Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 luglio 2007 |
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Coppa di Parma», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di cui al paragrafo 5, primo comma; Vista la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la tutela della «Coppa di Parma», con sede in Parma, via Al Ponte Caprazucca n. 6/a, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Coppa di Parma», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006; Vista la nota protocollo n. 3996 del 3 maggio 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale l'Associazione fra produttori per la tutela della «Coppa di Parma», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Coppa di Parma», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione fra produttori per la tutela della «Coppa di Parma», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Coppa di Parma», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 3996 del 3 maggio 2007, sopra citata; Decreta:
Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Coppa di Parma». |
| Art. 2. La denominazione «Coppa di Parma» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 3996 del 3 maggio 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Coppa di Parma», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comu-nitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2007 Il direttore generale: La Torre |
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