Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 giugno 2007
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, articolo 2, comma 5, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «ziram» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la sostanza attiva «Ziram»;
Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che ha stabilito la presentazione entro il 31 gennaio 2007 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva «Ziram» o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva «Ziram» secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003, in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ZIRAM elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194, secondo quanto previsto dall' art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.
 
Art. 2.
1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 31 luglio 2007 conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del sopra citato decreto.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2007
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI «ZIRAM» REVOCATI PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL FASCICOLO CONFORME ALL'ALLEGATO III DEL DECRETO
LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, n. 194:

----> Vedere Allegato a pag. 31 <----
 
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