Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 8 giugno 2007
Concessione della proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore degli ex dipendenti delle societa' Elea S.p.a. ed Elea FP S.p.a., in Settimo Milanese. (Decreto n. 41154).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Sottosegretario on.le Rosa Rinaldi, con i quali e' stata concordata la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita';
Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2006, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita' e di CIGS e/o la proroga dello stesso, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 13 febbraio 2007, in favore di un numero massimo di 41 ex dipendenti della societa' Elea S.p.a. con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 39733 del 14 novembre 2006 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006, registro 5, foglio 271.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 624.308.64.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2007, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 13 febbraio 2007, in favore di un numero massimo di due unita', ex dipendenti della societa' ELEA FP con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopracitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 39733 del 14 novembre 2006 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006, registro n. 5, foglio n. 271.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 30.454,08.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 3.
L'onere complessivo pari ad euro 654.762,72 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).
 
Art. 4.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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