Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
COMUNICATO |
Ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nonche' determinazione della contribuzione relativa all'indennita' giornaliera di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato - Attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge n. 296 del 2006. |
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Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2007, la contribuzione dovuta, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e' ripartita tra le gestioni previdenziali interessate nei seguenti punti percentuali: INPS: Fpld 9,01; Cuaf 0,11; Malattia 0,53; Maternita' 0,05; Inail 0.30. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta per l'indennita' giornaliera di malattia e' stabilita nella misura di 0,53 punti percentuali. |
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