Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 giugno 2007 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e salute Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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Il DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 125 del 31 maggio 2002, con il quale l'organismo Product Authentication Inspectorate Limited con sede nel West Sussex 65, High Street Worthing BN 11 N (UK) e domiciliata per le attivita' presso Quaser Spa in Milano, via Savare' n. 1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2003, con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Product Authentication Inspectorate Limited e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 maggio 2003; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto ministeriale 6 maggio 2003, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 29 settembre 2003; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003 e 16 settembre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 dicembre 2003; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2004, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003, 16 settembre 2003 e 5 dicembre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2004; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2004, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2004; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2004, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2004; Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2005, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 29 novembre 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2005; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2005, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2005; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2005, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2006, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2006; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2006, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 14 agosto 2006; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2006, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti ministeriali 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, e' stata ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; Vista la nota del 2 aprile 2007 del Consorzio Comunalie Parmensi che ha indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro l'organismo denominato suolo e salute Srl, con sede in Fano (Pesaro Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B in sostituzione di Product Authentication Inspectorate Limited; Considerato che l'organismo Suolo e Salute S.r.l. ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro conformemente allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 21 giugno 2007; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato Suolo e Salute Srl, con sede in Fano (Pesaro Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Suolo e Salute Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Fungo di Borgotaro, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di Suolo e Salute Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Suolo e Salute Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo Product Authentication Inspectorate Limited dovra' rendere disponibile all'organismo Suolo e Salute Srl la documentazione inerente il controllo della IGP in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Toscana e Emilia-Romagna. |
| Art. 9. L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle regioni Toscana e Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2007 Il direttore generale: La Torre |
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