Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 96
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che, all'articolo 1, comma 6, ha istituito il Ministero della solidarieta' sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Ricognizione degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque denominati, operanti presso il Ministero della solidarieta'
sociale

1. Sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero della solidarieta' sociale i seguenti organi collegiali ed organismi, comunque denominati, previsti dalla legge o da regolamento:
a) Commissione tecnica per il sistema informativo sui servizi sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4 del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
d) Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
e) Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
f) Consulta nazionale sull'alcool e sui problemi alcolcorrelati, di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125;
g) Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, di cui all'articolo 132 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
h) Commissione di valutazione dei progetti ex Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del citato testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
i) Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
l) Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.
3. Il numero dei componenti della Commissione di indagine sulla esclusione sociale di cui al comma 1, lettera i), e' ridotto a sette.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1998, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, con
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto del seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto dei limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, convertita
in legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164, e' il seguente:
«6. E' istituito il Ministero della solidarieta'
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale: le
funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto
disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo
comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in materia di politiche
previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento
per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi'
trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
personale in servizio presso il soppresso dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle
altre strutture della Presidenza del Consiglio del
Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.
12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al
Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle
quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio del
Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.».
Note all'art. 1:
- Il testo vigente all'art. 21, comma 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n.
265, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 21 (Sistema informativo dei servizi sociali). -
1. (Omissis).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' nominata, con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza del
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.».
- Il testo vigente all'art. 33, del decreto legislativo
n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). - 1. Al
fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni
interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante dell'unione province
d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei
problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio del medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al
comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore
un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.».
- Il testo vigente all'art. 42, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale). - 1. Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societa'
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche o dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati
a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4 Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari
designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti
in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4,
lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi
dello Stato, consulte regionali per i problemi dei
lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al
comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e
6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.».
- Il testo vigente all'art. 12, della legge 11 agosto
1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196, e' il
seguente:
«Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per gli affari sociali, e'
istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
in almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attivita' da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche
in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per
far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle
regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo
per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del
comma 1.».
- Il testo vigente all'art. 11, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, «Disciplina delle associazioni di promozione
sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2000, n. 300, e' il seguente:
«Art. 11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio
nazionale). - 1. In sede di prima attuazione della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, e' istituito l'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio»,
presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale,
composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle
associazioni a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i
nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere
iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi
componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte
l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per piu' di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio e'
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il
2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un
regolamento per disciplinare le modalita' di elezione del
membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attivita' di segreteria connesse ai
funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali.».
- Il testo vigente all'art. 4, della legge 3 marzo
2001, n. 125, «Legge quadro in materia di alcool e di
problemi alcocorrelati», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2001, n. 90, e' il seguente:
«Art. 4 (Consulta nazionale sull'alcool e sui problemi
alcolcorrelati). - E' istituita la Consulta nazionale
sull'alcool e sui problemi alcolcorrelati, di seguito
denominata «Consulta», composta da:
a) il Ministro per la solidarieta' sociale, che la
presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale fra persone che abbiano maturato una
comprovata esperienza professionale in tema di alcool e di
problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o
un suo delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale, di cui uno su proposta delle
associazioni di volontariato ed uno su proposta delle
associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale, di cui uno su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta
delle associazioni dei produttori e dei commercianti di
bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanita';
i) due membri designati dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Societa' italiana di alcologia
o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un
vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al
comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), e' designato un
membro supplente. I componenti della Consulta durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
del Ministri sono definite le modalita' e l'entita' dei
rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai
componenti della Consulta di cui al comma 1,
lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta
di un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle
riunioni e' richiesta la presenza della meta' dei
componenti. Con decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e
dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione
prevista dall'art. 8, esaminando, a tale fine, i dati
relativi allo stato di attuazione della presente legge e
quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi
definiti dall'art. 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni
internazionali che si occupano di alcool e di problemi
alcolcorrelati, con particolare riferimento
all'Organizzazione mondiale della sanita', secondo gli
indirizzi definiti dal Ministro della sanita';
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in
ogni altro ambito attinente all'alcool e ai problemi
alcoolcorrelati in riferimento alle finalita' della
presente legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta
e' autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
- Il testo vigente dell'art. 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n.
255, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 132 (Consulta degli esperti e degli operatori
sociali) - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985,
n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - Decreto-legge
1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni,
della legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 -
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle
tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per
la solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata
professionalita' e gli operatori dei servizi pubblici e del
privato sociale ed e' convocata periodicamente dallo stesso
Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per
argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi
alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di
cui all'art. 127.».
- Il testo vigente dell'art. 127 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n.
255, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga) - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32,
commi 1 e 2). - 1. Il decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale di cui all'art. 59, comma 46, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito
della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza
correlata, secondo le modalita' stabilite dal
presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del
presente comma non possono essere inferiori a quelle
dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici
inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e
della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'art. 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcooldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere
sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni dei volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
criteri e i termini per la presentazione delle domande,
nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la
solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi
del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo
nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di
prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di
specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese
connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
la valutazione e il finanziamento del progetti di cui al
comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi
quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati
al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della
qualita' degli interventi e del risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i
soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a
livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di
progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcooldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui
all'art. 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi
prescrivibili, purche' i dosaggi somministrati e la durata
del trattamento abbiano l'esclusiva finalita'
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica del progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del
Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e' preposto un funzionario
della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del
Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto.».
- Il testo vigente dell'art. 27 della legge 8 novembre
2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n.
265, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 27 (Istituzione della Commissione di indagine
sulla esclusione sociale). - 1. E' istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione di
indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in
collegamento con analoghe iniziative nell'ambito
dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni
occorrenti per indagini sulla poverta' e sull'emarginazione
in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e
nell'opinione pubblica, di formulare proposte per
rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere
valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione
sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti
e relazioni ed annualmente una relazione nella quale
illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le
proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno
dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della
Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione e' composta da studiosi ed esperti
con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della
pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la solidarieta' sociale. Le
funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate
dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da
personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in
posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri
compiti la Commissione puo' avvalersi della collaborazione
di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali. La Commissione puo' avvalersi altresi'
della collaborazione di esperti e puo' affidare la
effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche
o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della
Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le
politiche sociali.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 556, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 1, comma 556 (Fondo nazionale per le comunita'
giovanili). - Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altresi' istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge 4 agosto 2006,
n. 248, con modificazioni, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Pari opportunita' tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 3.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, hanno la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della solidarieta' sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi medesimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 11



Nota all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006,
n. 248, con modificazioni, si vedano le note alle premesse.



 
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