Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 luglio 2007
Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero - Anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a);
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si e' provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2007-2008;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;
Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008, riferito alle predette disposizioni;
Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 264;
Vista la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2007-2008, di cui all'Accordo Stato-regioni in data 31 maggio 2007;
Viste le considerazioni espresse dal tavolo tecnico istituito con decreto 3 maggio 2007 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini veterinari italiani;
Ritenuto di accogliere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la necessita' di correlare l'offerta potenziale formativa per ciascuna figura professionale, al fabbisogno sanitario a livello nazionale, valutandone anche la situazione occupazionale in genere;
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da ciascuna universita' qualora risulti complessivamente, al di sotto dell'esigenza del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto invece di definire in riduzione l'offerta potenziale formativa qualora risulti a livello nazionale, al di sopra delle esigenze sia del servizio sanitario sia delle prospettive occupazionali delle singole figure professionali;
Ritenuto in quest'ultima ipotesi di operare con riferimento alle esigenze delle singole regioni e province autonome e di coordinare a questo scopo la programmazione degli atenei che operano in ambito regionale;
Ritenuto altresi' di tener conto delle eventuali esigenze di regioni limitrofe non soddisfatte nel proprio ambito territoriale;
Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;
Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';
Decreta:

Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

=====================================================================
Classe SNT/1: | ===================================================================== c.d.l. in infermieristica |n. 14.484 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in ostetricia | n. 1.067 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in infermieristica pediatrica | n. 314 ---------------------------------------------------------------------
Classe SNT/2: | --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in podologia | n. 195 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in fisioterapia | n. 2.332 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in logopedia | n. 518 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in ortottica ed assistenza oftalmologica | n. 240 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in terapia della neuro e psicomotricita' della eta' | evolutiva | n. 376 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecnica della riabilitazione psichiatrica | n. 399 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in terapia occupazionale | n. 246 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in educazione professionale | n. 720 ---------------------------------------------------------------------
Classe SNT/3: | --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche audiometriche | n. 126 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche di laboratorio biomedico | n. 1.250 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche di radiologia medica, per immagini e | radioterapia | n. 1.476 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche di neurofisiopatologia | n. 181 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche ortopediche | n. 132 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche audioprotesiche | n. 292 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e | perfusione cardiovascolare | n. 193 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in igiene dentale | n. 692 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in dietistica | n. 301 ---------------------------------------------------------------------
Classe SNT/4: | --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei | luoghi di lavoro | n. 905 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in assistenza sanitaria | n. 297

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 21 marzo 2005.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2007
Il Ministro: Mussi
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 66 a pag. 71 <----
 
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