ); tale diminuzione e' pari a 0,9206 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
 
Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° luglio 2007.
Roma, 27 giugno 2007
Il presidente: Ortis
 
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