IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2007 con il quale e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck»; Vista la nota del 20 giugno 2007, numero di protocollo 8811, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste avanzate dal Consorzio tutela Speck Alto Adige; Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste avanzate Consorzio tutela Speck Alto Adige e trasmesso alla Comunita' europea con nota di cui sopra; Decreta: Articolo unico La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 1° febbraio 2006 alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 20 giugno 2007, numero di protocollo 8811. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2007 Il direttore generale: La Torre |