Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 93
Regolamento recante «Riordino, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Riordino degli organismi

1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata di cui all'articolo 3, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero dei trasporti:
a) Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, istituito dall'articolo 4 della legge del 5 maggio 1976, n. 259, come riordinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;
b) Commissioni consultive in ambito portuale, istituite dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
c) Comitato tecnico consultivo istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, per l'emanazione di linee di indirizzo nell'adozione di interventi mirati al contenimento del rumore negli aeroporti comunitari in attuazione della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002;
d) Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla tratta ad alta capacita' Torino-Milano, previsto dall'articolo 131, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed istituito con decreto ministeriale 9 aprile 2001, n. 53/T;
e) Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, istituita di cui all'articolo 36 del decreto ministeriale 12 settembre 1925;
f) Comitato tecnico istituito a norma dell'articolo 119, comma 10, del Codice della strada, con decreto interministeriale n. 983 del 23 giugno 1988, per lo studio dei dispositivi di guida per i conducenti disabili;
g) Commissione consultiva del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sicurezza stradale (CCISS), istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154;
h) Commissione interministeriale, istituita con decreto ministeriale 9 agosto 1949, n. 24851, e successive modificazioni, di cui agli articoli 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, 2 della legge 16 marzo 1976, n. 86, e 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211;
i) Comitato tecnico interministeriale, istituito dall'articolo 13 del regolamento esecutivo della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, come riordinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;
l) Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, ed integrata con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67, come riordinata ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;
m) Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;
n) Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e relativi comitati regionali di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;
o) Commissione di alta vigilanza istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;
p) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214) e' il
seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' il seguente;
«5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per
quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei
trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i
piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di
competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli
interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono
soppresse.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 luglio 2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 agosto 2006, n. 179.
- Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che reca: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, che reca: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale», e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui ai comma 1.
6. Le disposizioni dei presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente art. non si applicano
ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di
direzione, amministrazione e controllo.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n.
259, che reca «Provvidenze per lo sviluppo della ricerca
applicata nel settore della costruzione e della propulsione
navale», e' il seguente:
«4. Presso il Ministero dei trasporti e' istituito un
comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel
settore della costruzione e della propulsione navale.
Il comitato e' presieduto dal Ministro dei trasporti o
da un suo delegato ed e' cosi' composto:
a) da un funzionario del Ministero dei trasporti;
b) da due esperti designati dal Ministro dei
trasporti;
c) da due esperti designati dal Ministro per la
ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un esperto designato dal Ministro per la
difesa;
e) da un esperto designato dal Ministro per le
partecipazioni statali;
f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale
delle ricerche;
g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale;
h) da un esperto designato dal registro navale
italiano;
i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni
sindacali di categoria.
Le designazioni devono essere effettuate entro trenta
giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine
si provvede alla nomina del comitato che potra' essere
successivamente integrato con le designazioni pervenute
dopo il predetto termine.
Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad
un funzionario del Ministero dei trasporti avente qualifica
non inferiore a quella di direttore di sezione.
I componenti il comitato sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti, durano in carica un triennio e
possono essere riconfermati.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, che reca «Regolamento
recante norme sul riordino degli organi collegiali dello
Stato», e' il seguente:
«Art. 4 (Riduzione del numero dei componenti). - 1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli
organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che
costituisce parte integrante del presente regolamento, e'
ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o
categoria non sia ammesso piu' di un rappresentante salvo
che, in casi eccezionali, la presenza di piu'
rappresentanti della singola amministrazione, ente o
categoria sia giustificata dalla conformazione
dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque,
entro i limiti strettamente necessari al funzionamento
dell'organo.».
- Il testo dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, che reca «Riordino della legislazione in materia
portuale», e' il seguente:
«Art. 15 (Commissioni consultive). - 1. Con decreto del
Ministro dei trasporti e' istituita in ogni porto una
commissione consultiva composta da cinque rappresentanti
dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un
rappresentante dei dipendenti dell'Autorita' portuale o
dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle
categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure
indicate all'art. 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti
ove non esista Autorita' portuale i rappresentanti dei
lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La
commissione e' presieduta dal presidente dell'Autorita'
portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del
porto.
1-bis. La designazione dei rappresentanti dei
lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali
indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei
trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile
decorso del termine non pregiudica il funzionamento
dell'organo.
2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni
consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla
revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui
rispettivamente agli articoli 16 e 18, nonche' in ordine
all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle
imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione
professionale dei lavoratori.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e' istituita
la commissione consultiva centrale, composta dal direttore
generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei
trasporti che la presiede; da sei rappresentanti delle
categorie imprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da
sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti, da un
ufficiale superiore del Comando generale del corpo di
capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del
Ministero della sanita' e dal presidente dell'Associazione
porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha
compiti consultivi sulle questioni attinenti
all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del
lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti ovvero
dalle Autorita' portuali, dalle autorita' marittime e dalle
commissioni consultive locali. La designazione dei membri
deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta;
l'inutile decorso del termine non pregiudica il
funzionamento dell'organo.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
17 gennaio 2005, n. 13, che reca «Attuazione della
direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti comunitari.», e' il seguente:
«Art. 6 (Adozione di restrizioni operative). - 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Comitato
tecnico-consultivo al fine di emanare linee di indirizzo
per l'adozione delle restrizioni operative di cui al
presente decreto, nonche' per individuare e proporre
all'E.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative
ritenute idonee, alla luce delle valutazioni di cui
all'art. 4, comma 1, ad evitare il ripetersi del
superamento dei limiti acustici di cui all'art. 2. Il
Comitato tecnico-consultivo opera tenendo conto delle
eventuali proposte delle Commissioni aeroportuali
competenti, nonche' delle osservazioni dei soggetti
interessati di cui all'art. 10 e stabilisce le modalita'
idonee a garantire l'adeguata pubblicita' di cui all'art.
10, comma 1, in accordo con l'E.N.A.C.
2. La Commissione aeroportuale, verificato il
superamento dei limiti acustici di cui all'art. 2, ne da'
tempestiva comunicazione al Comitato tecnico-consultivo di
cui al comma 1, nonche' all'E.N.A.C., formulando eventuali
proposte e fornendo le documentazione necessaria.
3. Le restrizioni operative previste dal presente
decreto sono adottate dall'E.N.A.C., con proprio
provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla proposta
del Comitato tecnico- consultivo di cui al comma 1, tenendo
conto delle eventuali indicazioni operative della
competente commissione aeroportuale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da dieci
tecnici indicati rispettivamente:
a) dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con funzioni di presidente;
b) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
c) dall'E.N.A.C.;
d) da ENAV S.p.A.;
e) dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i
servizi tecnici;
f) dalle regioni e province autonome;
g) dall'Unione delle province d'Italia;
h) dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
i) dalle associazioni dei vettori aerei piu'
rappresentative a livello nazionale;
j) dall'associazione delle societa' di gestione
aeroportuale.
5. I componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1
durano in carica due anni e possono essere confermati.
6. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'attivita'
di valutazione prevista dal comma 1 ed i costi inerenti al
funzionamento del Comitato, ivi compreso il trattamento
economico di missione eventualmente spettante ai componenti
del medesimo Comitato, sono posti a carico del gestore
dell'aeroporto interessato.».
- Il testo dell'art 131, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che reca «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», e' il seguente:
«Art. 131 (Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e di applicazione della normativa vigente in
materia di appalti ferroviari). - (Omissis).
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei
lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacita'
Torino-Milano approvati nella Conferenza di servizi
tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di
realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse
allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il
Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici
giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il
monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta
ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno
nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei
trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente,
dal Ministro medesimo, dal presidente della regione
Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV
S.p.A. e dal General Contractor affidatario della
progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai
componenti non spetta alcun compenso. I servizi di
segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero
dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle
ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di
cui al presente comma non si applicano le disposizioni del
comma 2.».
- Il testo dell'art. 36 dei decreto ministeriale
12 settembre 1925, che reca «Approvazione del regolamento
per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al
trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o
disciolti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
6 ottobre 1925, n. 232, e' il seguente:
«Art. 36. Ogni controversia cui possa dar luogo
l'applicazione del presente regolamento sara' sottoposta al
giudizio in via amministrativa del Ministero dei trasporti,
Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed
automobili, il quale deliberera' su conforme parere della
Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti
per gas compressi.
A detta Commissione, istituita presso il Ministero dei
trasporti, e' devoluto anche l'esame di tutte le questioni
attinenti alla materia che forma oggetto del presente
regolamento.
La Commissione e' di nomina ministeriale ed e' cosi'
formata:
a) un professore ordinario presso una Scuola o
facolta' di ingegneria dello Stato, particolarmente esperto
in materia di recipienti per gas compressi liquefatti o
disciolti (presidente);
b) un rappresentante per ogni Amministrazione
interessata;
c) il direttore dell'Istituto sperimentale delle
Ferrovie dello Stato;
d) un rappresentante del Servizio materiale e
trazione delle Ferrovie dello Stato;
e) un esperto in metallurgia;
f) un esperto in collaudi di recipienti soggetti a
pressione interna;
g) un rappresentante dell'Associazione nazionale
dell'industria chimica in qualita' di esperto;
h) un rappresentante delle industrie siderurgiche
italiane, in qualita' di esperto.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 119, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che reca «Nuovo codice
della strada», e' il seguente:
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - (Omissis).
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della salute, e' istituito un apposito
comitato tecnico che ha il compito di fornire alle
Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale
8 maggio 1990, n. 154, che reca «Regolamento concernente
l'istituzione e il funzionamento del Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale», e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Il Centro si avvale di una commissione
consultiva, nominata con decreto del Ministro dei
trasporti, composta da:
a) il direttore e il vice direttore del Centro;
b) due esperti in materia di circolazione e sicurezza
stradale, di cui uno designato dal Ministro dell'interno;
c) un funzionario della polizia stradale e un
funzionario dell'Ispettorato circolazione e traffico del
Ministero dei lavori pubblici ed uno dell'ANAS;
d) un rappresentante della societa' Autostrade ed uno
dell'Aiscat - Associazione italiana societa' concessionarie
di autostrade e trafori;
e) un funzionario dell'ACI - Automobile club
d'Italia;
f) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione
italiana;
g) un rappresentante dell'ANCUPM - Associazione
nazionale comandanti e ufficiali di polizia municipale;
h) un rappresentante dell'UPI - Unione province
italiane.
2. La commissione e' presieduta dal direttore del
Centro o, in sua assenza o impedimento, dal vice direttore.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente del Centro di livello non inferiore al settimo.
4. La commissione esprime parere sui programmi di
massima per l'acquisizione delle notizie sul traffico e
sulla viabilita' e per le modalita' di diffusione, nonche'
su tutti i problemi ad essa sottoposti dal direttore del
Centro.».
- Il testo dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n.
410, che reca «Concorso dello Stato per la riattivazione
dei pubblici servizi di trasporto in concessione», e' il
seguente:
«Art. 12. - Con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogati i decreti
legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346,
12 aprile 1946, n. 361, e 12 dicembre 1947 n. 1406.
Per l'applicazione delle disposizioni della presente
legge e' istituita presso il Ministero dei trasporti una
Commissione interministeriale cui sono anche demandate le
attribuzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge
luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, ed all'art. 5 del
regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668.».
- Il testo dell'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n.
1221, che reca «Provvedimenti per l'esercizio e per il
potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in
regime di concessione», e' il seguente:
«Art. 10. - I provvedimenti per l'applicazione della
presente legge saranno adottati dal Ministro per i
trasporti su parere della Commissione interministeriale
istituita in applicazione dell'art. 12 della legge
14 giugno 1949, n. 410, sulla riattivazione dei pubblici
servizi di trasporto in concessione.
Ai fini della presente legge e qualora ricorrano
argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in
cui gia' sia stato attuato l'ordinamento regionale detta
Commissione e' integrata da un rappresentante della Regione
interessata, designato dalla giunta regionale. Sempre ai
fini della presente legge, nonche' ai fini della legge
14 giugno 1949, n. 410, nei casi in cui ricorra
l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della
Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte
anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro
tecnico del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti
di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale
delle ferrovie dello Stato, piu' un rappresentante degli
autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due
rappresentanti del personale autoferrotramviario.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n.
1042, che reca «Disposizioni concernenti la costruzione e
l'esercizio di ferrovie metropolitane, e' il seguente:
«Art. 2 (Approvazione del piano dei trasporti e dei
progetti; procedure espropriative). - I comuni o i consorzi
di cui al secondo comma del precedente art. 1 presentano un
piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il
miglior coordinamento delle linee metropolitane con le
ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano e'
approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita,
dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo
parere dei comitati regionali per la programmazione
economica.
I progetti di massima e i progetti esecutivi di
costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani
finanziari e del piano di cui al precedente comma - e le
relative varianti sono approvati dal Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di
cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
integrata da un rappresentante dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia, da un rappresentante della
Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti
locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di
cui al secondo comma dell'art. 1 interessato, nonche' da un
esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da
un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un
esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile.
Il parere favorevole della commissione indicata nel
comma precedente sostituisce ogni altro intervento
consultivo di qualsiasi altra autorita'. L'approvazione dei
progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica
utilita' e di urgenza e di indifferibilita' delle opere
approvate.
Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto
di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo
comma dell'art. 1, ovvero la societa' o l'ente
concessionario, potra' occupare in via di urgenza ed
espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono
comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei
parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.
Per le espropriazioni e per la costituzione di servitu'
si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse,
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e
dell'art. 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge
15 gennaio 1885, n. 2892.
I fabbricati comunque interessati dalle opere di
costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a
tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei
singoli tronchi della ferrovia medesima, per la esecuzione
delle opere di sottomurazione e rinforzo».».
- La legge 16 marzo 1976, n. 86 «Disposizioni per
l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia
Alifana», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile
1976, n. 7.
- Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
26 febbraio 1992, n. 211, che reca «Interventi nel settore
dei sistemi di trasporto rapido di massa», e' il seguente:
«2. Entro duecentosettanta giorni dalla data di
approvazione dei programmi di interventi, i soggetti
interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti la progettazione definitiva, indicando
contestualmente se intendono procedere secondo quanto
previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge
7 dicembre 1999, n. 472, delle opere e degli interventi
ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1, ai fini degli
adempimenti approvativi di cui all'art. 2 della legge
29 dicembre 1969, n. 1042, e all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. La
commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221, come integrata ai sensi del citato art. 2 della
legge n. 1042 del 1969, e', nel caso specifico,
ulteriormente integrata da un rappresentante della
Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno e da un
rappresentante del Ministro per i problemi delle aree
urbane.».
- Il testo dell'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n.
297 «Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in
favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana
e Circumflegrea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 giugno 1978, n. 17, e' il seguente:
«Art. 13 (Comitato tecnico interministeriale). - Per
l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente
legge, e' istituito un comitato tecnico interministeriale
la cui composizione sara' stabilita dal regolamento di
esecuzione di cui all'art. 14.
Il comitato di cui al comma precedente adottera' le sue
deliberazioni sentite le regioni interessate.
L'onere per il funzionamento del suddetto comitato
fara' carico al capitolo 1554 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1980, n. 191, che reca «Regolamento di
esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, recante
provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore
delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e
Circumflegrea», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 maggio 1980, n. 137.
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 «Regolamento recante norme
sul riordino degli organi collegiali dello Stato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1994, n.
255, e' il seguente:
«Art. 4 (Riduzione del numero dei componenti). - 1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli
organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che
costituisce parte integrante del presente regolamento, e'
ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o
categoria non sia ammesso piu' di un rappresentante salvo
che, in casi eccezionali, la presenza di piu'
rappresentanti della singola amministrazione, ente o
categoria sia giustificata dalla conformazione
dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque,
entro i limiti strettamente necessari al funzionamento
dell'organo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1977, n. 67 «Modificazioni e integrazioni alla composizione
della commissione per le funicolari aeree e terrestri», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1977, n. 77.
- La legge 1° marzo 2005, n. 32, reca «Delega al
Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2005, n. 57.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, reca
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile
1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,
che reca «Interventi urgenti in materia di trasporti», e'
il seguente:
«Art. 4 (Trasporti rapidi di massa). - 1. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento
degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge
26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria
definizione dei trasporti rapidi di massa.
2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e della navigazione si avvale di una commissione di alta
vigilanza. La commissione e' nominata con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede
altresi' a fissarne le modalita' per il funzionamento, ed
e' composta dai seguenti membri:
a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello
Stato con funzioni di presidente;
b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti
e della navigazione - Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
d) quattro esperti in materia di trasporti, dei quali
uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani, uno designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, uno designato dall'Unione delle
province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei trasporti e
della navigazione.
3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica
costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei
trasporti e della navigazione.
4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti
presentati alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzando la metodologia gia' predisposta dal
soppresso Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La
commissione sostituisce quella costituita con decreto del
Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza
sull'esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, comma 3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di
cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che
conseguentemente sono soppresse.
5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della
commissione non possono superare l'ammontare di lire 300
milioni annue.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144, che reca «Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e'
il seguente:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. II Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.».



 
Art. 2.
Riduzione di spesa

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque determinati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, comma 58, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e i riferimenti al decreto-legge
n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dei trasporti, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata dell'organismo medesimo.



Nota all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 4.
Pari opportunita' tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 230
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone