Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009

Il giorno 11 giugno 2007, alle ore 16,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le confederazioni sindacali nelle persone di:
per l'ARAN: avv. Massella Ducci Teri (presidente) (firmato);
per le Confederazioni sindacali:
C.G.I.L. - Firmato;
C.I.S.L. - Firmato;
U.I.L. - Firmato;
CISAL - Firmato;
CONFSAL - Firmato;
CGU - Firmato;
RDB CUB - Firmato;
USAE - Non Firmato;
CONFINTESA - Non firmato (Con riserva).
All'inizio della riunione le parti prendono atto dei seguenti errori materiali:
1) all'art. 10, comma 1, terzo linea le parole «di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite con le parole «di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;
2) all'art. 13, comma 5 le parole «di cui alla lettera b)» sono sostituite con le parole «di cui alla lettera a)».
Le parti prendono, altresi', atto dell'omissione materiale all'art. 9, comma 1, ottavo linea, dell'inciso relativo alle Unioni di Comuni, pertanto il testo viene cosi' integrato: dopo le parole «dai consorzi, associazioni» sono aggiunte le parole «incluse le Unioni di Comuni».
Terminati tali adempimenti le parti, ad eccezione di Usae e Confintesa, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009.
 
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2006-2009

Art. 1.
Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
a) comparto del personale delle agenzie fiscali;
b) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
c) comparto del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
d) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
e) comparto del personale dei ministeri;
f) comparto del personale della presidenza del consiglio dei ministri;
g) comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;
h) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
i) comparto del personale della scuola;
l) comparto del personale dell'universita'.
Art. 3.
Comparto del personale delle agenzie fiscali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), comprende il personale dipendente:
dall'Agenzia delle dogane;
dall'Agenzia delle entrate;
dall'Agenzia del territorio;
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).
Art. 4.
Comparto del personale degli enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), comprende il personale dipendente dai sottoindicati enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 6, nonche' dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Agenzia per le ONLUS), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000.
Art. 5. Comparto del personale delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) comprende il personale dipendente:
dalle accademie di belle arti;
dall'Accademia nazionale di danza;
dall'Accademia nazionale di arte drammatica;
dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati.
Art. 6. Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
dall'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (MARITELERADAR) di Livorno sino alla data di costituzione del Centro di supporto e sperimentazione navale (CSSN) del Ministero della difesa ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1998, fatte salve le norme di raccordo di cui al successivo art. 13, comma 3, in caso di cambiamento di comparto;
dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);
dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
dall'Ente italiano montagna (EIM) istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall'Istituto nazionale della montagna (IMONT) ivi confluito, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 1280, della medesima legge;
dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS);
dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
dal Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;
dall'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»;
dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI);
dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica istituita dall'art. 1 comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) cui l'Agenzia subentra, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della medesima legge.
2. L'Enea rinnova il contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 in apposita sezione del Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione. Alla definizione della tabella di equiparazione e delle norme di raccordo tra gli istituti normativi dell'Enea e degli altri Enti del comparto, tra loro diversi, si provvedera' in sede di contrattazione integrativa del medesimo Ente.
Art. 7.
Comparto del personale dei Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), comprende il personale dipendente:
dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
dalle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed escluse l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e l'APAT ricomprese nell'art. 6;
dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM);
dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), attualmente enti strumentali del Ministero della pubblica istruzione, cui subentrera' l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ricompresa nell'art. 6, dalla data della loro soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 8.
Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), comprende il personale dipendente:
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
dall'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle Amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, istituita dall'art. 1 comma 580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 9.
Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), comprende il personale dipendente:
dalle regioni a statuto ordinario;
dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
dagli ex istituti autonomi per le case popolari comunque denominati i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
dai comuni;
dalle province;
dalle comunita' montane;
dalle comunita' collinari;
dai consorzi, associazioni, incluse le unioni di comuni, e comprensori tra comuni, province, comunita' montane e comunita' collinari ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
dalle universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
dalle autorita' di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;
dall'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' regolato nell'ambito del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
3. Ferma rimanendo l'unicita' del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro sara' istituita una sezione contrattuale specifica delle regioni.
Art. 10.
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), comprende il personale dipendente:
dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
dall'Ospedale Galliera di Genova;
dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Art. 11.
Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonche' di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli articoli 5 e 12.
Art. 12.
Comparto del personale delle universita'

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
universita', istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma.
Art. 13.
Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2, e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al fine di evitare l'aumento dei comparti di contrattazione, nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicita' dei comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunita' di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni adottate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. In tutti i casi in cui, per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all'altro, ovvero cio' si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1, con apposito contratto nazionale sara' definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere a quello di nuova collocazione.
4. Per quanto attiene il CISAM di cui all'art. 7, in considerazione della non avvenuta applicazione del comma 5 dell'art. 14 del CCNQ del 18 dicembre 2002, l'Aran convochera' una specifica sessione di contrattazione per definire la disciplina di raccordo, che si dovra' concludere prima della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.
5. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell'universita', per le aziende ospedaliere di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con carattere di reciprocita', norme di raccordo per quanto attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della contrattazione integrativa.
Art. 14.
Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel Contratto collettivo nazionale quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 18 dicembre 2002.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In considerazione dell'importanza di snellire ed accelerare il complesso delle procedure di contrattazione pubblica, le parti sottolineano l'opportunita' di una riconduzione degli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 all'interno dei comparti di contrattazione di cui all'art. 40 dello stesso decreto, e ritengono che le obiettive specificita' delle amministrazioni di cui trattasi possano trovare la giusta tutela nel contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e, in particolare, nelle sessioni di contrattazione integrativa.
Pertanto, i dichiaranti sollecitano l'adozione di uno o piu' coerenti provvedimenti modificatori del dettato dell'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Firmato ARAN - CGIL - CISL - UIL - CISAL - CONFSAL - CGU - RDB - CUB.
 
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