Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 giugno 2007
Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia - Anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a);
Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e, in particolare quella relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia, classe 46/S;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2007-2008;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;
Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 riferito alle predette disposizioni;
Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;
Vista la rilevazione del fabbisogno relativo alla professione di medico chirurgo per l'anno accademico 2007-2008, di cui all'accordo Stato-regioni in data 31 maggio 2007;
Viste le considerazioni condivise dal tavolo tecnico istituito con decreto 3 maggio 2007 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;
Ritenuto di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la opportunita' di correlare quanto piu' possibile l'offerta potenziale formativa degli atenei al richiamato fabbisogno nazionale;
Ritenuto in tale ottica di uniformarsi alle proposte delle universita' che, in ragione delle risorse disponibili, abbiano presentato un'offerta potenziale formativa ridotta rispetto al precedente anno e di non accogliere l'incremento del numero delle immatricolazioni richiesto da altre universita' confermando la programmazione dell'anno accademico 2006-2007;
Tenuto conto altresi' delle mutate situazioni intervenute per l'Universita' di Salerno che inducono a prevedere un maggior numero di studenti rispetto al precedente anno e conseguentemente a definire, in riduzione, l'offerta potenziale formativa delle sedi convenzionate con lo stesso Ateneo, in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti provenienti dalla provincia di Salerno;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2007-2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';
Decreta:

Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S e' determinato in 7.858.
In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 7.366 posti, ripartiti fra le universita' secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 492 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2007
Il Ministro: Mussi
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 27 <----
 
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