Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 93 |
Regolamento recante «Riordino, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Riordino degli organismi
1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata di cui all'articolo 3, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero dei trasporti: a) Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, istituito dall'articolo 4 della legge del 5 maggio 1976, n. 259, come riordinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608; b) Commissioni consultive in ambito portuale, istituite dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; c) Comitato tecnico consultivo istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, per l'emanazione di linee di indirizzo nell'adozione di interventi mirati al contenimento del rumore negli aeroporti comunitari in attuazione della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002; d) Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla tratta ad alta capacita' Torino-Milano, previsto dall'articolo 131, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed istituito con decreto ministeriale 9 aprile 2001, n. 53/T; e) Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, istituita di cui all'articolo 36 del decreto ministeriale 12 settembre 1925; f) Comitato tecnico istituito a norma dell'articolo 119, comma 10, del Codice della strada, con decreto interministeriale n. 983 del 23 giugno 1988, per lo studio dei dispositivi di guida per i conducenti disabili; g) Commissione consultiva del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sicurezza stradale (CCISS), istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154; h) Commissione interministeriale, istituita con decreto ministeriale 9 agosto 1949, n. 24851, e successive modificazioni, di cui agli articoli 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, 2 della legge 16 marzo 1976, n. 86, e 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211; i) Comitato tecnico interministeriale, istituito dall'articolo 13 del regolamento esecutivo della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, come riordinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608; l) Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, ed integrata con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67, come riordinata ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608; m) Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284; n) Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e relativi comitati regionali di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284; o) Commissione di alta vigilanza istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204; p) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214) e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' il seguente; «5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179. - Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; b) edilizia residenziale: aree urbane; c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni; d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi; d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane. 2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.». - Il testo vigente dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», e' il seguente: «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.». - Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e' il seguente: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui ai comma 1. 6. Le disposizioni dei presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». Note all'art. 1: - Per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che reca «Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale», e' il seguente: «4. Presso il Ministero dei trasporti e' istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale. Il comitato e' presieduto dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato ed e' cosi' composto: a) da un funzionario del Ministero dei trasporti; b) da due esperti designati dal Ministro dei trasporti; c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa; e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali; f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche; g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale; h) da un esperto designato dal registro navale italiano; i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria. Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potra' essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero dei trasporti avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.». - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, che reca «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato», e' il seguente: «Art. 4 (Riduzione del numero dei componenti). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e' ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso piu' di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di piu' rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo.». - Il testo dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che reca «Riordino della legislazione in materia portuale», e' il seguente: «Art. 15 (Commissioni consultive). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e' istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorita' portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'art. 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista Autorita' portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal presidente dell'Autorita' portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. 1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. 2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18, nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e' istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanita' e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti ovvero dalle Autorita' portuali, dalle autorita' marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.». - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, che reca «Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.», e' il seguente: «Art. 6 (Adozione di restrizioni operative). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al fine di emanare linee di indirizzo per l'adozione delle restrizioni operative di cui al presente decreto, nonche' per individuare e proporre all'E.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute idonee, alla luce delle valutazioni di cui all'art. 4, comma 1, ad evitare il ripetersi del superamento dei limiti acustici di cui all'art. 2. Il Comitato tecnico-consultivo opera tenendo conto delle eventuali proposte delle Commissioni aeroportuali competenti, nonche' delle osservazioni dei soggetti interessati di cui all'art. 10 e stabilisce le modalita' idonee a garantire l'adeguata pubblicita' di cui all'art. 10, comma 1, in accordo con l'E.N.A.C. 2. La Commissione aeroportuale, verificato il superamento dei limiti acustici di cui all'art. 2, ne da' tempestiva comunicazione al Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1, nonche' all'E.N.A.C., formulando eventuali proposte e fornendo le documentazione necessaria. 3. Le restrizioni operative previste dal presente decreto sono adottate dall'E.N.A.C., con proprio provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla proposta del Comitato tecnico- consultivo di cui al comma 1, tenendo conto delle eventuali indicazioni operative della competente commissione aeroportuale. 4. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da dieci tecnici indicati rispettivamente: a) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di presidente; b) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; c) dall'E.N.A.C.; d) da ENAV S.p.A.; e) dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici; f) dalle regioni e province autonome; g) dall'Unione delle province d'Italia; h) dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; i) dalle associazioni dei vettori aerei piu' rappresentative a livello nazionale; j) dall'associazione delle societa' di gestione aeroportuale. 5. I componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 durano in carica due anni e possono essere confermati. 6. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'attivita' di valutazione prevista dal comma 1 ed i costi inerenti al funzionamento del Comitato, ivi compreso il trattamento economico di missione eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato, sono posti a carico del gestore dell'aeroporto interessato.». - Il testo dell'art 131, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e' il seguente: «Art. 131 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari). - (Omissis). 3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacita' Torino-Milano approvati nella Conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV S.p.A. e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.». - Il testo dell'art. 36 dei decreto ministeriale 12 settembre 1925, che reca «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1925, n. 232, e' il seguente: «Art. 36. Ogni controversia cui possa dar luogo l'applicazione del presente regolamento sara' sottoposta al giudizio in via amministrativa del Ministero dei trasporti, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, il quale deliberera' su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi. A detta Commissione, istituita presso il Ministero dei trasporti, e' devoluto anche l'esame di tutte le questioni attinenti alla materia che forma oggetto del presente regolamento. La Commissione e' di nomina ministeriale ed e' cosi' formata: a) un professore ordinario presso una Scuola o facolta' di ingegneria dello Stato, particolarmente esperto in materia di recipienti per gas compressi liquefatti o disciolti (presidente); b) un rappresentante per ogni Amministrazione interessata; c) il direttore dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato; d) un rappresentante del Servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato; e) un esperto in metallurgia; f) un esperto in collaudi di recipienti soggetti a pressione interna; g) un rappresentante dell'Associazione nazionale dell'industria chimica in qualita' di esperto; h) un rappresentante delle industrie siderurgiche italiane, in qualita' di esperto. (Omissis).». - Il testo dell'art. 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che reca «Nuovo codice della strada», e' il seguente: «Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida). - (Omissis). 10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e' istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.». - Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154, che reca «Regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale», e' il seguente: «Art. 6. - 1. Il Centro si avvale di una commissione consultiva, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, composta da: a) il direttore e il vice direttore del Centro; b) due esperti in materia di circolazione e sicurezza stradale, di cui uno designato dal Ministro dell'interno; c) un funzionario della polizia stradale e un funzionario dell'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici ed uno dell'ANAS; d) un rappresentante della societa' Autostrade ed uno dell'Aiscat - Associazione italiana societa' concessionarie di autostrade e trafori; e) un funzionario dell'ACI - Automobile club d'Italia; f) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana; g) un rappresentante dell'ANCUPM - Associazione nazionale comandanti e ufficiali di polizia municipale; h) un rappresentante dell'UPI - Unione province italiane. 2. La commissione e' presieduta dal direttore del Centro o, in sua assenza o impedimento, dal vice direttore. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Centro di livello non inferiore al settimo. 4. La commissione esprime parere sui programmi di massima per l'acquisizione delle notizie sul traffico e sulla viabilita' e per le modalita' di diffusione, nonche' su tutti i problemi ad essa sottoposti dal direttore del Centro.». - Il testo dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, che reca «Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione», e' il seguente: «Art. 12. - Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946, n. 361, e 12 dicembre 1947 n. 1406. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' istituita presso il Ministero dei trasporti una Commissione interministeriale cui sono anche demandate le attribuzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668.». - Il testo dell'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, che reca «Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione», e' il seguente: «Art. 10. - I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in applicazione dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Ai fini della presente legge e qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui gia' sia stato attuato l'ordinamento regionale detta Commissione e' integrata da un rappresentante della Regione interessata, designato dalla giunta regionale. Sempre ai fini della presente legge, nonche' ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, piu' un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario.». - Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che reca «Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane, e' il seguente: «Art. 2 (Approvazione del piano dei trasporti e dei progetti; procedure espropriative). - I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del precedente art. 1 presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano e' approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica. I progetti di massima e i progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani finanziari e del piano di cui al precedente comma - e le relative varianti sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, da un rappresentante della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1 interessato, nonche' da un esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Il parere favorevole della commissione indicata nel comma precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di qualsiasi altra autorita'. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e di indifferibilita' delle opere approvate. Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1, ovvero la societa' o l'ente concessionario, potra' occupare in via di urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi. Per le espropriazioni e per la costituzione di servitu' si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima, per la esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo».». - La legge 16 marzo 1976, n. 86 «Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1976, n. 7. - Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che reca «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», e' il seguente: «2. Entro duecentosettanta giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, delle opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. La commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, come integrata ai sensi del citato art. 2 della legge n. 1042 del 1969, e', nel caso specifico, ulteriormente integrata da un rappresentante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane.». - Il testo dell'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297 «Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1978, n. 17, e' il seguente: «Art. 13 (Comitato tecnico interministeriale). - Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, e' istituito un comitato tecnico interministeriale la cui composizione sara' stabilita dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 14. Il comitato di cui al comma precedente adottera' le sue deliberazioni sentite le regioni interessate. L'onere per il funzionamento del suddetto comitato fara' carico al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, che reca «Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1980, n. 137. - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1994, n. 255, e' il seguente: «Art. 4 (Riduzione del numero dei componenti). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e' ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso piu' di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di piu' rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67 «Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1977, n. 77. - La legge 1° marzo 2005, n. 32, reca «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2005, n. 57. - Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, reca «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che reca «Interventi urgenti in materia di trasporti», e' il seguente: «Art. 4 (Trasporti rapidi di massa). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa. 2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresi' a fissarne le modalita' per il funzionamento, ed e' composta dai seguenti membri: a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente; b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; d) quattro esperti in materia di trasporti, dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Unione delle province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione. 4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia gia' predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse. 5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.». - Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che reca «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e' il seguente: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. II Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
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| Art. 2. Riduzione di spesa
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque determinati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i riferimenti al decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3. Durata e proroga degli organismi
1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dei trasporti, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata dell'organismo medesimo.
Nota all'art. 3: - Per il testo vigente dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 230 |
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