Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 22 giugno 2007 |
Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 143/07). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 giugno 2007; Visti: la legge 14 novembre 1995 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164; la legge 23 agosto 2004, n. 239; la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito legge n. 312/2004); la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/2005); la legge 23 febbraio 2006, n. 51 (di seguito: legge n. 51/2006); il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il proprio regolamento di contabilita' con allegato schema dei conti; la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorita' ha approvato il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento; il documento recante «Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»; Considerato che: il comma 38 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005, stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente e che l'Autorita' puo' stabilire modalita' e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005; il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione con cui l'Autorita' provvede a fissare, tra l'altro, i termini e le modalita' del versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva; il comma 40 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312/2004, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorita'; la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorita' che costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorita' stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento; Ritenuto che: sia opportuno definire, in via generale, le modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' al fine di garantire ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile che indichi: a titolo meramente ricognitivo, la tipologia delle attivita' il cui esercizio costituisce presupposto dell'obbligo contributivo posto in capo ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas; le tipologie dei ricavi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile; le istruzioni relative alla effettuazione del versamento del contributo e le conseguenze previste dalla legge in caso di omesso, tardivo o indebito pagamento; le modalita' di contribuzione, come individuate nel documento richiamato in premessa, soddisfino i principi di economicita', trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa; Delibera:
1. Di approvare il documento recante «Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A). 2. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto dai commi 65 e 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005. 3. Di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it). Milano, 22 giugno 2007 Il Presidente: Ortis |
| Allegato A
MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Capo I Disposizioni generali Art. 1.
Oggetto
1.1 Il presente documento contiene le modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) previste dall'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) e definite dall'Autorita' a norma del comma 68-bis, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266/2005 (di seguito: legge n. 266/2005). Art. 2.
Soggetti passivi
2.1 Ai sensi del comma 68-bis, dell'art. 1, della legge n. 266/2005 sono tenuti al versamento del contributo i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente, che esercitano una o piu' delle attivita' che di seguito sono elencate in via ricognitiva: a) produzione dell'energia elettrica, inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore; b) trasmissione dell'energia elettrica; c) dispacciamento dell'energia elettrica; d) distribuzione dell'energia elettrica; e) misura dell'energia elettrica; f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica; g) vendita ai clienti finali dell'energia elettrica; h) servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002; i) coltivazione del gas naturale; j) rigassificazione del gas naturale liquefatto; k) stoccaggio del gas naturale; l) trasporto del gas naturale; m) dispacciamento del gas naturale; n) distribuzione del gas naturale; o) misura del gas naturale; p) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale; q) vendita ai clienti finali del gas naturale; r) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti. 2.2 Non costituiscono presupposto dell'obbligo di contribuzione le seguenti attivita': a) le attivita' elettriche estere; b) le attivita' gas estere. 2.3 L'attivita' di distribuzione, di misura e di vendita di altri gas a mezzo di reti comprende le medesime operazioni attribuite alle attivita' di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata e come tale e' assoggettata al contributo. 2.4 L'importazione e l'esportazione di gas ed energia elettrica sono riconducibili all'attivita' di compravendita e sono assoggettate al contributo. 2.5 Nel caso di societa' legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo la cui entita' deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attivita' svolta dalla singola societa' nelle attivita' di cui al presente articolo. Art. 3.
Base imponibile
3.1 Il contributo e' liquidato sul valore dei ricavi conseguiti nelle attivita' di cui al precedente art. 2, che risultano dal bilancio approvato dell'esercizio precedente. I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito desumibili dal conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa. 3.2 Sono escluse dal contributo le poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio. 3.3 Concorrono a determinare la base imponibile del contributo anche i ricavi conseguiti dall'applicazione di corrispettivi da versare successivamente ad esercenti altre attivita' della filiera, per prestazioni da questi erogate. Art. 4.
Competenza e definizione della misura del contributo
4.1 L'Autorita', con propria deliberazione, stabilisce annualmente, entro il limite massimo di cui al comma 68-bis, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, la misura del contributo necessaria alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento. 4.2 A norma del predetto comma 68-bis, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, la deliberazione dell'Autorita' di cui al precedente comma e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, la deliberazione adottata diviene esecutiva. 4.3 La suddetta deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'. .sp, Capo II Adempimenti Art. 5.
Termini e modalita' di versamento
5.1 Ai sensi del comma 40, dell'art. 2, della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 24, dell'art. 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, afferenti all'Autorita', affluiscono direttamente al bilancio della stessa. 5.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 devono versare il contributo, nella misura stabilita dalla deliberazione di cui all'art. 4, unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorita'. Gli estremi del conto corrente sono indicati dall'Autorita' mediante idonee forme di pubblicita'. 5.3 In sede di versamento dovra' essere specificata: a) la causale «Contributo AEEG» con l'indicazione dell'anno di riferimento; b) la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. 5.4 Il versamento non e' dovuto per somme uguali o inferiori a 12 (dodici) euro. Restano fermi l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui all'art. 6 e le sanzioni previste dal comma 3, del medesimo art. 6, in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione. Art. 6.
Dichiarazione
6.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 devono inviare all'Autorita' apposita dichiarazione, conforme al modello predisposto e reso disponibile dalla medesima Autorita' sul proprio sito Internet, che indichi il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo. 6.2 La suddetta dichiarazione, contenente ulteriori informazioni anagrafiche ed economiche che saranno indicate dall'Autorita', dovra' essere inviata all'Autorita' mediante autocertificazione sottoscritta, ai sensi di legge, dal legale rappresentante dell'impresa o altra modalita' definita e pubblicata dall'Autorita' sul proprio sito Internet. 6.3 La mancata o tardiva presentazione della predetta dichiarazione nonche' l'indicazione di dati non corrispondenti al vero, comportano, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione da parte dell'Autorita' delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 481/1995.
Capo III Controlli, accertamenti, rimborsi Art. 7.
Controlli
7.1 L'Autorita' puo' verificare e controllare le dichiarazioni pervenute e i dati economici ivi riportati, anche mediante confronto con i bilanci di esercizio e con i conti annuali separati dei soggetti operanti nei settori dell'energia e elettrica e il gas. Art. 8.
Interessi
8.1 In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge, a partire dalla data del 1° agosto di ciascun anno e comunque, se posteriore, decorso il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione con cui l'Autorita' determina la misura del contributo. 8.2 Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 6 in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della predetta dichiarazione. Art. 9.
Riscossione coattiva
9.1 L'Autorita', in caso di omesso o parziale versamento del contributo procedera' alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. Art. 10.
Indebiti versamenti
10.1 In caso di versamento di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'Autorita', entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento e' stato effettuato, una istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento. 10.2 Nella predetta istanza, il soggetto puo' scegliere se ottenere la compensazione o il rimborso di detto versamento nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima. Per somme inferiori a 12 (dodici) euro si da' luogo alla sola compensazione. 10.3 Qualora l'Autorita' non si pronunci entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza, la medesima si intendera' accolta. |
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