Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 89 |
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visti gli articoli da 190 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633; Visto l'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Visto l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni; Visti gli articoli da 52 a 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visti gli articoli 8, 13 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante disposizioni per la riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 settembre 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante, tra l'altro, disposizioni per la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della commissione per la cinematografia e relative sottocommissioni e sezioni e della giuria per i premi di qualita'; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 5 febbraio 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 16 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Consulta per lo spettacolo
1. Il Comitato per i problemi dello spettacolo gia' istituito dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni, acquisisce la denominazione di Consulta per lo spettacolo. La Consulta svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attivita' dello spettacolo. 2. La Consulta e' divisa in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. 3. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la presiede, ed e' composta da non piu' di sette componenti per ciascuna sezione. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato. 4. Ai lavori della Consulta partecipano i titolari degli uffici dirigenziali di prima fascia del Ministero competenti nel settore dello spettacolo. Possono partecipare ai lavori il Capo di gabinetto ed il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero medesimo. La partecipazione ai lavori di tutti i predetti soggetti avviene alla sola attivita' istruttoria, a titolo di supporto tecnico, senza diritto di voto e senza diritto a compenso ne' a trattamenti di missione o gettoni di presenza. 5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti il numero dei componenti di ciascuna sezione, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' le modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il testo degli articoli da 190 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, e' il seguente: «Art. 190. E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.». «Art. 191. Il comitato e' composto: a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare; b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa; e) di un rappresentante del p.n.f.; d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni, e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale; e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare e, del capo dell'ufficio della proprieta' letteraria scientifica ed artistica; f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonche' di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo; g) del presidente della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE); h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.». «Art. 192. Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sara' richiesto dal Ministro stesso.». «Art. 193. Il comitato puo' essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'art. 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e' comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri. Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del comitato, puo' invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto. «Art. 194. La segreteria e' affidata al capo dell'ufficio della proprieta' letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare. 194-bis. 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, e' consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte. 2. La richiesta deve precisare: a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura; b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione. 4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. 5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese. 7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione. 8. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale e' stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'art. 308 del codice di procedura civile.». «Art. 195. Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata. 1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e' consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una Camera, il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997. 2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva n. 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati; b) della direttiva n. 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva n. 96/19/CE, che modifica la direttiva n. 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosita', obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. 3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilita' in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo. 4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attivita' di cui all'art. 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attivita' che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti. 5 - 7. (Abrogati). 8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, puo' realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite. 9. Quanto previsto dalla lettera a), dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994. 10. - 13. (Abrogati). 14. Sono consentite durante il periodo di validita' delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o di societa' cooperative a responsabilita' limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione. 15. - 21. (Abrogati). 22. E' abrogato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. 23. - 24. (Abrogati). 25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate puo' avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilita' autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori. 27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni. 28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresi' le modalita' e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonche' le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita' di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio, nonche' i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati: a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante; b) denominazione e codice fiscale della societa' editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonche' eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del codice civile; c) sede legale; d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita; e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno; f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicita', nonche', per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni. 29. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge. 30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'art. 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al comma 28. 31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. 33. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. 34 ... 35 ... 36 ... 37 ... 38 ... 39 ... 40. Alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250. 41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalita' prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalita' prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione e' il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'art. 2621 del codice civile. 44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facolta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997. 46. Sono abrogati: a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268; c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73; d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382; f) l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonche' l'art. 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria; g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»; h) l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b). 47. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46. 48 ... 49. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti. 50. Al fine di assicurare continuita' al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, e' erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso. 51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994. 52 ... 53 ... 54 ... 55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995. 56. Al comma 4, dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995». 57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione e' ripristinata a norma del comma 2 dell'art. 17, legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma e' cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione. 58. (Abrogato). 59. - 70. (Abrogati). 71 ...». Il testo dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente: «Art. 12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti; b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi; c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze; d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge; e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso; f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura; g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita'; h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali; i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione; l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato; m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari; o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti; q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni; s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio; t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali. 2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro. 3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.». - Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, e' il seguente: «Art. 3. Il Ministro. - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE. 2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'art. 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal segretario generale del Ministero. 3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'art. 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure. 4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di controllo interno.». «Art. 4. Organi consultivi. - 1. Sono organi consultivi del Ministero: a) il consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; b) i comitati tecnico-scientifici; e) i comitati regionali di coordinamento; d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge. 2. La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'art. 11, comma 1.». - Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10, e' il seguente: «Art. 2. Commissioni di esperti. - 1 ... 2. L'art. 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' abrogato.». «Art. 3. Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. - 1 ... 2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati. 3 ... 4 ...». - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, d.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16. - Il testo degli articoli da 52 a 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: «Art. 52. Attribuzioni. - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali.». «Art. 53. Aree funzionali. - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita' culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.». «Art. 54. Ordinamento. - 1. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del servizio di controllo interno del Ministero. 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.». - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, e' il seguente: «Art. 10. Riordino dei compiti operativi e gestionali. - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri; c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire. 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni. 3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3. 3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane. 5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. 6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6, dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato in complessive 190 unita'. 6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. 6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1, dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6, dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. 7. - 9. (Abrogati). 10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime. 11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988. 11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purche' non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa' per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese. 11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato presso la societa'. 11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.». - Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente: «Art. 10. Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprieta' letteraria e diritto d'autore. - 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di: a) beni culturali e ambientali; b) cinematografia; c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; d) sport; e) proprieta' letteraria e diritto d'autore. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche; d) quanto alla materia di cui alla lettera a), del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne' l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis), del comma 1, dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare; e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi; f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati; g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra' assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.». - Si riporta il testo dell'art. 8, come modificato dal presente decreto e il testo degli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29: «Art. 8. Commissione per la cinematografia. - 1. Presso il Ministero e' istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione e' composta dalle seguenti sottocommissioni: a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'art. 13, comma 6; b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art. 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai. 2. Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici; b) valutazione della qualita' tecnica del film; c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico; d) qualita' dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie. 3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50 per cento della valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalita' di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1. 5. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicita' definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4. 6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.». «Art. 13 (Disposizioni per le attivita' di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6. 2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento. 3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5. 4. Nel decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera. 5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa. 6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura. 7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui all'art. 17.». «Art. 17 (Premi di qualita). - 1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'art. 13, comma 7, i premi di qualita' di cui al comma 3. 2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'art. 3 puo' presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualita' dei lungometraggi realizzati. 3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto del Ministro. 4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166. - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2005, n. 146, e' il seguente: «Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore). - 1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita' culturali previsti dall'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. All'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: "con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.". 3. All'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita" sono inserite le seguenti: "congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri". 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164, e' il seguente: «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero del commercio internazionale; 8) Ministero delle comunicazioni; 9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 11) Ministero delle infrastrutture; 12) Ministero dei trasporti; 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 14) Ministero della salute; 15) Ministero della pubblica istruzione; 16) Ministero dell'universita' e della ricerca; 17) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 18) Ministero della solidarieta' sociale.". 2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale e' trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: "programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione". 2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino a: "politica industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale". 2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma e' sostituito dal seguente: "Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". 2-quinquies. L'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato. 3. E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attivita' produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. E istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse. 6. E' istituito il Ministero della solidarieta' sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi' trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu'. 7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. 8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarieta' sociale e del Ministero del commercio internazionale. 9. Le funzioni di cui all'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6. E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007. 9-ter. All'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: ", ivi compresi la registrazione a livello internazionale" fino a: "specialita' tradizionali garantite" sono soppresse. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008. 10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis. 11. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole e forestali". 12. La denominazione "Ministero dello sviluppo economico" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle attivita' produttive" in relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis. 13. La denominazione "Ministero del commercio internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle attivita' produttive" in relazione alle funzioni di cui al comma 3. 13-bis. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio". 14. La denominazione "Ministero delle infrastrutture" sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4. 15. La denominazione "Ministero dei trasporti" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 5. 16. La denominazione "Ministero della pubblica istruzione" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" in relazione alle funzioni di cui al comma 7. 17. La denominazione "Ministero dell'universita' e della ricerca" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" in relazione alle funzioni di cui al comma 8. 18. La denominazione "Ministero della solidarieta' sociale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente e' sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione "Ministero del lavoro e della previdenza sociale". 19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche' le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione; d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani; e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di' interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarieta' sociale della relativa attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarieta' sociale, fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa. 19-ter. All'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in dipartimenti; b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'art. 53»; c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) turismo". 19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. 19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38, commi 2, 3 e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del 1983. 20. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;". 21. All'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "Ministro per gli affari regionali" sono inserite le seguenti: "nella materia di rispettiva competenza". 22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19: a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali; b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale puo' avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale dei giovani; d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi', all'unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' sostituito dal seguente: "2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". 23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi' entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma. 23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita' per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater. 24. All'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,». 24-bis. All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro". 24-ter. Il termine di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006. 24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste. 24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attivita' del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero. 24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi. 24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 24-octies. All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero". 24-novies. All'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonche' di consigliere regionale" sono soppresse. 25. Le modalita' di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle commissioni parlamentari competenti per materia e alle commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati. 25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.». - Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, e' il seguente: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». - Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, e' il seguente: «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.». Note all'art. 1: - Per il testo del comma 67 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
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| Art. 2. Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo
1. Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni. Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresi' in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche. 2. Ogni commissione e' composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della commissione consultiva per la musica, che si compone di nove componenti, incluso il direttore generale competente. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e sono scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Due componenti della commissione consultiva per la musica sono scelti fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Uno dei componenti di ogni commissione e' designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed un altro e' designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I componenti, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere singole sedute delle commissioni. Ciascuna commissione si avvale di un segretario, nominato dal presidente fra i dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono definite le modalita' di organizzazione e di funzionamento delle commissioni.
Nota all'art. 2: - Per il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3. Commissione per la cinematografia, Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, Giuria per i premi di qualita', Commissioni per la revisione dei film, Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore.
1. Sono confermate: la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni; la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; la Giuria per i premi di qualita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; le Commissioni di primo e secondo grado per la revisione dei film, rispettivamente previste dagli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161; il Comitato permanente per il diritto d'autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' il seguente: «Art. 4 (Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche). 1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta". 2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal direttore generale competente appositamente delegato, ed e' composta dal presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-citta'. 3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente: a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto; b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma 3; c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3. 4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1. 5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art. 22, comma 5. 6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.». - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109, e' il seguente: «Art. 2 (Composizione della commissione di primo grado). - La commissione di primo grado, alla quale e' demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro. L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.». «Art. 3 (Composizione della commissione di secondo grado). - La Commissione di secondo grado e' composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica piu' elevata od, a parita' di qualifica, il piu' anziano delle due sezioni.». - Per il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
1. E' confermato il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, e' il seguente: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
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| Art. 5. Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i trattamenti economici relativi agli organi collegiali di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ferma restando l'esclusione di compensi o trattamenti di missione o gettoni di presenza, ove non siano gia' previsti dalle norme vigenti. 2. La spesa complessiva per i compensi di cui al comma 1, ivi compresa quella per i trattamenti economici relativi al periodo intercorrente dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, e' contenuta ad un livello non superiore al sessanta per cento rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2005. 3. Ai fini della determinazione dei compensi dei componenti il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999 recante Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 4. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati nel precedente comma 2, nel decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascun organo collegiale, il limite massimo di spesa per gettoni di presenza e per trattamento economico di missione erogabili per ciascun esercizio finanziario. Nell'ambito di ciascun esercizio finanziario e della medesima Direzione generale cui fanno riferimento gli organi collegiali di cui al presente articolo, e' possibile utilizzare il limite di spesa relativo ad un organo collegiale per le esigenze di un diverso organo collegiale della medesima Direzione generale, fermo restando il limite complessivo di spesa relativo agli organi collegiali di pertinenza di ciascuna Direzione generale.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si veda la nota all'art. 4.
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| Art. 6. Altri organismi confermati
1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 1 a 5, restano confermati i seguenti organismi: a) il Comitato per le pubblicazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; b) la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali prevista all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1997, n. 420; c) la Commissione per l'esame delle proposte di cessione di beni culturali offerti in pagamento di imposte di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; d) il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale previsto all'articolo 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78; e) l'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio previsto all'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; f) il Comitato per i premi agli esportatori del libro previsto all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010; g) la Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale prevista all'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1963, n. 285 e' il seguente: «Art. 11 (Comitato per le pubblicazioni). - In seno al Consiglio e' costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da: a) i due vice presidenti, il piu' anziano dei quali presiede; b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5; c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Del Comitato fa altresi' parte il capo dell'Ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario. E' compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell'Amministrazione degli Archivi di Stato. Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.». - Il testo dell'art. 1 della legge 1° dicembre 1997, n. 420, recante «Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1997, n. 284, e' il seguente: «Art. 1 (Istituzione e composizione della Consulta). - 1. E' istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalita' di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonche' le edizioni nazionali da realizzare. 2. La Consulta e' composta da: a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente; b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente; c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. 3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonche' rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.». - Il testo dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, recante «Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, e' il seguente: «Art. 42-bis (Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali). - Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita' da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio l'interesse dello Stato alla loro acquisizione e' dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato. La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, e' tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma e' integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti. Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma. L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato. Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari. Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti. Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo della imposta e degli accessori, il cedente e' tenuto al pagamento della differenza. Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede e' tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalita'. Il Ministero per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori.». - Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75, e' il seguente: «2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.». - Il testo dell'art. 132, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, e' il seguente: «4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'.». - Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, recante «Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1970, n. 4, e' il seguente: «Art. 4. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria artistica e scientifica, da lui delegato, ed e' composto da: 1) il direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri; 4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro; 5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione; 6) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero; 7) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici. Qualora se ne presenti la necessita', il Presidente ha facolta' di far partecipare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche. Il comitato puo' eleggere nel proprio seno dei sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati. Le mansioni di segreteria del comitato sono affidate a un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di qualifica non inferiore a direttore di sezione. Ai componenti del comitato ed al suo segretario sono corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.». - Il testo dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215, e' il seguente: «Art. 25 (Pubblicazioni di elevato valore culturale). - A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.».
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| Art. 7. Disposizioni finanziarie per gli altri organismi confermati
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la spesa complessiva sostenuta nel 2005 per il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 6 del presente decreto e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento. Per l'anno 2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto al periodo di tempo intercorrente fra il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore di detto decreto. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 29 ed i riferimenti al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e per il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 8. Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. |
| Art. 9. Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 durano in carica due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle Commissioni indicate, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6, che durano in carica tre anni a decorrere dalla medesima data. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, per un periodo di tempo corrispondente a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 3. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli organismi medesimi.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 10. Disposizioni finali e abrogazioni
1. Sono abrogati i commi da 59 a 70 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni. 2. E' abrogato il quarto periodo del comma 3, dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. Il quinto periodo del medesimo comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 112
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 e dell'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si vedano le note alle premesse.
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