Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 maggio 2007
Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attivita' svolta nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina del Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati C.A.F.;
Visti gli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del decreto-legge del 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge del 2 dicembre 2005 n. 248, che hanno esteso la facolta' di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, di seguito denominati «professionisti abilitati»;
Visto l'art. 38, comma 1, dei citato decreto legislativo n. 241 del 1997, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 333, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 10,33 per ciascuna dichiarazione,elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;
Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compeni previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;
Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001, con il quale si e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari 2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (Euro 12,91) a L. 25.650 (Euro 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (Euro 10,33) a L. 20.520 (Euro 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
Visti i decreti interdirigenziali dei capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002. si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione, modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2, dell'art. 38;
Visto l'ultimo decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 19 aprile 2006 con il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2004 e l'anno 2005, pari al + 1,7 %, elevandone la misura da Euro 14,62 a Euro 14,87 per ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da Euro 11,69 a Euro 11,89 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2005 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
Visto il decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2004, con il quale sono state stabilite le modalita' di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. per l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 2003 e successivi;
Vista la nota del 29 gennaio 2007, n. 615, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2005 risulta pari al 2,0 %;
Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del 2,0% a misura unitaria del compenso spettante ai C.A.F.;, ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attivita' prestata nell'anno 2006;
Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto puo' essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;
Considerato che in mancanza del capo del Dipartimento per le politiche fiscali l'esercizio delle attribuzioni per il caso di vacanza di posto spettano al dirigente preposto all'Ufficio dirigenziale di livello generale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente delle Repubblica del 26 marzo 2001, n. 107, in ragione della materia sottesa al provvedimento da adottare che nel caso di specie e' del direttore dell'Ufficio amministrazione delle risorse;
Sentita l'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1.
1. Il compenso di Euro 14,87 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 15,17;
2. Il compenso di Euro 11,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 12,13;
3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in misura doppia.
 
Art. 2.
1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 e' corrisposto ai C.A.F. ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 23 febbraio 2004 del capo dei Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per l'attivita' prestata nell'anno 2006 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2007
p. Il Capo del Dipartimento: Bovi Il ragioniere generale dello Stato
Canzio

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 66
 
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