Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 92 |
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Limitazione delle strutture di supporto per comitati ed altri organismi del Ministero delle infrastrutture 1. I comitati e gli organismi di seguito indicati, per tutte le attivita' di segreteria e supporto al funzionamento, si avvalgono direttamente delle competenti strutture delle articolazioni ministeriali rispettivamente indicate, con conseguente soppressione di ogni altrastruttura di supporto diversa da quelle cosi' indicate, in modo da conseguire la corrispondente riduzione della spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione per il loro funzionamento, nonche' la eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e funzionali: a) Commissioni di sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni statali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali; b) Comitato pari opportunita' di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali; c) Commissione interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica della convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici; d) Commissione per Roma Capitale, di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali; e) Commissione per il Giubileo a Roma e nel Lazio di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali; f) Commissione per il Giubileo al di fuori del Lazio ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali; g) Comitato di sorveglianza del PON Trasporti Q.C.S. 2000/2006 di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei; h) Comitato di sorveglianza del Programma Urban II di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 19 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, per l'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei; i) Gruppo di Lavoro «Trasporti» istituito a supporto del Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, 2000-2006, punto 6.4.3 «Sorveglianza» approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2050 del l° agosto 2000, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei; l) Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici; m) Comitati tecnico amministrativi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche; n) Comitato di sovrintendenza per la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche; o) Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituite ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche; p) Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituita ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dall'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative; q) Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, e relativo Ufficio di piano, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente, rispettivamente, ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Magistrato alle acque di Venezia; r) Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali; s) Commissione istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali; t) Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, del personale ed i servizi generali - Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio; u) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente alla Segreteria tecnica del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali; v) Commissione permanente per le gallerie, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, ai sensi della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo file di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario e' il seguente: «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso.». - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. - Il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e' il seguente: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti al componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dal rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dal commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, recante: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55 e' il seguente: «Art. 2. (Composizione e nomina delle Commissioni). - 1. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici centrali delle amministrazioni dello Stato sono composte: da due rappresentanti dell'amministrazione cui gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal sopraintendente dell'Archivio centrale dello Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno. 2. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi, istituite presso gli uffici periferici, nonche' presso gli uffici giudiziari di cui al comma 2 dell'art. 1, sono composte: da due rappresentanti dell'ufficio al quale gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal direttore del competente archivio di Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno. 3. Le commissioni di cui al comma 1, sono nominate dai dirigenti generali o dai corrispondenti organi di vertice; le Commissioni di cui al comma 2, sono nominate dai dirigenti preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale.». - Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1 987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1987, n. 160, supplemento ordinario e' il seguente: «Art. 41. (Pari opportunita). - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva». - Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920 recante: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita' e atti connessi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1973, n. 19, e' il seguente: «Art. 7. - I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano alle riunioni del Consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di attivita', dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni seguenti: a) immunita' da arresto personale o da detenzione nonche' da sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di delitto flagrante; b) immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti; c) inviolabilita' degli incartamenti e documenti ufficiali; d) tutte le necessarie agevolazioni amministrative d'uso, segnatamente in materia di spostamento e di soggiorno. Le disposizioni del presente articolo si applicano del pari al rappresentante delle Comunita' europee che partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.». - Il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, e' il seguente: «Art. 2 (Commissione per Roma Capitale e programma degli interventi per Roma Capitale). - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma. 2. Entro quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di realizzazione, nonche' gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il sindaco di Roma propone al consiglio comunale il programma degli interventi. Il consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale. 4. La Commissione per Roma Capitale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di modificazione del programma adottato dal consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni, trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili. 5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei Ministri assegna al consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili. 6. La delibera del consiglio comunale di Roma di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4. 7. Il programma adottato all'unanimita' dalla Commissione per Roma Capitale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza il provvedimento e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane. 8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonche' per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono definite le modalita' per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.». - Il testo dell'art. 1, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e' il seguente: «2. La commissione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la citta' di Roma e le altre localita' della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano puo' essere modificato e integrato anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8». 2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.». - Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, recante: «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1997, n. 187, e' il seguente: «Art. 2 (Modalita' di redazione del piano). - 1. Per l'attuazione della presente legge e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane. 3. Lo svolgimento dell'attivita' della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato. 4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'art. 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovra' attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettivita' a basso costo o in comunita' religiose, da' priorita' al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi. 5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'art. 1, comma 3. 6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entita' del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Esse devono altresi' documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale. 7. Qualora gli interventi per i quali e' richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole. 8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'art. 3, comma 1. 9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Il comune puo' trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta e' presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo. 10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale. 11 . Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che e' approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 1. 12. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di quindici unita', di cui due dirigenti, secondo le modalita' e i criteri di cui al citato art. 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura. 13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attivita'. 14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.». - Il regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260/1999 concernente: «Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali» e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L161 del 26 giugno 1999. - Il decreto ministeriale 19 luglio 2000, recante: «Programmi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile - URBAN II» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2000, n. 214, supplemento ordinario. - La decisione della Commissione europea notificata con il numero C (2000) 2050 del 1° agosto 2000, reca: approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e cioe' la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e il Molise che beneficia del sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1 in Italia ed e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186. - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, recante: «Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1948, n. 7, e ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e' il seguente: «Art. 4. - Contro le determinazioni con le quali la amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione e' ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti. A dare parere sui ricorsi e' istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale fanno parte: a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o un consigliere di Stato, come presidente; b) un consigliere della Corte dei conti; c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; d) quattro ispettori generali del Genio civile; e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; h) il funzionario del Ministero dei lavori pubblici preposto all'ufficio dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche; i) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato; l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali fra appaltatori designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dell'industria e del commercio; m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali fra operai edili, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'organizzazione sindacale piu' rappresentativa a carattere nazionale; n) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dell'amministrazione statale competente o un rappresentante dell'ente pubblico non statale interessato, a norma del terzo comma del successivo art. 7. Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di meta' dei componenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal personale dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, al quale possono essere aggregati un ingegnere del Genio civile ad un funzionario della Ragioneria generale dello Stato. Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entita' dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministero del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. La Commissione, in relazione all'esito del ricorso, stabilira' se le spese suddette, debbano essere poste, in tutto o in parte, a carico del ricorrente o dell'amministrazione. Le erogazioni sono disposte con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, stabilira' con suo decreto i compensi da corrispondersi al presidente e ai componenti della Commissione nonche' ai funzionari di segreteria.». - Il testo dell'art. 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante: «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174, e' il seguente: «Art. 3. - Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT e' istituito il comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto: a) direttore del settore infrastrutture del SIIT con funzioni di presidente; b) dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del settore infrastrutture; c) un avvocato dello Stato designato dalle avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del SIIT; d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; h) un rappresentante del Ministero della salute; i) un rappresentante del Ministero della giustizia; j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.». - Il testo dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, recante: «Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1980, n. 343, e' il seguente: «Art. 2. - Per i fini di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici coordina l'attuazione dei piano generale di interventi organici per la costruzione di acquedotti, di fognature, di opere di difesa dei litorali e degli abitati, di opere di interesse del comprensorio agricolo, di strade e di manufatti al loro servizio, di opere di risanamento e consolidamento del patrimonio edilizio demaniale, di opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali di uso pubblico, di opere di risanamento e consolidamento di immobili di interesse storico, artistico, monumentale, nonche' di quant'altro sara' programmato ai sensi della presente legge. Gli interventi sono attuati secondo competenza dal Ministero dei lavoro pubblici, d'intesa con il Ministero della marina mercantile per le opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali, dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Ravenna e dagli altri enti preposti specificamente alla difesa del suolo ed alla regolamentazione delle acque. Il piano degli interventi per le opere di interesse del comprensorio agricolo del Ravennate da attuare ai sensi del primo comma, nonche' per il ripristino delle officiosita' delle chiuse demaniali "S. Bartolo", "Rasponi" e "S. Marco", e' predisposto dalla regione Emilia-Romagna, di intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' istituito un comitato di sovrintendenza col compito di predisporre ed approvare il piano generale degli interventi. Il comitato e' cosi' composto: dal provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, che lo presiede; dall'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Ravenna; dal comandante del porto di Ravenna in rappresentanza del Ministero della marina mercantile; da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; dal soprintendente ai monumenti per le province di Ravenna, Forli', Ferrara in rappresentanza del Ministero dei beni culturali; da tre rappresentanti della regione Emilia-Romagna, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze; da tre rappresentanti del comune di Ravenna. Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonche' la progettazione e la realizzazione delle opere sono di norma eseguiti dagli enti ed uffici competenti e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate. In caso di inerzia di uno o piu' degli enti preposti all'attuazione degli interventi previsti nel piano generale, il Ministero dei lavori pubblici puo' invitare gli enti stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, all'attuazione degli interventi provvede il Ministero dei lavori pubblici stesso, direttamente o attraverso affidamento in concessione. Per le finalita' di cui alla presente legge, alle sedute del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti designati dalla regione Emilia-Romagna, due rappresentanti designati dal comune di Ravenna, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dei beni culturali.». - Il testo dell'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1938, n. 177: «Art. 129. - Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituita una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro. Debbono comunque far parte della Commissione: a) il direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche e il direttore capo della divisione per le case popolari ed economiche ovvero un funzionario della divisione stessa da lui delegato, del Ministero dei lavori pubblici; b) il direttore generale della Cassa depositi e prestiti; c) un magistrato dell'ordine giudiziario ed un funzionario dell'Avvocatura dello Stato, aventi grado non inferiore al 5°; d) due componenti della magistratura del Consiglio di Stato; e) un funzionario da designarsi dal Ministero delle finanze. Il Ministro provvede con suo decreto alla composizione della segreteria. La Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti, funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente o da uno dei componenti da lui delegato. Il Ministro con suo decreto determina, a datare dal 28 ottobre e per la durata di un triennio, la composizione della Commissione e delle sue Sezioni le quali non possono subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali sostituzioni rese indispensabili da circostanze di forza maggiore.». - Il testo dell'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1984, n. 332, e' il seguente: «Art. 4. - E' istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonche' da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato. Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresi', con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso. Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento. Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.». - Il testo dell'art. 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, recante: «Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1972, n. 1, e' il seguente: «Art. 6. - Per l'acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 30 ottobre 1971, n. 865. La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati e' disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici. Tale delibera, da adottarsi entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.». - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante: «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, e' il seguente: «Art. 7. - 1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, puo' avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e puo' stipulare apposite convenzioni con societa' di servizi, anche ai fini dell'attivita' di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali. 2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualita' di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unita'. 3. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 2 sara' corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.». - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2003, n. 137, e' il seguente: «Art. 8 (Consulta degli iscritti). - 1. E' istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'art. 13, comma 1; dura in carica cinque anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria. 2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento. 3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale del RID, nonche' su richiesta di almeno la meta' dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8. 4. La consulta e' costituita da: a) cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico; b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo; c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile; d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente. 5 . Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'art. 4, comma 5, lettere d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresi' sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art. 12, comma 1, lettera c). 6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore. 7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; puo' altresi' parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti. 8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni. 9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID.». - Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8 . All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.». - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2006, n. 235, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 4 (Commissione permanente per le gallerie). - 1 . Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 2. La Commissione e' composta dal presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Commissione e' nominata con provvedimento del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. 3 . La Commissione assicura il rispetto da parte dei gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza. 4. Per i trafori internazionali ricadenti nella rete transeuropea, tali funzioni sono svolte dalle relative Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti. Nel caso in cui esistano due autorita' amministrative distinte, le decisioni di ciascuna di esse, nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilita' relative alla sicurezza della galleria, sono adottate previo accordo dell'altra autorita'. 5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 3 predisposti dal gestore della galleria ed effettua le ispezioni, le valutazioni ed i collaudi di cui all'art. 11. 6. La Commissione provvede alla messa in servizio delle gallerie non aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, secondo le modalita' fissate nell'allegato 4. 7. La Commissione garantisce che il gestore svolga i seguenti compiti: a) effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti; b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento; c) definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza; d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi. 8. La Commissione individua le gallerie che presentano caratteristiche speciali e per le quali occorre prevedere misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare. 9. La Commissione provvede inoltre a valutare gli aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio, nonche' gli ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate dall'allegato 2. 10. La Commissione puo' sospendere o limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, sara' adottato d'intesa con gli uffici territoriali di Governo competenti e dovra' anche indicare i percorsi alternativi. 11. La Commissione si avvale delle competenze e dell'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con oneri a carico dei gestori.».
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| Art. 2. Durata degli organismi e relazione di fine mandato 1. I comitati e gli organismi indicati all'articolo 1 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, gli organismi sopra citati presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle infrastrutture, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei medesimi organismi e, nel caso di proroga della durata degli stessi, possono essere confermati. |
| Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente provvedimento, tenuto conto anche degli effetti derivanti, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla soppressione delle commissioni e degli organismi gia' operanti presso questo Ministero e non menzionati nell'articolo 1, nonche' di corrispondenti riduzioni delle spese sostenute rispetto a quelle sostenute nel 2005 relativamente alle commissioni ed organismi che comportano soltanto costi indiretti a carico dell'amministrazione, deriva una riduzione della spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore al trenta per cento di quella sostenuta nell'anno 2005 per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006. 2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. 3. In particolare, i gettoni di presenza, le indennita' o qualsiasi altro compenso comunque denominato spettante a coloro che, a qualsiasi titolo, compongono i comitati e gli organismi indicati all'articolo 1, sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti finanziari di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente: «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
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| Art. 4. Pari opportunita' tra donne e uomini 1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Di Pietro, Ministro delle infrastrutture Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 231 |
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