Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 5 giugno 2007
Norme di autoregolamentazione dei giornalisti, ai sensi dell'articolo 114, comma 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15964).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'art. 114, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che prevede che:
a) le disposizioni di attuazione del comma 8 del medesimo articolo in materia di raccomandazioni non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purche' la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti;
b) la CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni;
Visto l'art. 69-octies, comma 1, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971, che prevede che la CONSOB valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dal citato art. 114, comma 10, consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute negli articoli 69, 69-bis, 69-quater, 69-sexies e 69-septies del medesimo regolamento;
Visto l'art. 69-octies, comma 2, del citato regolamento n. 11971/1999 che dispone la trasmissione delle norme di autoregolamentazione alla CONSOB che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo;
Vista la nota del 28 marzo 2007 con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha trasmesso, ai sensi dall'art. 69-octies, comma 2, del predetto regolamento n. 11971/1999, la Carta dei doveri dell'informazione economica, approvata in pari data, contenente apposite norme di autoregolamentazione dei giornalisti;
Visti il regime sanzionatorio, contenuto nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, in merito alle violazioni da parte dei giornalisti delle norme di autoregolamentazione, nonche' gli elementi informativi, trasmessi dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, con nota del 27 marzo 2006, in merito all'attivita' di vigilanza svolta dall'ordine;
Ritenuto che le norme contenute nel citato codice di autoregolamentazione prevedono obblighi di correttezza, in relazione all'elaborazione delle raccomandazioni, e di trasparenza dei conflitti di interesse, equivalenti a quelli contenuti nel citato regolamento n. 11971/1999 e che pertanto appaiono idonee a conseguire gli stessi effetti delle disposizioni regolamentari di attuazione del comma 8 del citato art. 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerato che al giudizio di equivalenza formulato preventivamente e in via generale, seguira' la verifica del conseguimento degli stessi effetti delle disposizioni regolamentari di attuazione del comma 8 del citato art. 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche in fase di concreta applicazione delle norme di autoregolamentazione dei giornalisti;
Delibera:

Ai sensi dell'art. 114, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sussistenza, per le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell'informazione economica, delle condizioni indicate nell'art. 69-octies, comma 1, del regolamento n. 11971/1999.
La presente delibera e le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell'informazione economica saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.
Roma, 5 giugno 2007
Il presidente: Cardia
 
Allegato

LA CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioe' senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se gia' diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.
2) Non si puo' subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attivita' professionale ne' si puo' turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.
3) Il giornalista non puo' scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, ne' puo' vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.
4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilita' e dignita' professionale.
5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilita' in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, ne' puo' prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilita' e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
6) Il giornalista, tanto piu' se ha responsabilita' direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprieta' editoriale del giornale e sull'identita' e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare va ricordato al lettore chi e' l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identita' dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali. Il giornalista autore della raccomandazione e' tenuto ad includere un rinvio ad apposito sito Internet o altra fonte che consente la consultazione della Carta dei doveri dell'informazione economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche gia' in vigore sulla affidabilita' e sulla pubblicita' delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.
8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identita' degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformita' occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.
9) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, comporta l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della citata legge.
(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nella seduta del 28 marzo 2007).
 
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