Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 3 luglio 2007 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle societa' Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. (Decreto n. 41336). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»; Visto l'accordo in data 15 settembre 2005, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle societa' Alitalia S.p.a. e Alitalia Servizi S.p.a., nonche' delle OO.SS, con il quale e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° ottobre 2005, in favore di un numero massimo di 6000 unita' dipendenti dalle societa' di cui trattasi; Visto il verbale del 12 settembre 2005, facente parte integrante del sopraccitato accordo del 15 settembre 2005, nel quale le parti interessate hanno concordato le modalita' di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; Viste le istanze presentate in data 4 maggio 2007, con le quali le societa' Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. hanno richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2007, in favore del personale di terra, indicato negli allegati prospetti forniti dalle medesime societa'. Visto il decreto ministeriale n. 39968 dell'11 dicembre 2006, con il quale e' stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale, per il terzo semestre, in favore del personale di terra per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2007, ai sensi del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il quarto semestre, in favore del personale di terra, dipendente dalle societa' Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalita' concordata con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla societa': Alitalia Servizi S.p.a., sede in Roma, unita' varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2007. Pagamento diretto: no. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalita' concordate con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla societa': Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., sede in Roma, unita' varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2007. Pagamento diretto: no. |
| Art. 3. Le societa' predette sono tenute a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni al numero dei lavoratori interessati, nell'ambito del numero massimo di 6000 unita' previsto nel verbale di accordo del 15 settembre 2005. |
| Art. 4. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'effettuare il predetto controllo l'I.N.P.S. dovra' tenere conto delle modalita' di ricorso alla CIGS concordate tra le parti, con verbale del 12 settembre 2005, che prevede in via generale che il totale delle ore di cassa integrazione nell'arco dei ventiquattro mesi, sara' pari ad un massimo di 375 ore per ciascun lavoratore interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2007 Il Ministro: Damiano |
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