Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 92
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Limitazione delle strutture di supporto per comitati ed altri
organismi del Ministero delle infrastrutture
1. I comitati e gli organismi di seguito indicati, per tutte le attivita' di segreteria e supporto al funzionamento, si avvalgono direttamente delle competenti strutture delle articolazioni ministeriali rispettivamente indicate, con conseguente soppressione di ogni altrastruttura di supporto diversa da quelle cosi' indicate, in modo da conseguire la corrispondente riduzione della spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione per il loro funzionamento, nonche' la eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e funzionali:
a) Commissioni di sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni statali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
b) Comitato pari opportunita' di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
c) Commissione interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica della convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) Commissione per Roma Capitale, di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
e) Commissione per il Giubileo a Roma e nel Lazio di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
f) Commissione per il Giubileo al di fuori del Lazio ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
g) Comitato di sorveglianza del PON Trasporti Q.C.S. 2000/2006 di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei;
h) Comitato di sorveglianza del Programma Urban II di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 19 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, per l'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei;
i) Gruppo di Lavoro «Trasporti» istituito a supporto del Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, 2000-2006, punto 6.4.3 «Sorveglianza» approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2050 del l° agosto 2000, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei;
l) Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;
m) Comitati tecnico amministrativi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;
n) Comitato di sovrintendenza per la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche;
o) Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituite ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;
p) Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituita ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;
q) Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, e relativo Ufficio di piano, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente, rispettivamente, ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Magistrato alle acque di Venezia;
r) Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
s) Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
t) Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, del personale ed i servizi generali - Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
u) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente alla Segreteria tecnica del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali;
v) Commissione permanente per le gallerie, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, ai sensi della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
file di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario e' il
seguente:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla
lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di
carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati»
sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che
nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca:
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114.
- Il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti al componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dal rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dal commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, recante: Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo
delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo
scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42,
allegato 1, della legge n. 50/1999). Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55 e' il seguente:
«Art. 2. (Composizione e nomina delle Commissioni). -
1. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite
presso gli uffici centrali delle amministrazioni dello
Stato sono composte: da due rappresentanti
dell'amministrazione cui gli atti appartengono, da un
rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali designato dal sopraintendente dell'Archivio
centrale dello Stato, da un rappresentante del Ministero
dell'interno.
2. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi,
istituite presso gli uffici periferici, nonche' presso gli
uffici giudiziari di cui al comma 2 dell'art. 1, sono
composte: da due rappresentanti dell'ufficio al quale gli
atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita' culturali designato dal direttore del
competente archivio di Stato, da un rappresentante del
Ministero dell'interno.
3. Le commissioni di cui al comma 1, sono nominate dai
dirigenti generali o dai corrispondenti organi di vertice;
le Commissioni di cui al comma 2, sono nominate dai
dirigenti preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli
uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della
circoscrizione non inferiore a quella provinciale.».
- Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante: Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
26 marzo 1 987 concernente il comparto del personale
dipendente dai Ministeri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 luglio 1987, n. 160, supplemento ordinario e'
il seguente:
«Art. 41. (Pari opportunita). - 1. Nell'intento di
attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale
parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la
contrattazione decentrata di livello nazionale e di area
territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici
interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni
positive» a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita'
uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri,
con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi
comitati per le pari opportunita', che propongano misure
adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni
oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi
di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al
rispetto dell'applicazione della normativa per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in
relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla
prevedibilita' di rischi specifici per le donne con
particolare attenzione alle situazioni di lavoro che
possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva».
- Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1972, n.
920 recante: Ratifica ed esecuzione della convenzione
relativa alla creazione di un Istituto universitario
europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato
protocollo sui privilegi e sulle immunita' e atti connessi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1973, n. 19,
e' il seguente:
«Art. 7. - I rappresentanti degli Stati contraenti ed i
loro consiglieri che partecipano alle riunioni del
Consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio
delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione
o in provenienza dai luoghi di attivita', dei privilegi,
delle immunita' o delle agevolazioni seguenti:
a) immunita' da arresto personale o da detenzione
nonche' da sequestro dei loro bagagli personali, salvo in
caso di delitto flagrante;
b) immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine
della loro missione, per gli atti da essi compiuti
nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle
loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;
c) inviolabilita' degli incartamenti e documenti
ufficiali;
d) tutte le necessarie agevolazioni amministrative
d'uso, segnatamente in materia di spostamento e di
soggiorno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano del
pari al rappresentante delle Comunita' europee che
partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n.
396, recante: «Interventi per Roma, capitale della
Repubblica». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1990, n. 300, e' il seguente:
«Art. 2 (Commissione per Roma Capitale e programma
degli interventi per Roma Capitale). - 1. E' istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la
Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per
i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei
lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni
culturali e ambientali, dal presidente della regione Lazio,
dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di
Roma.
2. Entro quaranticinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia
di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti
pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a
comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al
comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di
realizzazione, nonche' gli interventi di competenza propria
o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui
all'art. 1.
3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui
all'art. 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il sindaco di Roma propone al
consiglio comunale il programma degli interventi. Il
consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta il programma
degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma
Capitale.
4. La Commissione per Roma Capitale, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento del programma degli
interventi, sentiti i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste
localizzazioni delle sedi del Parlamento, procede
all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il
programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di
modificazione del programma adottato dal consiglio
comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette
alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che
possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta
giorni, trascorso tale termine la Commissione per Roma
Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione
per settori delle risorse disponibili.
5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare
di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del
Consiglio dei Ministri assegna al consiglio comunale un
ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida
alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del
programma di interventi. In questo caso la Commissione per
Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di
interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla
provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le
proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.
Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale
approva il programma e provvede alla ripartizione per
settori delle risorse disponibili.
6. La delibera del consiglio comunale di Roma di
rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei
commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha
effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure
straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.
7. Il programma adottato all'unanimita' dalla
Commissione per Roma Capitale e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto
disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza
il provvedimento e' adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
problemi delle aree urbane.
8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o
per la presentazione di successivi programmi nonche' per la
ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7.
9. Ai fini della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con
il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono
definite le modalita' per la sdemanializzazione e la
cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana
romana, ai fini della loro riutilizzazione, per
l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la
destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura
delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti
delle effettive entrate accertate.».
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 2-bis del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: «Misure
urgenti per il Grande Giubileo del 2000», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e'
il seguente:
«2. La commissione di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, sulla base delle
proposte pervenute da parte delle amministrazioni
interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il piano degli interventi
concernenti la citta' di Roma e le altre localita' della
provincia di Roma e della regione Lazio direttamente
interessate al Giubileo. Il piano e' adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano puo'
essere modificato e integrato anche sulla base dei
risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8».
2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle
rispettive province, i presidenti delle province di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei
comuni interessati, integrano la commissione di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n.
270, recante: «Piano degli interventi di interesse
nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in
localita' al di fuori del Lazio», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 1997, n. 187, e' il seguente:
«Art. 2 (Modalita' di redazione del piano). - 1. Per
l'attuazione della presente legge e' istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, che la presiede, e da nove membri designati,
rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni
culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro
delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia
(UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il
funzionamento della Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
delegare la presidenza della Commissione al Ministro
delegato per le aree urbane.
3. Lo svolgimento dell'attivita' della Commissione non
comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da
inserire nel piano di cui all'art. 1, il Ministro delegato
per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa trasmissione del relativo schema
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri
cui dovra' attenersi la Commissione nella selezione delle
richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per
quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare
riguardo alla ricettivita' a basso costo o in comunita'
religiose, da' priorita' al recupero degli stabili dismessi
o sottoutilizzati, specie se di interesse
storico-artistico, qualora possano essere successivamente
utilizzati come pubblici servizi.
5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a),
presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data
di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente
articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi
rientranti nell'ambito dei settori di cui all'art. 1,
comma 3.
6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i
termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle
opere, il piano economico-finanziario, l'entita' del
finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di
finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente
all'evento giubilare. Esse devono altresi' documentare la
coerenza dell'intervento proposto con un itinerario
storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
7. Qualora gli interventi per i quali e' richiesto il
finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti
interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa
richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente
per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le
proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del
Soprintendente si intende reso in senso favorevole.
8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e
rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di
Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997,
il Ministro del tesoro e' autorizzato ad utilizzare, nella
misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti
dall'accensione dei mutui di cui all'art. 3, comma 1.
9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli
interventi di cui all'art. 1, comma 6, sono presentate,
entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al
comune nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Il
comune puo' trasmettere alla Commissione il proprio parere
sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora
l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta
e' presentata anche al Soprintendente competente per
territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al
comma 7 del presente articolo.
10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare
la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario
storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.
11 . Nei sessanta giorni successivi alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle richieste,
la Commissione procede alla definizione della proposta di
piano, che e' approvato nei successivi dieci giorni dal
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le modalita'
di cui all'art. 1, comma 1.
12. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla
presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si
avvale dell'Ufficio di cui all'art. 5 della legge
15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di
quindici unita', di cui due dirigenti, secondo le modalita'
e i criteri di cui al citato art. 5 e che viene denominato
Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo
provvedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede
alla riorganizzazione della struttura.
13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il
monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando
la percentuale delle risorse che deve essere destinata a
tale attivita'.
14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce
ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli
interventi di cui alla presente legge.».
- Il regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260/1999
concernente: «Regolamento del Consiglio recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali» e' pubblicato
nella G.U.C.E. n. L161 del 26 giugno 1999.
- Il decreto ministeriale 19 luglio 2000, recante:
«Programmi di iniziativa comunitaria concernenti la
rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle
zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile - URBAN II» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 2000, n. 214, supplemento ordinario.
- La decisione della Commissione europea notificata con
il numero C (2000) 2050 del 1° agosto 2000, reca:
approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli
interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate
dall'obiettivo 1 e cioe' la Basilicata, la Calabria, la
Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e il Molise
che beneficia del sostegno transitorio a titolo
dell'obiettivo 1 in Italia ed e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 luglio 2002, n. L 186.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, recante:
«Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi
contrattuali degli appalti di opere pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1948, n. 7, e
ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950,
n. 329, e' il seguente:
«Art. 4. - Contro le determinazioni con le quali la
amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in
aumento o dispone la revisione in diminuzione e' ammesso
ricorso a norma degli articoli seguenti.
A dare parere sui ricorsi e' istituita presso il
Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale
fanno parte:
a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o
un consigliere di Stato, come presidente;
b) un consigliere della Corte dei conti;
c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello
Stato;
d) quattro ispettori generali del Genio civile;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria e
del commercio;
g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
h) il funzionario del Ministero dei lavori pubblici
preposto all'ufficio dei contratti e dell'albo nazionale
degli appaltatori di opere pubbliche;
i) un rappresentante della Ragioneria generale dello
Stato;
l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali
fra appaltatori designati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con quello dell'industria e
del commercio;
m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali
fra operai edili, designato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentita l'organizzazione
sindacale piu' rappresentativa a carattere nazionale;
n) un rappresentante del servizio che ha la gestione
dell'appalto o della concessione, incaricato
dell'amministrazione statale competente o un rappresentante
dell'ente pubblico non statale interessato, a norma del
terzo comma del successivo art. 7.
Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di
meta' dei componenti. In caso di parita' di voti prevale
quello del presidente
Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal
personale dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori
pubblici, al quale possono essere aggregati un ingegnere
del Genio civile ad un funzionario della Ragioneria
generale dello Stato.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono
anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito
capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che
saranno determinate dal presidente della Commissione in
rapporto all'entita' dei compensi richiesti. Dette somme
sono riassegnate, con decreti del Ministero del tesoro, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
La Commissione, in relazione all'esito del ricorso,
stabilira' se le spese suddette, debbano essere poste, in
tutto o in parte, a carico del ricorrente o
dell'amministrazione.
Le erogazioni sono disposte con assegni vistati dal
capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori
pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
quello per il tesoro, stabilira' con suo decreto i compensi
da corrispondersi al presidente e ai componenti della
Commissione nonche' ai funzionari di segreteria.».
- Il testo dell'art. 11, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante:
«Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio
2004, n. 174, e' il seguente:
«Art. 3. - Presso ciascun Settore infrastrutture del
SIIT e' istituito il comitato tecnico amministrativo, di
seguito definito Comitato. Il Comitato e' costituito, per
la durata di un triennio, con decreto ministeriale da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto:
a) direttore del settore infrastrutture del SIIT con
funzioni di presidente;
b) dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale del settore infrastrutture;
c) un avvocato dello Stato designato dalle avvocature
distrettuali rientranti nella competenza territoriale del
SIIT;
d) un rappresentante della Ragioneria provinciale
dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
h) un rappresentante del Ministero della salute;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
j) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1980, n.
845, recante: «Protezione del territorio del comune di
Ravenna dal fenomeno della subsidenza», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1980, n. 343, e' il
seguente:
«Art. 2. - Per i fini di cui al precedente articolo
il Ministero dei lavori pubblici coordina l'attuazione dei
piano generale di interventi organici per la costruzione di
acquedotti, di fognature, di opere di difesa dei litorali e
degli abitati, di opere di interesse del comprensorio
agricolo, di strade e di manufatti al loro servizio, di
opere di risanamento e consolidamento del patrimonio
edilizio demaniale, di opere di rialzo e sistemazione di
banchine ed aree portuali di uso pubblico, di opere di
risanamento e consolidamento di immobili di interesse
storico, artistico, monumentale, nonche' di quant'altro
sara' programmato ai sensi della presente legge.
Gli interventi sono attuati secondo competenza dal
Ministero dei lavoro pubblici, d'intesa con il Ministero
della marina mercantile per le opere di rialzo e
sistemazione di banchine ed aree portuali, dai Ministeri
dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali,
dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Ravenna e dagli
altri enti preposti specificamente alla difesa del suolo ed
alla regolamentazione delle acque.
Il piano degli interventi per le opere di interesse del
comprensorio agricolo del Ravennate da attuare ai sensi del
primo comma, nonche' per il ripristino delle officiosita'
delle chiuse demaniali "S. Bartolo", "Rasponi" e "S.
Marco", e' predisposto dalla regione Emilia-Romagna, di
intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
E' istituito un comitato di sovrintendenza col compito
di predisporre ed approvare il piano generale degli
interventi.
Il comitato e' cosi' composto:
dal provveditore alle opere pubbliche per
l'Emilia-Romagna, che lo presiede;
dall'ingegnere capo del Genio civile per le opere
marittime di Ravenna;
dal comandante del porto di Ravenna in rappresentanza
del Ministero della marina mercantile;
da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
dal soprintendente ai monumenti per le province di
Ravenna, Forli', Ferrara in rappresentanza del Ministero
dei beni culturali;
da tre rappresentanti della regione Emilia-Romagna,
dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;
da tre rappresentanti del comune di Ravenna.
Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonche' la
progettazione e la realizzazione delle opere sono di norma
eseguiti dagli enti ed uffici competenti e possono essere
affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o
gruppi di imprese specializzate.
In caso di inerzia di uno o piu' degli enti preposti
all'attuazione degli interventi previsti nel piano
generale, il Ministero dei lavori pubblici puo' invitare
gli enti stessi a provvedere entro un congruo termine,
decorso il quale, all'attuazione degli interventi provvede
il Ministero dei lavori pubblici stesso, direttamente o
attraverso affidamento in concessione.
Per le finalita' di cui alla presente legge, alle
sedute del comitato tecnico amministrativo presso il
provveditorato regionale alle opere pubbliche per
l'Emilia-Romagna partecipano, con voto deliberativo, due
rappresentanti designati dalla regione Emilia-Romagna, due
rappresentanti designati dal comune di Ravenna, un
rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, un rappresentante del Ministero della marina
mercantile, un rappresentante del Ministero dei beni
culturali.».
- Il testo dell'art. 129 del regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, recante: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 1938, n. 177:
«Art. 129. - Presso il Ministero dei lavori pubblici e'
istituita una Commissione di vigilanza per l'edilizia
popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro.
Debbono comunque far parte della Commissione:
a) il direttore generale dell'edilizia e delle opere
igieniche e il direttore capo della divisione per le case
popolari ed economiche ovvero un funzionario della
divisione stessa da lui delegato, del Ministero dei lavori
pubblici;
b) il direttore generale della Cassa depositi e
prestiti;
c) un magistrato dell'ordine giudiziario ed un
funzionario dell'Avvocatura dello Stato, aventi grado non
inferiore al 5°;
d) due componenti della magistratura del Consiglio di
Stato;
e) un funzionario da designarsi dal Ministero delle
finanze.
Il Ministro provvede con suo decreto alla composizione
della segreteria.
La Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti,
funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente
o da uno dei componenti da lui delegato.
Il Ministro con suo decreto determina, a datare dal
28 ottobre e per la durata di un triennio, la composizione
della Commissione e delle sue Sezioni le quali non possono
subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali
sostituzioni rese indispensabili da circostanze di forza
maggiore.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n.
798, recante: «Nuovi interventi per la salvaguardia di
Venezia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
1984, n. 332, e' il seguente:
«Art. 4. - E' istituito un Comitato costituito dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal
Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a
presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed
ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal
Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai
sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati;
nonche' da due rappresentanti dei restanti comuni di cui
all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n.
171, designati dai sindaci con voto limitato.
Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato
alle acque, che assicura, altresi', con le strutture
dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il coordinamento
ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una
eventuale diversa ripartizione dello stanziamento
complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze
connesse con l'attuazione dei singoli programmi di
intervento.
Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di
presentazione del disegno di legge relativo alle
disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 12 dicembre 1971, n.
1133, recante: «Finanziamento per l'edilizia degli istituti
di prevenzione e di pena», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 gennaio 1972, n. 1, e' il seguente:
«Art. 6. - Per l'acquisizione degli immobili necessari
alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente
legge, si applicano le norme previste dalla legge
30 ottobre 1971, n. 865.
La scelta delle aree non conforme alle previsioni del
piano regolatore generale o del programma di fabbricazione
approvati o adottati e' disposta con deliberazione del
consiglio comunale, previo parere di una commissione
composta dal procuratore generale della Repubblica presso
la corte d'appello, da un funzionario del Ministero di
grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale
degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario
del Ministero dei lavori pubblici.
Tale delibera, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce,
in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore
generale od al programma di fabbricazione a norma della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni
ed integrazioni.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 maggio 1989,
n. 166, recante: «Interventi urgenti per il risanamento e
lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, e' il
seguente:
«Art. 7. - 1. Il Ministro per i problemi delle aree
urbane, puo' avvalersi di organi e di uffici della pubblica
amministrazione e di enti pubblici anche locali, e puo'
stipulare apposite convenzioni con societa' di servizi,
anche ai fini dell'attivita' di progettazione, supporto e
consulenza delle amministrazioni locali.
2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si
avvale di una commissione, nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei
membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e
delle altre amministrazioni pubbliche collocato in
posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle
aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono
essere chiamati a far parte della commissione in qualita'
di esperti anche soggetti estranei alla pubblica
amministrazione in numero non superiore a tre unita'.
3. Al personale chiamato a far parte della commissione
di cui al comma 2 sara' corrisposto un compenso da
stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle
aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante: «Regolamento
concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento
del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2003, n. 137, e' il
seguente:
«Art. 8 (Consulta degli iscritti). - 1. E' istituita la
consulta degli iscritti con funzioni consultive e
propositive relativamente a questioni di prioritario
interesse per gli iscritti di cui all'art. 13, comma 1;
dura in carica cinque anni e risiede presso la sede
centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.
2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti
nella consulta ed approvano un proprio regolamento.
3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno
dal direttore generale del RID, nonche' su richiesta di
almeno la meta' dei componenti la consulta medesima nella
quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine
del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal
direttore generale al consiglio di amministrazione, anche
per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai
sensi del comma 8.
4. La consulta e' costituita da:
a) cinque rappresentanti degli iscritti che
eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;
b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono
serbatoi ad uso irriguo;
c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono
serbatoi ad uso potabile;
d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono
serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta
costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa
riferimento all'uso prevalente.
5 . Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di
prioritario interesse le questioni relative alle materie di
cui all'art. 4, comma 5, lettere d), prima parte, f) e g).
L'acquisizione del parere della consulta avviene altresi'
sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art.
12, comma 1, lettera c).
6. La consulta elegge tra i propri membri il
coordinatore.
7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il
direttore generale del RID, o un suo delegato; puo'
altresi' parteciparvi un membro del collegio dei revisori
dei conti.
8. La consulta esprime i pareri entro il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della relativa
documentazione trasmessa a cura del direttore generale del
RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il
predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta
comunque le relative determinazioni.
9. Le spese per la partecipazione alle sedute della
consulta non possono far carico al bilancio del RID.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato dei Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8 . All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della
direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2006, n. 235,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 4 (Commissione permanente per le gallerie). - 1 .
Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella
direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla
rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono
esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
2. La Commissione e' composta dal presidente della
sezione competente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che la presiede, da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da
un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal
Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno
designato dal Ministro, da un rappresentante del
Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione e'
nominata con provvedimento del presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro
anni.
3 . La Commissione assicura il rispetto da parte dei
gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria,
emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne
l'osservanza.
4. Per i trafori internazionali ricadenti nella rete
transeuropea, tali funzioni sono svolte dalle relative
Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei
comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti. Nel caso
in cui esistano due autorita' amministrative distinte, le
decisioni di ciascuna di esse, nell'esercizio delle
rispettive competenze e responsabilita' relative alla
sicurezza della galleria, sono adottate previo accordo
dell'altra autorita'.
5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione
delle misure di sicurezza di cui all'art. 3 predisposti dal
gestore della galleria ed effettua le ispezioni, le
valutazioni ed i collaudi di cui all'art. 11.
6. La Commissione provvede alla messa in servizio delle
gallerie non aperte al traffico alla data di pubblicazione
del presente decreto, secondo le modalita' fissate
nell'allegato 4.
7. La Commissione garantisce che il gestore svolga i
seguenti compiti:
a) effettuazione su base periodica delle prove, delle
verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione
dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;
b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi,
inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per
fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto
intervento;
c) definizione delle procedure per la chiusura
immediata di una galleria in caso di emergenza;
d) attuazione delle misure previste per la riduzione
dei rischi.
8. La Commissione individua le gallerie che presentano
caratteristiche speciali e per le quali occorre prevedere
misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento
complementare.
9. La Commissione provvede inoltre a valutare gli
aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove metodologie
di analisi di rischio, nonche' gli ulteriori requisiti di
sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate
dall'allegato 2.
10. La Commissione puo' sospendere o limitare
l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non
sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire
le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento,
qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico,
sara' adottato d'intesa con gli uffici territoriali di
Governo competenti e dovra' anche indicare i percorsi
alternativi.
11. La Commissione si avvale delle competenze e
dell'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, con oneri a carico dei gestori.».



 
Art. 2.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. I comitati e gli organismi indicati all'articolo 1 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, gli organismi sopra citati presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle infrastrutture, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei medesimi organismi e, nel caso di proroga della durata degli stessi, possono essere confermati.
 
Art. 3.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente provvedimento, tenuto conto anche degli effetti derivanti, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla soppressione delle commissioni e degli organismi gia' operanti presso questo Ministero e non menzionati nell'articolo 1, nonche' di corrispondenti riduzioni delle spese sostenute rispetto a quelle sostenute nel 2005 relativamente alle commissioni ed organismi che comportano soltanto costi indiretti a carico dell'amministrazione, deriva una riduzione della spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore al trenta per cento di quella sostenuta nell'anno 2005 per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.
2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
3. In particolare, i gettoni di presenza, le indennita' o qualsiasi altro compenso comunque denominato spettante a coloro che, a qualsiasi titolo, compongono i comitati e gli organismi indicati all'articolo 1, sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti finanziari di cui al comma 1.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 58 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».



 
Art. 4.
Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 231
 
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