Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 95
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare gli articoli 80 e 208;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'articolo 4;
Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 1 che prevede la costituzione presso le pubbliche amministrazioni di unita' tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 24 aprile 2001, n. 1235, con il quale e' stato costituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge del 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 febbraio 2007 e del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Conferma degli organismi esistenti

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati i seguenti organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri:
a) Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri;
b) Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;
c) Commissione per gli indennizzi al personale in servizio all'estero.
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2006, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto
2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186
dell'11 agosto 2006, e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli organi di direzione, amministrazione e
controllo.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo degli articoli 80 e 208 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n.
44, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 80 (Commissione per gli immobili adibiti ad uso
dell'Amministrazione degli affari esteri). - Per l'esame
delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso
dell'Amministrazione degli affari esteri e' istituita una
Commissione consultiva.
Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica
di cui all'art. 79, la Commissione:
esprime al Ministro parere circa la scelta,
l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e
l'arredamento degli immobili all'estero per uffici,
residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o
comunque necessari all'Amministrazione;
esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti
dalla Direzione generale del personale e della
amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il
profilo tecnico, artistico e funzionale;
propone l'assunzione di dati documentali utili e
l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per
acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio
necessari alla valutazione delle questioni in esame;
suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la
progettazione;
propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di
bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
studia i problemi relativi all'arredamento e alle
dotazioni formulando proposte in merito;
esprime parere su tutte le questioni che, in materia,
il Ministro ritenga di deferire al suo esame.
La Commissione e' composta di un ambasciatore in
servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale
del personale, dell'ispettore generale del Ministero e
degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari
del Ministero degli affari esteri, del direttore generale
delle antichita' e belle arti, del provveditore alle opere
pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio
civile, di un docente universitario di architettura, di un
docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di
belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere
architetto del Ministero e di un rappresentante della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di
finanza, di qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il presidente della Commissione e' sostituito in caso
di assenza dal direttore generale del personale.
Allorche' sono all'esame questioni relative a immobili
adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle
collettivita', partecipa alle sedute un rappresentante
della Direzione generale delle relazioni culturali o un
rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e
degli affari sociali.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte
da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui
all'art. 79.
La Commissione e' nominata per la durata di tre anni
con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il
presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della
Commissione per consuitazioni altri funzionari ed esperti.
Il regolamento puo' apportare modifiche alla composizione
della Commissione.».
«Art. 208 (Indennizzo per danni). - Al personale in
servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni
in conseguenza di disordini, fatti bellici nonche' di
eventi connessi con la sua posizione all'estero e' concesso
un indennizzo proporzionale alla entita' del danno subito
secondo i criteri e le modalita' stabilite dal regolamento,
sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale
riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.
La misura dell'indennizzo e' fissato da una Commissione
nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli
affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro e
composta da un Ambasciatore in servizio o a riposo che la
presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non
inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un
consigliere della Corte dei conti, del direttore della
Ragioneria centrale, e di un funzionario del Ministero del
tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o
equiparata. Un funzionario di grado non inferiore a secondo
segretario di Legazione o equiparato ha le funzioni di
segretario della Commissione.
Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, si applicano, nei limiti e con le modalita' stabiliti
dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali
subiscano infermita' o perdita dell'integrita' fisica in
conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n.
401, recante: «Riforma degli Istituti italiani di cultura e
interventi per la promozione della cultura e della lingua
italiana all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1990, n. 302, e' il seguente:
«Art. 4. (Commissione nazionale per la promozione della
cultura italiana all'estero). - 1. E' istituita presso il
Ministero la Commissione nazionale per la promozione della
cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e
la diffusione all'estero della cultura e della lingua
italiana e per lo sviluppo della cooperazione culturale
internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici
predisposti in materia dal Ministero, da altre
Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed
istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai
sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni
e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello
stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori
specifici o con riferimento a determinate aree geografiche,
in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle
comunita' italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla
preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per
le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art.
3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle
informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla
Direzione generale e di ogni altro materiale utile.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998. n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.».
- Il decreto ministeriale 24 aprile 2001, n. 1235, ha
costituito il Nucleo di valutazione e verifica presso il
Ministero degli affari esteri in attuazione dell'art. 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2. Riordino del Nucleo di valutazione e verifica del Ministero degli
affari esteri

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di seguito denominato: «Nucleo», istituito presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' composto dal Direttore generale dell'integrazione europea, che lo presiede, dal Capo dell'Unita' speciale delle regioni della Segreteria generale, da rappresentanti delle Direzioni generali, e da quattro esperti esterni, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominato dal Ministro degli affari esteri.
2. I componenti esterni sono nominati dal Presidente del Nucleo, sentito il Capo di Gabinetto del Ministro. La proposta di designazione e' compiuta sulla base di una adeguata esplorazione del mercato, sentiti gli organismi rilevanti nelle materie pertinenti e sentito il parere del Capo di Gabinetto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne, tra esperti di comprovata esperienza nelle metodologie di valutazione, nelle materie delle relazioni internazionali degli operatori economici, della societa' civile e delle istituzioni pubbliche, o nelle discipline collegate alle analisi ed alla implementazione di progetto e programma in contesto internazionale. La durata dell'incarico conferito ai componenti esterni non puo' superare quella di vigenza residua del nucleo. L'incarico e' rinnovabile.
3. Emolumenti e modalita' di svolgimento dell'incarico dei componenti esterni a tempo pieno od a tempo parziale sono definiti dal Presidente del Nucleo. Gli emolumenti sono definiti in relazione alle esperienze professionali comprovate, e non possono superare i valori di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 giugno 1998, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4. I componenti del Nucleo in rappresentanza delle Direzioni generali sono designati dal Direttore generale competente che comunica i loro nominativi al Presidente del Nucleo ed al Capo di Gabinetto del Ministro.



Note all'art. 2:
- Per l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si
vedano le note alle premesse.
- Il decreto 12 giugno 1998 emanato dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Ministro della funzione pubblica ha
definito gli emolumenti dei componenti del Nucleo di
valutazione e verifica in relazione alle comprovate
esperienze degli stessi.



 
Art. 3.
Funzioni e compiti

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Nucleo:
a) assicura l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante e monitoraggio di progetti e interventi;
b) assicura il raccordo del Nucleo con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico;
c) assicura il raccordo con le attivita' della rete dei Nuclei di valutazione costituita dalla Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999;
d) assicura l'integrazione con il sistema statistico nazionale e con le altre fonti informative rilevanti;
e) assicura l'aggiornamento delle metodologie correlate all'attivita' e ne propone l'impiego presso le Direzioni generali e nell'ambito dei programmi da queste partecipati o promossi, cura la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;
f) propone strumenti e metodologie per assicurare e migliorare il collegamento tra gli obiettivi strategici adottati dall'Amministrazione e l'allocazione e l'uso delle risorse rinvenienti dal bilancio dello Stato, dalla programmazione comunitaria, dagli enti territoriali e regionali, da procedure di finanza di progetto;
g) elabora proposte per la progressiva integrazione delle politiche di internazionalizzazione economica, sociale e culturale nel quadro delle politiche pubbliche per lo sviluppo;
h) formula, su richiesta delle Direzioni generali del Ministero degli affari esteri o della Unita' speciale per le regioni della Segreteria generale del medesimo Ministero, valutazioni specifiche di progetti e programmi operativi, intese ed accordi internazionali, anche in relazione ad istanze di collaborazione da parte di altre Amministrazioni, o comitati interistituzionali.



Note all'art. 3:
- Per l'art. 1 della legge n. 144 del 1999 si vedano le
note alle premesse.
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 settembre 1999 riguarda la Costituzione di
appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto
tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al
monitoraggio degli interventi pubblici ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999.



 
Art. 4.
Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro degli affari esteri, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.



Nota all'art. 4:
- Per l'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 223
del 2006 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
Supporto tecnico

1. Il Nucleo puo' avvalersi, sempre e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 6, di:
a) personale acquisito in forma di distacco da parte di altre Amministrazioni pubbliche e territoriali;
b) stagisti e borsisti messi a disposizione sulla base di risorse proprie e di terzi;
c) organismi esterni deputati allo svolgimento di compiti di ricerca, sviluppo programmatico o servizi gestionali;
d) esperti diversi dai componenti esterni del Nucleo, per incarichi definiti e di durata non superiore ai sei mesi.
 
Art. 6.
Risorse finanziarie

1. Le spese per il funzionamento del Nucleo gravano:
a) sul corrispondente capitolo del Ministero degli affari esteri, inclusi i compensi di cui al comma 2, fino a concorrenza di un importo pari al 70% delle spese imputabili all'anno finanziario 2005;
b) su linee operative di programmi comunitari finalizzate alla valutazione e monitoraggio dei programmi operativi dei fondi strutturali, secondo le modalita' gestionali da tali programmi stabilite.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi gravanti sul bilancio dello Stato dei componenti dell'organismo di cui all'articolo 2 sono ridotti del trenta per cento rispetto all'anno finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Note all'art. 6:
- Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302, supplemento ordinario, del 29 dicembre
2005, e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 7.
Pari opportunita' tra uomini e donne

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 116
 
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