Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 22 maggio 2007 |
Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», la quale all'art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa; Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 338/2000, nonche' un incremento delle risorse finanziarie da destinare al riguardo; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 18 aprile 2007; Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, espresso con la nota del 21 febbraio 2007;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000. 2. La procedura di selezione degli interventi e' diretta alla formazione di un piano triennale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto. 3. Il piano triennale assume come riferimento la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome dalla normativa vigente in materia. 4. Le modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento, le condizioni di ammissibilita' ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi. |
| Art. 2.
Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento
1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono: a) le regioni; b) le province autonome di Trento e di Bolzano; c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d) le universita' statali, ovvero le fondazioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388/2000; e) le universita' non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle universita' e ad esse stabilmente collegate; f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute; g) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; h) i consorzi e gli enti istituzionali ed operativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiti appositamente per le finalita' di cui alla legge n. 338/2000; i) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e ss. del codice civile, a condizione che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; j) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; k) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro, che siano provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari. 2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere i), j), k) del comma precedente devono essere validamente documentati, a pena di esclusione, mediante produzione di copia dello statuto. |
| Art. 3.
Tipologie di interventi e spese ammissibili
1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto: A) i seguenti interventi su immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari: 1) abbattimento delle barriere architettoniche; 2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza; 3) manutenzione straordinaria; B) gli interventi di recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento; C) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari; D) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lettere i), j), k) di edifici gia' adibiti a tale scopo. 2. Per gli interventi di tipologia A) sono finanziabili le spese necessarie all'esecuzione dei lavori e delle opere indicate in tali interventi. Non sono ammesse le spese tecniche e generali, le spese per arredi e le spese per attrezzature didattiche e scientifiche. 3. Per gli interventi di tipologia B), C), D) sono finanziabili le spese per l'acquisto delle aree e/o dell'immobile oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento, per arredi fino ad un massimo di 2.000,00 euro a posto letto, per attrezzature didattiche e scientifiche. 4. Le spese tecniche e generali diverse da quelle di intervento e di acquisto di cui ai comma 2 e 3 sono escluse dal cofinanziamento. 5. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella nella Gazzetta Ufficiale di pubblicazione del presente decreto purche' adeguatamente documentate e rendicontate. 6. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, sono tenuti, per norma vigente, al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, non possono derogare da tale vincolo neanche se l'intervento viene appaltato in data antecedente a quella di pubblicazione del piano. 7. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi gia' iniziati o gia' terminati al momento della pubblicazione del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 3, punto 1, lettera D), alla data di pubblicazione del presente decreto non dovra' essere gia' stato stipulato l'atto di acquisto del bene per il quale si chiede il cofinanziamento. 8. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari. E' facolta' dell'operatore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti universitari non residenti nella struttura. 9. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati all'art. 1 del presente decreto sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Pertanto per gli interventi di cui al comma 1, lettere B), C), D), vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, con le modalita' e i servizi essenziali stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, in percentuale non inferiore al sessanta per cento sul totale, ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere e), f), g), i), j), k), a pena di decadenza dal beneficio, come da condizione specificata nella apposita convenzione. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, la SUM di Firenze e l'ASP dei Politecnici di Milano e Torino destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse. 10. Ai fini di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e dello scambio di esperienze e conoscenze e' consentito l'utilizzo sino ad un massimo del dieci per cento del totale dei posti alloggio ad uso foresteria per dottorandi, borsisti e assegnisti. 11. Sulla struttura cofinanziata gravano i seguenti obblighi, che saranno riportati nella apposita convenzione da sottoscrivere con i soggetti destinatari: a) completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento e la restituzione delle somme gia' erogate. Per eventi e cause di forza maggiore e' consentita la parziale realizzazione, purche' di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi; b) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venticinque anni; c) divieto di alienazione per venticinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali; d) costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, che abbiano competenza o sede per la localita' ove l'immobile/i e' posto. Questi, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile dovra' essere fatta dal beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potra' essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica; e) nel caso di alienazione prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera d), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo; f) controllo della regione o della provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del precedente comma 9. 12. La violazione delle condizioni poste al comma precedente dara' luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilita' dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andra' completamente restituita al Ministero dell'universita' e della ricerca. 13. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della convenzione, la iscrizione nei registri immobiliari e la attuazione delle condizioni specificate e' a carico del soggetto beneficiario del cofinanziamento. |
| Art. 4.
Formulazione delle richieste di cofinanziamento
1. Le richieste da parte dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, ai fini del cofinanziamento degli interventi indicati al precedente art. 3, devono essere formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per ammissione, selezione, graduatoria di priorita'. Tale modello, con le note per la compilazione, e' adottato con separato decreto ministeriale, e reso disponibile presso il sito Internet del Ministero dell'universita' e della ricerca (www.miur.it); l'invio per posta elettronica al MUR del modello debitamente compilato dovra' avvenire entro il termine indicato al successivo art. 5, comma 1. L'invio avverra' in automatico con la chiusura della procedura da parte dell'operatore. 2. Il modello cartaceo corrispondente al modello informatizzato di cui al punto precedente, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato entro il termine indicato al predetto art. 5, comma 1, al Ministero dell'universita' e della ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma. Copia del medesimo modello deve essere trasmessa, entro gli stessi termini, alle regioni o province autonome competenti per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali forniscono alla Commissione, entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di cui all'art. 5, comma 1, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione sulla base di tre possibili livelli: non coerente, coerente, particolarmente coerente. Tale indicazione costituisce elemento di valutazione degli interventi da parte della Commissione ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), del presente decreto. Le buste contenenti la richiesta devono riportare la dicitura «Richiesta di cofinanziamento per alloggi e residenze per studenti universitari». 3. A corredo del modello di cui al precedente comma 2 ed entro lo stesso termine di scadenza, a pena di esclusione, devono essere inviati al Ministero dell'universita' e della ricerca il progetto sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico opportunamente protetto e la documentazione di seguito specificata, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione: a) per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere i), j), k): documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria; b) relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto atta a consentire alla Commissione di individuare gli elementi salienti dello stesso; c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni come indicato al successivo art. 6, comma 1, lettere a), b), c); d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilita' dei beni immobili, come descritto al successivo art. 6, comma 1, lettera d); e) il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere; f) il piano economico-finanziario dell'intervento composto da quadro economico e da piano di fattibilita' economica; g) la relazione e la documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella localita' di realizzazione; h) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, come indicato al successivo art. 6, comma 1, lettera d); i) dichiarazione di conformita', da parte del tecnico progettista, dei prezzi agli elenchi dei prezzi unitari del Provveditorato regionale OO.PP. o agli elenchi dei prezzi unitari della regione o provincia autonoma di competenza; j) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruita' del costo previsto e la disponibilita' anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilita' di esproprio. 4. La documentazione di cui ai precedenti punti d), h), puo' essere sostituita da autocertificazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f). Ove lo ritenga opportuno la Commissione puo' richiedere la relativa documentazione. 5. A pena di esclusione, le domande devono riguardare esclusivamente interventi di cui all'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 5.
Presentazione delle richieste di cofinanziamento e scadenze per i successivi adempimenti
1. La richiesta completa della documentazione indicata all'art. 4, deve essere presentata al Ministero dell'universita' e della ricerca, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 4, art. 1 della legge n. 338/2000. Copia della richiesta, senza la predetta documentazione, deve essere presentata, entro gli stessi termini e con le stesse modalita', alla regione o provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi. Ai fini del rispetto del termine di presentazione di cui al precedente paragrafo, fara' fede la data di accettazione dell'ufficio postale di spedizione, qualora la spedizione sia effettuata mediante servizio postale; qualora la spedizione sia stata effettuata mediante servizi di recapito diversi dal servizio postale, ovvero la documentazione sia stata consegnata direttamente, ai fini del rispetto del termine di cui al precedente paragrafo fara' fede la data di protocollo di ricevimento al MIUR. 2. Entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del piano triennale di cui al successivo art. 7, per gli interventi inseriti in tale piano i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero dell'universita' e della ricerca, allo stesso indirizzo e con le stesse modalita' sopra indicate, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo, come indicato all'art. 6, comma 1, lettera a) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi, come indicato all'art. 6, comma 1, lettera b). Una volta ricevuta la eventuale documentazione integrativa il Ministero dell'universita' e della ricerca invitera' il beneficiario alla stipula della convenzione. 3. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto, deve essere tenuto presente che i lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A), B), C), a pena di esclusione, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 1. Entro tale scadenza deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera D). Nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A), il termine di inizio lavori puo' essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza. 4. Ove il piano triennale definito con le modalita' indicate dal presente decreto non preveda la completa utilizzazione delle risorse, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, potra' essere prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento. |
| Art. 6.
Individuazione degli interventi finanziabili
1. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000, verificata la sussistenza di quanto previsto al precedente art. 4, procede alla individuazione degli interventi ammissibili sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti: a) il progetto allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo cosi' come definito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonche' dell'elenco degli elaborati. Ove il progetto presentato sia di livello definitivo, per il progetto esecutivo, che verra' successivamente elaborato ed utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal Codice degli appalti dovra' comprendere anche la verifica circa la corrispondenza con il progetto definitivo ed in particolare la conferma dei posti alloggio e il rispetto degli standard di cui all'allegato A) del decreto ministeriale relativo agli standard minini dimensionali e qualitativi. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), i), j), k) tale verifica puo' essere garantita anche attraverso una autocertificazione del legale rappresentante; b) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entita' delle opere ed alle prestazioni attese. Il prezzo di acquisizione di eventuali aree o immobili deve essere congruo rispetto alle prestazioni attese ed ai prezzi di mercato locali, sommando costi di acquisto e di intervento. Il valore dell'area o dell'immobile deve risultare da apposita stima dell'U.T.E. competente, ovvero da perizia giurata redatta da tecnico abilitato con riserva di opportune verifiche che la Commissione potra' ordinare; c) deve essere garantita la disponibilita' della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti. Tale disponibilita' deve risultare da idonea documentazione dimostrativa allegata alla richiesta. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), i), j), k) e' necessaria la presentazione di specifica garanzia fideiussoria. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2; d) l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare nella piena disponibilita' del richiedente (proprieta' o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione solo per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali tali requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprieta' o diritto reale di godimento e destinazione d'uso almeno per i venticinque anni successivi all'intervento. Dette condizioni devono essere opportunamente dichiarate e documentate al momento della stipula della Convenzione; e) gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere B), C), D) sono ammessi al cofinanziamento a condizione che venga verificato e documentato il rispetto degli standard indicati nell'allegato A del decreto ministeriale relativo agli standard minimi dimensionali e qualitativi; f) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una estensione minima comprendente quaranta posti alloggio. Nel caso di nuova costruzione e ampliamento, nonche' di acquisto di edifici, l'intervento e' ammissibile a condizione che comporti un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentoquaranta posti alloggio; gli interventi che superano tale soglia saranno considerati, ai fini del contributo, solo entro il limite massimo dei duecentoquaranta posti alloggio. Negli altri casi l'intervento e' ammissibile a condizione che interessi e comprenda almeno quaranta posti alloggio, anche gia' esistenti; g) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno 200.000,00 euro. 2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, sulla base delle priorita' di seguito indicate e delle ponderazioni stabilite per ciascuna priorita' dalla Commissione stessa, formula le due graduatorie degli interventi, come distinti all'art. 7, comma 4, del presente decreto. 3. Costituiscono titolo di valutazione per la formazione delle graduatorie: a) economicita', valutata distintamente per tipologie, in rapporto al costo globale di realizzazione e gestione dell'intervento, in relazione alla localizzazione urbana e geografica e alle caratteristiche contestuali specifiche dell'intervento, nonche' al grado di sostenibilita' ambientale ed innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.), (max 20 punti); b) richieste di cofinanziamento inferiori al 50% per effetto della compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 5 punti); c) grado di coerenza con la programmazione delle regioni e delle province autonome (max 10 punti); d) percentuale di cofinanziamento della quota a carico dei proponenti da parte delle regioni o delle province autonome (anche con fondi per l'edilizia residenziale pubblica), (max 10 punti); e) previsione della gestione in convenzione con le regioni, le province autonome e gli organi regionali (max 5 punti); f) intervento su immobili preesistenti, con particolare riferimento a immobili di interesse storico localizzati in zone di facilitata accessibilita' rispetto alle sedi universitarie (max 10 punti); g) appartenenza alle categorie a), b), c), d), e), f), g), h) di cui all'art. 2, comma 1 (max 5 punti); h) incremento del numero dei posti alloggio cofinanziabili, distintamente per tipologia d'intervento e congruita' in relazione al fabbisogno e alla dotazione di posti alloggio nel contesto territoriale (max 20 punti); i) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario (max 5 punti); j) rapidita' del risultato di utilizzabilita' dell'opera, in funzione del livello di progettazione raggiunto (definitivo o esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permessi di costruire, autorizzazioni, nulla osta, ecc.), (max 10 punti). |
| Art. 7.
Piani triennali
1. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quelli richiesti dai proponenti, entro il limite massimo del 50% del costo totale di ciascun intervento. 2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere B), C) del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprieta' dei soggetti indicati al precedente art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno trentennale, nel caso di immobili acquisiti dopo il 31 dicembre 2003, il valore degli stessi alla data dell'acquisizione viene considerato come apporto del soggetto ai fini della copertura finanziaria della quota a proprio carico. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento delle stesse. 3. La quota di cofinanziamento statale non potra', comunque, superare l'importo complessivo dei lavori. 4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati: a) 32 milioni di euro per l'anno 2006 previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006, tabella C) e 31,972 milioni di euro per l'anno 2007, 31,332 milioni di euro per l'anno 2008 e 31,977 milioni di euro per l'anno 2009, previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007, tab. C); b) le risorse disponibili di cui all'art. 9 del decreto ministeriale del 10 dicembre 2004 (piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari). 5. Ai fini della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di piano triennale, vengono ripartite su base regionale quote pari al trenta per cento per ciascuna delle risorse di cui al precedente comma in rapporto: al numero complessivo di studenti fuori sede nell'anno accademico 2005/2006; al numero complessivo dei posti letto in alloggi e residenze per studenti universitari, inclusi quelli che saranno realizzati per effetto dei finanziamenti della legge n. 388/2000. 6. Le quote rimanenti vengono ripartite, indipendentemente dalla collocazione regionale, sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 6, comma 2. 7. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1, A2, A3 e' destinata la dimensione complessiva pari a 32 milioni di euro. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere B), C), D) sono destinate le risorse residuate dal precedente Piano, la quota relativa alle restanti annualita' e l'eventuale quota residua delle risorse disponibili per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1, A2, A3. 8. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta un primo Piano triennale, che individua gli interventi A1, A2 e A3 ammessi al cofinanziamento, ed un secondo Piano triennale che individua gli interventi B), C), D) ammessi al cofinanziamento; gli interventi dei due Piani rientrano nei limiti delle risorse disponibili e con la graduatoria di quelli ammessi con riserva. 9. I piani triennali, che vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, prevedono anche le condizioni e le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi e quelle previste dall'art. 5, comma 3, del presente decreto, nonche' le modalita' di assegnazione dei finanziamenti stessi e di quelli derivanti dalle economie di cui al successivo art. 8, comma 2, a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria. |
| Art. 8.
Assegnazione ed erogazione dei cofinanziamenti
1. Per gli interventi inseriti nei piani triennali sono adottati i decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento. 2. L'adozione di tali decreti e' subordinata alla preventiva stipula di una apposita convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'art. 3, comma 11, del presente decreto. 3. La misura del cofinanziamento assegnato e' successivamente rideterminata tenendo conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, l'entita' effettiva del contributo e' rideterminata sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Non sono finanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. 4. Le somme assegnate secondo quanto previsto al precedente comma sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori ovvero dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalita' previsti nelle singole convenzioni. Per gli acquisti di cosa futura il pagamento e' effettuato al momento del trasferimento di proprieta' del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento. |
| Art. 9.
Affidamento della realizzazione degli interventi
1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. 2. La copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti privati e' verificata in sede delle presentazione della domanda di cofinanziamento. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo. Roma, 22 maggio 2007 Il Ministro: Mussi
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 29 |
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