Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 giugno 2007
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «carbendazim».

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto dirigenziale 21 febbraio 2005 di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «carbendazim»;
Vista la direttiva della Commissione 2006/135/CE dell'11 dicembre 2006, relativa all'iscrizione della sostanza attiva «carbendazim» nell'allegato I della direttiva 91/414/CE;
Vista, in particolare, la Parte A dell'allegato alla citata direttiva che individua gli impieghi della sostanza attiva «carbendazim» giudicati conformi alle condizioni stabilite dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CE;
Rilevato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono attualmente autorizzati solo per impieghi diversi da quelli indicati nella Parte A dell'allegato alla citata direttiva di iscrizione della sostanza attiva «carbendazim»;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «carbendazim», riportati in allegato;
Considerato che - avendo il citato decreto 21 febbraio 2005 concesso alle imprese titolari un periodo di novanta giorni per provvedere al ritiro delle scorte allora giacenti in commercio - non esistono attualmente sul mercato confezioni di tali prodotti;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva CARBENDAZIM, elencati in allegato, sono revocate dalla data del presente decreto in quanto concesse esclusivamente per colture diverse da quelle riportate nella Parte A dell'allegato alla citata direttiva di iscrizione 2006/135/CE.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2007
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato .sp, PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI «CARBENDAZIM», LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE IN QUANTO CONCESSE ESCLUSIVAMENTE PER COLTURE DIVERSE
DA QUELLE INDICATE DALLA DIRETTIVA 2006/135/CE

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|N. Reg.| Prodotto | Data Reg. | Impresa =====================================================================
| | | |Sumitomo Chemical Agro Europe 1.|008250 |Sumico PB |4 maggio 1993 |S.A. ---------------------------------------------------------------------
| | | |Sumitomo Chemical Agro Europe 2.|008251 |Sumico FL |4 maggio 1993 |S.A. ---------------------------------------------------------------------
| | | |Sumitomo Chemical Agro Europe 3.|008252 |Astonex |4 maggio 1993 |S.A. ---------------------------------------------------------------------
| | | |Sumitomo Chemical Agro Europe 4.|008515 |Sumico 50 L|30 aprile 1994|S.A.
 
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