Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 giugno 2007 |
Riconoscimento, al sig. Catalano Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Catalano Alberto, nato il 12 dicembre 1973 a Termoli (Campobasso), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Perugia in data 10 aprile 2003 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 17 ottobre 2005; Considerato che l'istante e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Malaga» (Spagna) dal 26 luglio 2006; Preso atto che il sig. Catalano ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Perugia in data 9 novembre 2005; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti; Decreta:
Art. 1. Al sig. Catalano Alberto, nato il 12 dicembre 1973 a Termoli (Campobasso), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 20 giugno 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte su un caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
|
|
|