Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 25 giugno 2007 |
Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 144/07). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 giugno 2007; Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE); la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); la legge 4 agosto 2006, n. 248 (di seguito: legge n. 248/2006); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge n. 73/2007); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97; la deliberazione dell'Autorita' 23 settembre 1998, n. 120/98; la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99 (di seguito: deliberazione n. 78/99); la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99; la deliberazione dell'Autorita' 7 agosto 2001, n. 184/01; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 123/03; la deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03; la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 2004, n. 107/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04; la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 141/05; la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06; la deliberazione dell'Autorita' 3 novembre 2006, n. 235/06; la deliberazione dell'Autorita' 2 maggio 2007, n. 105/07 (di seguito: deliberazione n. 105/07); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04; il documento per la consultazione 12 marzo 2007 relativo a «Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico»; il documento per la consultazione 18 maggio 2007 relativo a «Recesso dai contratti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica a clienti finali» (di seguito: documento per la consultazione in tema di esercizio del diritto di recesso); l'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04); l'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06 (di seguito: deliberazione n. 105/06); Considerato che: l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita' dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi; l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali; la legge n. 248/2006 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il cui art. 10, comma 2, prevede che «In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura»; l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999, come novellato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007 e' cliente idoneo ogni cliente finale di energia elettrica; l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali di gas naturale sono idonei; l'art. 1, comma 2, del decreto-legge, n. 73/2007 stabilisce che «Dal 1° luglio 2007, i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ... omissis... Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma»; con deliberazione n. 105/2007 l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995; il diritto di recesso e' un diritto soggettivo il cui esercizio e' volto allo scioglimento di un contratto prima degli ordinari termini di scadenza e si differenzia da altri istituti disciplinati dal legislatore in relazione allo scioglimento di un rapporto contrattuale, tra i quali la risoluzione per inadempimento; la riconosciuta qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti finali pone l'esigenza di garantire, tra l'altro, la possibilita' che il cliente stesso possa cambiare fornitore ed aderire all'offerta contrattuale di un diverso esercente, a garanzia di un'effettiva apertura alla concorrenza della vendita di energia elettrica e di gas naturale; tale esigenza puo' essere soddisfatta definendo termini e modalita' per l'esercizio del diritto di recesso, dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale per i clienti finali idonei, compatibili con la necessaria apertura dei relativi mercati, in considerazione degli interessi sia dei clienti finali stessi sia dei fornitori; un congruo numero di soggetti interessati - seppure nella diversita' di posizioni ed opinioni - ha accolto con favore le proposte del documento per la consultazione in tema di esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti finali idonei e degli esercenti, considerando opportuno armonizzare la disciplina del diritto di recesso per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare i clienti finali, proprio nel momento in cui gli stessi diventano tutti idonei; in relazione all'armonizzazione della disciplina del diritto di recesso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale: a) la maggior parte dei soggetti interessati ritiene che tale armonizzazione sia opportuna e si dichiarano favorevoli alla convergenza regolatoria; b) un secondo gruppo di soggetti interessati, pur guardando con interesse all'armonizzazione, sottolinea tuttavia il permanere di differenze tra i due settori e la conseguente inopportunita' di tale armonizzazione; c) un terzo gruppo di soggetti ritiene che tale armonizzazione possa costituire un vantaggio competitivo per i soli soggetti attualmente in grado di proporre un'offerta congiunta e possa pertanto essere di ostacolo alla concorrenza; in relazione all'ambito di applicazione del provvedimento: d) la maggior parte dei soggetti ritiene che il diritto di recesso dei clienti finali diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale debba essere lasciato alla libera determinazione delle parti; e) un secondo gruppo di soggetti condivide la proposta di disciplinare il diritto di recesso da parte di clienti finali sia domestici sia non domestici in quanto destinatari delle previsioni dei Codici di condotta commerciale ed in considerazione della debolezza strutturale di tali soggetti; f) un terzo gruppo di soggetti, ritiene invece che l'intervento dell'Autorita' debba essere limitato ai soli clienti finali domestici, risultando tutti gli altri clienti in grado di negoziare il contenuto del proprio contratto di fornitura; in relazione alla congruita' dei termini di preavviso proposti, a) alcuni soggetti hanno accolto favorevolmente - seppur nella diversita' di opinioni circa effettiva operativita' e ambito di applicazione - il fondamento giustificativo delle previsioni poste in consultazione sulle tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti finali di cui ai Codici di condotta commerciale, sia in riferimento alla possibilita' di recedere con un preavviso non superiore a un mese sia in relazione alla possibilita' di ostacolare comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali; b) i soggetti interessati hanno comunque chiarito che nel caso di cessazione della fornitura non motivata dal cambio fornitore, quindi senza sostituzione nella stessa da parte di altro venditore, sia necessario che i termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso siano minimi; in relazione alla previsione dedicata al recesso del fornitore, a) una parte dei soggetti interessati ritiene che la determinazione di tale diritto e delle modalita' del relativo esercizio debba essere lasciata alla libera negoziazione tra le parti; b) un secondo gruppo di soggetti interessati sottolinea come il termine di preavviso per l'esercizio di tale recesso non debba essere inferiore a quello del cliente finale; c) alcuni soggetti hanno inoltre proposto un termine di preavviso inferiore a quello indicato come minimo dalla consultazione mentre altri soggetti ritengono che tale diritto non debba essere affatto previsto al fine di non compromettere la fornitura ad alcuni clienti finali tra i quali i produttori di energia elettrica; un congruo numero di soggetti interessati condivide le tempistiche di entrata in vigore delle previsioni del provvedimento; l'Autorita', anche sulla base della propria attivita' di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni provenienti da utenti o consumatori, singoli o associati, svolta ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995, e delle istruttorie conoscitive avviate, ha ampiamente verificato che i clienti finali destinatari dei Codici di condotta commerciale, anche qualora diversi dai clienti finali domestici, non sono dotati di un'efficace capacita' di negoziare i propri contratti, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza; l'Autorita', sulla base della attivita' di cui al precedente considerato, ha verificato che frequentemente viene richiesto al cliente finale, soprattutto domestico, di sottoscrivere una proposta contrattuale irrevocabile rivolta all'esercente, che assegna a quest'ultimo un periodo di tempo significativamente lungo per aderirvi, cio' comportando una limitazione alla possibilita' per il cliente di selezionare proposte piu' vantaggiose che possono essergli presentate nel frattempo; in virtu' dello stesso decreto-legge n. 73/2007, risulta necessario prevedere termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso - compatibili con la necessita' di garantire l'apertura alla concorrenza del mercato della vendita di energia elettrica e di gas naturale anche a favore di clienti finali non domestici caratterizzati da ridotta forza contrattuale. Ritenuto che sia opportuno: adottare, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, un provvedimento avente ad oggetto la definizione di termini e modalita' per l'esercizio del diritto del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti finali idonei domestici e non domestici e degli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, dettando un quadro regolatorio uniforme per i due settori, anche al fine di agevolare l'efficienza del sistema e la capacita' concorrenziale dei vari operatori; accogliere le proposte relative alla possibilita' che le previsioni per l'esercizio del diritto di recesso da parte clienti finali non rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale o da parte degli esercenti che forniscono tali clienti possano essere derogate sulla base di un diverso ed espresso accordo tra le parti, in considerazione della forza contrattuale che puo' essere riconosciuta di norma a tali soggetti ed alla capacita' di valutare il contenuto del contratto ed in particolare le tempistiche di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso; non accogliere la proposta di introdurre previsioni che possano essere derogate con un diverso ed espresso accordo tra le parti, in relazione ai clienti finali domestici e non domestici rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale, stante la ridotta forza contrattuale che caratterizza gli stessi e la diffusa standardizzazione delle stesse clausole derogatorie presenti nei contratti proposti, a tale tipologia di clienti, che di norma si configurano come contratti per adesione; non accogliere la proposta relativa alla riduzione del termine di preavviso per il recesso del fornitore, in quanto un termine inferiore a quello proposto non e' sufficiente a permettere al cliente finale di individuare un altro fornitore, aderire alla offerta da questi proposta ed ottenere la sostituzione nella fornitura alla luce dei tempi tecnici previsti; prevedere che la disciplina del recesso dei contratti di fornitura congiunta di elettricita' e gas (contratti dual fuel) sia unificata a quella dei contratti di fornitura di solo gas naturale o di sola elettricita', stabilendo tuttavia che nel caso in cui il cliente interessato non rientri per almeno uno dei due servizi nell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale, si applichi al cliente stesso la disciplina del recesso prevista per i clienti non ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale; disciplinare, in relazione ai clienti finali del settore elettrico rientranti nell'area di maggior tutela ai sensi del decreto-legge n. 73/2007 e dei clienti domestici del settore del gas naturale, i casi in cui sia richiesto agli stessi clienti di sottoscrivere una proposta contrattuale irrevocabile all'esercente per la fornitura; adeguare i termini per l'entrata in vigore della disciplina del recesso a quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2007, assicurando ai clienti finali domestici e alle piccole e medie imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta e con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro del mercato elettrico la possibilita' di beneficiare delle nuove disposizioni gia' a partire dal 1° luglio 2007, sia relativamente ai nuovi contratti sia relativamente ai contratti gia' in essere;
Delibera:
1) di approvare la disciplina avente ad oggetto la definizione di termini e modalita' del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali idonei, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale modificare la disciplina vigente in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale; 2) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Roma, 25 giugno 2007 Il presidente: Ortis |
| Allegato A
Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali Art. 1 Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: - "cliente finale" e' il cliente idoneo finale di energia elettrica e/o di gas naturale; - "cliente finale domestico" e', per il settore elettrico, il cliente finale di cui all'articolo 2, comma 2.2, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, per il settore gas naturale, il cliente finale di cui all'articolo 13, comma 13.3, della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03; - "cliente finale che ha esercitato la propria idoneita'" e' il cliente finale che ha esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale; - "cliente finale che non ha esercitato la propria idoneita'" e' il cliente finale diverso dal cliente finale che ha esercitato la propria idoneita' anche qualora risulti assegnato al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia; - "cliente in maggior tutela" e' il cliente finale cui e' erogato il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto legge n. 73/07; - "cliente in salvaguardia" e' il cliente finale cui e' erogato il servizio di salvaguardia ai sensi del decreto legge n. 73/07; - "contratto" e' il contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale al cliente finale; - "contratto di fornitura congiunta" e' il contratto unico per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale; - "esercente" e' il soggetto che svolge l'attivita' di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale al cliente finale anche in regime di maggior tutela o di salvaguardia; - "termine di decorrenza della comunicazione di recesso" e' il termine da cui decorre il preavviso per l'esercizio del diritto di recesso; - "diritto di recesso" e' il diritto potestativo, riconosciuto alle parti, di recedere unilateralmente da un contratto di fornitura senza penalita' e senza spese di chiusura; - "contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti" sono i contratti di durata inferiore all'anno; - "proposta contrattuale" e' la richiesta, completa di tutti gli elementi e formalizzata anche a mezzo della modulistica dell'esercente, con la quale il cliente finale richiede all'esercente la fornitura di energia elettrica e gas naturale anche congiunta. Art. 2 Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento disciplina l'esercizio del diritto di recesso dal contratto, anche se di fornitura congiunta, tra un cliente finale ed un esercente.
2.2 Il presente provvedimento non disciplina l'esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti. Art. 3 Diritto di recesso del cliente finale che non ha esercitato la propria idoneita' e termini di preavviso
3.1 Il cliente finale che non ha esercitato la propria idoneita' ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di un mese. Art. 4 Diritto di recesso del cliente finale che ha esercitato la propria idoneita' e termini di preavviso
4.1 Il contratto proposto ad un cliente finale domestico che esercita la propria idoneita', anche se di fornitura congiunta, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non puo' essere superiore a un mese ed e' esercitabile in qualsiasi momento.
4.2 Il contratto proposto ad un cliente finale non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 mc/anno, che esercita la propria idoneita', anche se di fornitura congiunta, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non puo' essere superiore a tre mesi ed e' esercitabile in qualsiasi momento.
4.3 Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, il termine di preavviso previsto nel contratto proposto al cliente finale di cui al comma 4.2 non potra' essere superiore a un mese ed e' esercitabile in qualsiasi momento.
4.4 Fatto salvo un diverso ed espresso accordo tra le parti, il contratto proposto ad un cliente finale non domestico, diverso da quello di cui al comma 4.2, che esercita la propria idoneita', contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso, esercitabile in qualsiasi momento, non superiore a tre mesi per i contratti di durata annuale e non superiore a sei mesi per i contratti di durata pluriennale o superiore all'anno.
4.5 Qualora il contratto di fornitura congiunta per effetto del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2.2, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, dell' articolo 13, comma 13.3 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni dei precedenti commi 4.1 e 4.2, il diritto di recesso deve essere esercitato secondo i termini di preavviso previsti al comma 4.2.
4.6 Qualora il contratto di fornitura congiunta sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni dei precedenti commi 4.2 e 4.4, il diritto di recesso deve essere esercitato secondo i termini di preavviso previsti al comma 44. Art. 5 Modalita' di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale
5.1 La volonta' di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta, con inoltro secondo le modalita' previste dal contratto. Le modalita' messe a disposizione del cliente finale per l'esercizio del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.
5.2 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Il nuovo esercente procedera' all'inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall'articolo 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta.
5.3 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore.
5.4 Qualora il cliente di cui al comma 5.2 sia titolare in modo disgiunto del contratto di fornitura e dei contratti di trasporto e dispacciamento puo' avvalersi di entrambe le modalita' di inoltro di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3. Art. 6 Diritto di recesso unilaterale dell'esercente
6.1 Il contratto proposto ad un cliente finale di cui ai commi 4.1 e 4.2, anche se di fornitura congiunta, puo' contenere una clausola di recesso ed un termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'esercente. Il preavviso non potra' essere inferiore a sei mesi ed e' esercitabile in qualsiasi momento.
6.2 Fatto salvo un diverso ed espresso accordo tra le parti, il contratto di fornitura per cliente finale di cui al comma 4.4 puo' contenere una clausola di recesso ed un termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'esercente. Il preavviso non potra' essere inferiore a sei mesi ed e' esercitabile in qualsiasi momento.
6.3 Il diritto di recesso dell'esercente puo' essere esercitato solo relativamente a un contratto concluso con un cliente finale che abbia esercitato la propria idoneita'.
6.4 Il diritto di recesso deve essere manifestato dall'esercente in forma scritta, con inoltro secondo le modalita' previste dal contratto. Le modalita' utilizzate dell'esercente per la manifestazione del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente finale. Art. 7 Decorrenza del termine di preavviso
7.1 Il termine di preavviso di cui ai commi 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1 e 6.2 decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente o del cliente finale.
7.2 Il termine di preavviso di cui al comma 4.3 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente. Art. 8 Revoca della proposta contrattuale
8.1 Qualora il cliente finale domestico di gas naturale e/o di energia elettrica o il cliente finale non domestico di energia elettrica, connesso in bassa tensione, avente meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, sottoscriva una proposta contrattuale irrevocabile, la stessa sara' considerata vincolante per un tempo massimo di quarantacinque giorni dalla sua sottoscrizione, fatto salvo un termine piu' breve contenuto nella proposta stessa.
8.2 Trascorso tale termine senza che l'esercente abbia espressamente accettato la proposta di cui al comma precedente, quest'ultima si deve considerare revocata. Le modalita' utilizzate dall'esercente per accettare la proposta devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente finale. Art. 9 Disposizione transitoria
9.1 In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 92, dell'Allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2003, n. 118/03, dall'articolo 4, comma 4.6, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e dall'articolo 29, comma 29.2, della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 in vigore fino al giorno 30 settembre 2007 e dall'articolo 28, comma 28 1, della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 in vigore dal giorno 1° ottobre 2007, i riferimenti contenuti nel presente provvedimento a termini di preavviso non superiori a un mese, o comunque a termini di preavviso non superiori o non inferiori a multipli di un mese, devono intendersi fatti rispettivamente a un intero mese e a un multiplo di un intero mese.
9.2 Il comma 9.1 non si applica alla fattispecie rappresentata al comma 4.3. Art. 10 Entrata in vigore
10.1 Le previsioni del presente provvedimento si applicano: a) ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, conclusi a partire dal l° luglio 2007 o gia' in essere alla stessa data; b) ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera a) e ai contratti di fornitura di gas naturale a tutti i clienti finali, conclusi a partire dal 1° ottobre 2007; c) al primo rinnovo e comunque trascorsi non oltre 365 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai contratti gia' in essere alla momento della pubblicazione o conclusi entro il 30 settembre 2007 relativi a clienti finali di cui alla lettera b); d) ai contratti di fornitura congiunta con la tempistica piu' favorevole al cliente finale fra quelle previste alle lettere precedenti; e) alle proposte contrattuali di clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, sottoscritte a partire dal 1° luglio 2007.
10.2 La previsioni in materia di recesso di cui alla deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente integrata e modificata, alla deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99, alla deliberazione 7 agosto 2001, n. 184/01 come successivamente integrata e modificata, e alla deliberazione 30 giugno 2004, n. 107/04, si intendono integralmente abrogate dal presente provvedimento secondo le tempistiche previste al comma 10.1. |
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