IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attivita' di gioco e di scommessa; Visto in particolare l'art. 4, comma 4-bis, della predetta legge n. 401 del 1989, che prevede l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo stesso, a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza, svolga in Italia qualunque attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualunque modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie; Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica; Considerato che in applicazione del citato art. 38, commi 2 e 4, sono state esperite apposite procedure di gara con assegnazione di concessioni ed aggiudicazione di n. 5.621 diritti per l'attivazione di punti di vendita del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e n. 8.065 diritti per l'attivazione di punti di vendita del gioco su base ippica; Considerato che entro il 31 dicembre 2007 l'attuazione e l'attivazione delle nuove reti di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su base ippica dovranno essere in buona sostanza completate; Considerato che l'attivazione e attuazione delle predette nuove reti di distribuzione, soprattutto per quanto riguarda le scommesse sulle corse dei cavalli e le scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, determina un sistema distributivo del gioco ben diverso, per dimensioni e per efficacia di copertura territoriale, rispetto a quello preesistente, caratterizzato invece dalla presenza sul territorio di un numero ridotto di punti di distribuzione del gioco; Considerato, altresi', che il predetto decreto direttoriale 21 marzo 2006 fa riferimento al superato contesto organizzativo e che quindi e' opportuno predisporre le condizioni per il suo allineamento al nuovo sistema distributivo; Considerata la necessita' di garantire modalita' di distribuzione dei mezzi di pagamento per la partecipazione al gioco che tutelano i diritti e gli interessi del giocatore nonche' dei concessionari del gioco e delle relative reti di distribuzione; Tenuto conto della necessita' di un prossimo generale riordino del gioco a distanza e della connessa definizione integrata della regolamentazione per la partecipazione a distanza alla generalita' dei giochi pubblici;
A d o t t a il seguente regolamento:
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Roma, 25 giugno 2007 Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 160 |